La competenza territoriale nei reati di diffamazione online: il criterio del caricamento del dato informatico (Cass. Pen. n. 14204/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 14 apr
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Con la sentenza n. 14204 del 2025, la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione si pronuncia su un tema di cruciale rilievo giuridico nell'era digitale: l'individuazione del giudice territorialmente competente nei procedimenti per diffamazione commessa mediante internet. La pronuncia consolida i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ribadendo che in assenza di dati certi sull'upload del contenuto lesivo, si applica la regola suppletiva del luogo di residenza dell'imputato.
Fatto
Il caso riguarda la condanna di Sg.Vi. per diffamazione aggravata ai danni del sindaco di un Comune siciliano, attraverso la pubblicazione di contenuti ritenuti lesivi su diverse piattaforme telematiche (tra cui Facebook, YouTube e il sito web de "Il Mattino di Padova") nel periodo luglio-ottobre 2017. La Corte d'appello di Caltanissetta confermava la sentenza di primo grado, rideterminando la pena e rigettando le eccezioni difensive sull'incompetenza territoriale del Tribunale di Enna e sulla sussistenza della recidiva.
Decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo infondati entrambi i motivi di doglianza. Sul punto della competenza per territorio nei reati di diffamazione online, ha ribadito che:
Il reato di diffamazione è un reato di evento e si consuma nel luogo e nel momento in cui almeno due persone percepiscono l'offesa.
Nei casi di comunicazione via internet, la competenza non può essere fondata sul luogo del server o della sede editoriale, ma sul luogo di caricamento del dato informatico.
In mancanza di prova certa sul luogo di upload, si applica il criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 2, c.p.p., ossia la residenza, dimora o domicilio dell'imputato all'epoca dei fatti.
Nel caso concreto, poiché non è stato possibile stabilire dove il file diffamatorio fosse stato caricato, la Corte ha correttamente individuato il Tribunale di Enna come territorialmente competente, essendo l'imputato residente a Calascibetta.
Principio di diritto
"In tema di diffamazione a mezzo internet, ove non sia possibile accertare il luogo in cui è avvenuto il caricamento del dato informatico offensivo, la competenza per territorio deve essere individuata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.p., nel luogo di residenza, domicilio o dimora dell'imputato".