Prescrizione dei reati tributari: qual è il termine e come si calcola (Cass. Pen. n.41761/25)
- Avvocato Del Giudice
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Prescrizione dei reati tributari: perché non vale la regola “ordinaria”
Quando si parla di reati tributari, una delle domande più frequenti è: dopo quanti anni si prescrive il reato fiscale?
La risposta non coincide con quella dei reati comuni.
I delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione, dichiarazione infedele, fatture false, indebite compensazioni, ecc.) sono infatti soggetti a un regime speciale di prescrizione, più lungo rispetto a quello ordinario.
Lo ha ribadito, ancora una volta, la Cassazione penale con la sentenza n. 41761/2025, intervenendo su un errore di calcolo commesso dal giudice di merito.
Il punto fermo: aumento di un terzo dei termini di prescrizione
Il dato normativo centrale è l’art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. 74/2000, introdotto nel 2011, che stabilisce che i termini di prescrizione dei delitti tributari dagli artt. 2 a 10 sono aumentati di un terzo.
Questo significa che:
non si applicano i termini “standard” dell’art. 157 c.p.;
il termine base va sempre aumentato di un terzo, per legge;
la regola vale per tutti i fatti commessi dal 17 settembre 2011 in poi.
È un aumento automatico, che il giudice deve applicare anche d’ufficio.
Dopo l’aumento di un terzo, opera anche l’interruzione
Al termine così aumentato si applicano poi le regole ordinarie sull’interruzione della prescrizione, in particolare:
la notifica del decreto che dispone il giudizio interrompe la prescrizione;
l’interruzione comporta un ulteriore aumento massimo di un quarto del termine.
Ne deriva che, nei reati tributari, la prescrizione è spesso molto più lunga di quanto si creda.
Esempio pratico: omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)
Per il reato di omessa dichiarazione:
pena massima: 4 anni di reclusione;
termine ordinario: 6 anni;
aumento di un terzo ex art. 17 → 8 anni;
possibile aumento fino a 10 anni in caso di atti interruttivi.
In concreto, l’omessa dichiarazione può prescriversi anche dopo 10 anni dalla commissione del fatto.
Ed è proprio questo l’errore corretto dalla Cassazione nella sentenza n. 41761/2025.
La sentenza 41761/2025: perché è rilevante
Nel caso esaminato:
il Tribunale aveva dichiarato la prescrizione del reato ex art. 5 D.Lgs. 74/2000;
aveva però calcolato il termine come se fosse ordinario;
senza applicare correttamente l’aumento di un terzo e l’effetto dell’interruzione.
La Corte ha chiarito che:
il termine corretto era di dieci anni;
la prescrizione non era maturata;
la sentenza andava annullata.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. III, 16/12/2025, (ud. 16/12/2025, dep. 30/12/2025), n.41761
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28 marzo 2025 il Tribunale di Catania ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Gi.Da. per il reato di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000 perché estinto per prescrizione.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania che evidenzia l'errore in diritto sul termine di prescrizione non maturato al momento della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Catania ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Gi.Da. perché il decreto che dispone il giudizio era stato emesso il 4 aprile 2022, il reato era stato contestato alla data del 31 dicembre 2016, la prescrizione ordinaria era decorsa alla data del 31 dicembre 2022 mentre quella prorogata alla data del 30 giugno 2024, il breve periodo di tempo rimanente tra la emissione del decreto che dispone il giudizio e la fissazione della prima udienza per la trattazione dinanzi a questo Giudice (28/3/2025) non ha consentito di esaurire la istruttoria dibattimentale nei termini richiesti ai fini della non declaratoria di prescrizione (così in sentenza). Ritiene il Collegio che il Giudice sia incorso in un errore di calcolo tempestivamente denunciato dal Procuratore generale ricorrente per cassazione, ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen., trattandosi di sentenza inappellabile di proscioglimento relativa al reato di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000, previsto dalla lett. g) del comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen. Il comma 1-bis dell'art. 17D.Lgs. n. 74 del 2000, aggiunto dall'art. 2, comma 36 vicies semel lett. l), D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, e cioè dal 17 settembre 2011, stabilisce che "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo". Pertanto, tenuto conto anche del quarto di aumento per l'interruzione della prescrizione, dovuto alla notifica del decreto che dispone il giudizio avvenuta il 4 aprile 2022, in data anteriore al termine di prescrizione ordinario del 31 dicembre 2022, il termine da considerare è di dieci anni dalla commissione del fatto in data 31 dicembre 2016, non decorso al momento della decisione.
S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica.
Così deciso, il 16 dicembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2025.

