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Confisca per equivalente: legittimo il sequestro a carico di un terzo se riconducibile all’indagato (Cass. Pen. n. 13109/2025)


Con la sentenza n. 13109/2025, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da P., legale rappresentante della M. Group s.r.l., contro il sequestro preventivo disposto su conti e quote societarie nell’ambito di un procedimento per reati tributari.

La decisione conferma che, in tema di confisca per equivalente, è legittimo il sequestro anche su beni formalmente intestati a terzi quando vi sia prova della riconducibilità sostanziale al soggetto indagato.


Il fatto

Il GIP di Parma, con ordinanza del 31 maggio 2024, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente nei confronti di G. P., indagato per violazioni tributarie, per l'importo di euro 175.592,93.

La misura colpiva, tra gli altri beni, anche:

  • il conto corrente intestato alla M. Group s.r.l.;

  • l’intero capitale sociale della medesima società.

Avverso tale misura, P., in proprio e quale rappresentante legale della società, proponeva istanza di riesame, sostenendo che la società era interamente gestita da lei e non riconducibile al padre G.

Il Tribunale di Parma accoglieva parzialmente il riesame, restituendo il conto corrente ma confermando il sequestro delle quote.

La ricorrente proponeva quindi ricorso per Cassazione, deducendo:

  • assenza di motivazione sulla riferibilità dei beni al padre;

  • omessa motivazione sul periculum in mora.


La decisione della Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che:

  • in tema di sequestro preventivo, i terzi estranei che ne chiedono la restituzione possono sollevare questioni solo inerenti alla titolarità effettiva e alla disponibilità del bene;

  • in presenza di indizi di intestazione fittizia o interposizione di persone, il sequestro è legittimo anche se i beni risultano formalmente intestati a terzi.

Nel caso di specie:

  • il Tribunale aveva motivato congruamente sulla riconducibilità sostanziale della società all’indagato, valorizzando anche dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso delle indagini;

  • quanto al periculum in mora, la Corte ha ritenuto che esso fosse implicitamente motivato, in ragione della natura obbligatoria della confisca per reati tributari e del rischio insito nella disponibilità del bene da parte di una persona giuridica formalmente distinta.

In particolare, la Corte ha richiamato il principio secondo cui:

“In tema di sequestro preventivo richiesto nei confronti del terzo, l’insussistenza del fumus o del periculum può rilevare solo se funzionale a dimostrare che l’intestazione del bene non è fittizia ma reale” (Cass., Sez. 3, n. 23713/2024, Ruggiero).

Il principio di diritto

Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, può essere legittimamente sottoposto a vincolo un bene formalmente intestato a un terzo, anche persona giuridica, quando vi siano elementi che ne dimostrino la riconducibilità sostanziale al soggetto indagato.

Il periculum in mora, in presenza di intestazione fittizia e confisca obbligatoria, può ritenersi sussistente anche implicitamente.

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