top of page

Codice Civile

Art. 152 c.c. -Separazione per condanna penale.

La separazione può essere anche chiesta contro il coniuge che è stato condannato alla pena dell'ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero è stato sottoposto all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l'interdizione è anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne è consapevole. Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

bottom of page