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Codice Civile

Art. 273 c.c. - Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto

L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale. (1)

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di quattordici anni. (2)

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

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