Omesso versamento delle ritenute: stop al rigetto automatico del concordato e ai dinieghi stereotipati delle pene sostitutive (Cass. Pen. n.41525/25)
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Omesso versamento delle ritenute: stop al rigetto automatico del concordato e ai dinieghi stereotipati delle pene sostitutive (Cass. Pen. n.41525/25)

Omesso versamento delle ritenute: stop al rigetto automatico del concordato e ai dinieghi stereotipati delle pene sostitutive (Cass. Pen. n.41525/25)

Nel giudizio di appello per omesso versamento delle ritenute previdenziali, il rifiuto del concordato sulla pena non può tradursi in una decisione “a porte chiuse”, né il diniego delle pene sostitutive può essere fondato su formule generiche o su un mero richiamo ai precedenti penali dell’imputato.

È quanto emerge dalla sentenza n. 41525/2025, che annulla la decisione della Corte di appello di Bologna per duplice violazione: da un lato, delle regole sul contraddittorio dopo il rigetto del concordato in appello; dall’altro, dei criteri sostanziali che governano l’accesso alle sanzioni sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia.


Il caso

La vicenda riguarda un amministratore unico condannato per il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per un importo complessivo di circa 15.500 euro.

In appello, difesa e Procura generale avevano raggiunto un accordo ex art. 599-bis c.p.p. sulla pena, con sostituzione della detenzione mediante lavori di pubblica utilità.

La Corte territoriale, procedendo in rito camerale non partecipato, ha rigettato l’accordo e confermato la pena detentiva, ritenendo la misura sostitutiva “non idonea alla rieducazione”, senza però riaprire il confronto tra le parti.


Il nodo processuale: il contraddittorio è imprescindibile

La decisione chiarisce che, dopo la riforma del 2022, il rigetto del concordato in appello impone la prosecuzione del giudizio con la partecipazione delle parti. Il giudice non può respingere l’accordo e decidere immediatamente nel merito, poiché così facendo comprime il diritto di difesa e la funzione partecipativa del pubblico ministero.

Il principio espresso è netto: se l’accordo non viene accolto, l’udienza deve “trasformarsi” in sede partecipata (pubblica o camerale ex art. 127 c.p.p.), consentendo discussione e, se del caso, la riformulazione delle richieste.

La mancata attivazione di questo passaggio determina una nullità processuale che travolge la sentenza.


Pene sostitutive: basta automatismi sui precedenti

Sul piano sostanziale, la pronuncia affronta un tema centrale della riforma Cartabia: la funzione delle pene sostitutive come opzione ordinaria, e non eccezionale, per le pene detentive brevi.

Il giudice di merito, ricorda la Corte, deve compiere una valutazione individualizzata, ancorata ai criteri dell’art. 58 della legge n. 689/1981:

  • idoneità rieducativa della sanzione alternativa;

  • capacità di prevenire il rischio di recidiva;

  • concreta possibilità di adempiere alle prescrizioni.

Il solo richiamo ai precedenti penali, se non accompagnato da una spiegazione del loro effettivo peso prognostico, non è sufficiente. La riforma ha infatti superato ogni automatismo ostativo, imponendo una motivazione non stereotipata, calibrata sul caso concreto.


Gli effetti pratici

La sentenza annulla la decisione impugnata e rinvia per un nuovo esame, riaffermando due linee guida:

  1. centralità del contraddittorio nel giudizio di appello, anche nelle forme semplificate;

  2. centralità delle pene sostitutive come strumenti ordinari di risposta penale, specie nei reati economici e previdenziali.

Un passaggio che rafforza l’impianto della riforma Cartabia e segnala ai giudici di merito che la semplificazione procedurale non può tradursi in compressione delle garanzie, né in un arretramento dell’individualizzazione della pena.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. III, 18/12/2025, (ud. 18/12/2025, dep. 29/12/2025), n.41525

RITENUTO IN FATTO


1. Con sentenza del 3 aprile 2025, la Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Piacenza del 24 giugno 2024 che aveva condannato Ba.Da. in quanto ritenuto responsabile del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti della società C.S.G.M. Srl, di cui era amministratore unico (periodo contestato dicembre 2015/novembre 2016; importo complessivo di Euro 15.555,27).


2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Ba.Da., deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.


2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge processuale per l'inosservanza delle norme processuali a pena di nullità (artt. 598-bis e 599-bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 127, 178 lett. b-c, 180 cod. proc. pen.).


In sintesi, si sostiene che la Corte d'Appello, procedendo ex art. 598-bis c.p.p. (rito camerale non partecipato), avrebbe rigettato l'istanza di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. senza convertire l'udienza in forma partecipata (pubblica o camerale ex art. 127 cod. proc. pen.), come imposto dal comma 3 dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; ciò integrerebbe nullità per lesione del contraddittorio e dei diritti di difesa dell'imputato e di partecipazione del P.G.


2.2. Deduce, con un secondo motivo, il vizio di violazione di legge sostanziale e correlato vizio di manifesta illogicità e/o insufficienza della motivazione con cui la Corte d'Appello ha negato la sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità (LPU), reputando la misura "non idonea alla rieducazione".


In sintesi, si censura il diniego della sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità ex art. 20-bis c.p. e Capo III L. 689/1981, ritenendo la motivazione apparente e illogica, perché non si confronta con i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e con i requisiti richiesti dalla legge (idoneità rieducativa e prevenzione del rischio di recidiva, adempibilità delle prescrizioni).


3. È pervenuta requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte in data 27 novembre 2025, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione per il prosieguo.


Il ricorso per il PG è palesemente fondato alla luce del disposto dell'art. 599 bis, comma terzo, cod. proc. pen., vigente ratione temporis, a norma del quale "quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127".


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di richieste di discussione orale, è fondato.


2. Va premesso che la contestazione nasce dai controlli INPS e dalla successiva notifica della diffida ad adempiere, rimasta inevasa.


Il Tribunale ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato, individuando la data di consumazione nel 16.12.2016 (termine ultimo per il versamento relativo a novembre 2016). Il primo giudice ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica ed inflitto la pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 506 di multa.


In appello, la difesa aveva proposto il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., concordando con la Procura Generale: mesi 4 di reclusione ed Euro 506 di multa, con sostituzione della pena detentiva in lavori di pubblica utilità (l. 689 del 1981 come novellata dal D.Lgs. 150/2022).


La Corte d'Appello (in camera di consiglio) ha confermato integralmente la decisione di primo grado, rigettando il concordato e la sostituzione, motivando in sintesi che la pena alternativa "non è idonea alla rieducazione".


3. Tanto premesso, in ordine al primo motivo, occorre osservare che, a seguito della novella introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, la disposizione di cui all'art. 599-bis, comma terzo, cod. proc. pen. stabilisce che "Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'art. 127.


Il provvedimento è comunicato al Procuratore Generale e notificato alle altre parti.


In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza".


Prosegue il comma 3-bis affermando che "Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio".


3.1. La nuova disciplina prevede dunque, con due alternative modalità a seconda che il giudizio sia svolto nelle forme camerali non partecipate ovvero, con udienza con la partecipazione delle parti, la possibilità di riproporre il concordato non accolto.


La novella segue il precedente orientamento giurisprudenziale sul punto -maturato nella vigenza del comma 3 dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nella precedente formulazione, e dei commi 1-bis e 2 dell'art. 602 cod. proc. pen, poi abrogati nell'ambito del complessivo riassetto dell'istituto.


A mente del detto orientamento è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito.


La Suprema Corte ha chiarito che anche nell'attuale formulazione normativa, al rigetto della proposta di concordato sulla pena, debba seguire la discussione nel merito ovvero, eventualmente, la riproposizione di una nuova e diversa richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., avuto riguardo alla chiara ratio legis di incentivare la definizione anticipata del giudizio di appello, rafforzando gli spazi di negozialità.


Ne consegue che, nella vigenza dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen., la sentenza che rigetti l'accordo proposto dalle parti senza che esse, sostanzialmente proseguito il giudizio per aver la Corte ritenuto non accoglibile l'accordo ma senza esplicitarlo, abbiano discusso, atteso che, in tal modo, risulta impedito il diritto di difesa dell'imputato e la partecipazione del Pubblico Ministero (Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025, A., Rv. 287790 - 01).


3.2. Nel caso di specie, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inaccoglibile il concordato proposto ex art. 599-bis cod. proc. pen. dalla difesa con il Procuratore Generale - avente ad oggetto la pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 500 di multa, con sostituzione con la pena dei lavori di pubblica utilità di cui alla L. 689/81 come novellata dal D.Lgs. 150/2022 - ritenendo la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità inidonea alla rieducazione del condannato, facendo leva su una serie di reati commessi dall'odierno ricorrente, molti dei quali della medesima indole, i quali inducono a ritenere che lo stesso abbia eletto simili comportamenti come proprio stile di vita.


Tuttavia, a seguito del rifiuto del concordato, la Corte è incorsa nell'errore di non disporre la prosecuzione del giudizio con partecipazione delle parti, così come richiesto dal novellato art. 599-bis, comma terzo, cod. proc. pen., né ha indicato se tale trattazione si svolgerà in udienza pubblica o in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. - determinando, da un lato, il mancato rispetto sia del contraddittorio sia dei diritti della difesa e della partecipazione del Procuratore Generale; dall'altro lato, la nullità assoluta ex artt. 178, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen. della sentenza di appello.


4. Fondato è anche il secondo motivo.


4.1. In primo luogo, va osservato che nel caso di specie, la motivazione addotta dalla Corte di appello di Bologna non risulta adeguata, poiché giustifica il diniego della sostituzione con il lavoro di pubblica utilità con riferimento ad una serie di precedenti (in particolare, nove per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, tre in materia tributaria ed altri reati, tra cui calunnia, lesioni e stupefacenti), ritenendo, peraltro, irrisorio il modesto superamento della soglia di non punibilità (nella specie, Euro 5.000).


4.2. Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte afferma che il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione della pena sostitutiva in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali (Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rizzo, Rv. 288741 - 01).


Inoltre, a seguito della novella di cui al D.Lgs. n. 150 del 2022, le sanzioni extra-carcerarie - la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutiva e la pena pecuniaria sostitutiva -appartengono a pieno titolo al novero di sanzioni tra le quali il giudice, in caso di condanna a pena detentiva breve, deve scegliere, aggiungendosi così un tassello al classico percorso che, dopo l'affermazione di penale responsabilità, passa attraverso l'individuazione e la commisurazione della sanzione; il giudice, quindi, una volta individuata una pena detentiva che sia al di sotto del limite dei quattro anni, deve valutare se non vi siano modelli sanzionatori, sostitutivi della pena detentiva, che contribuiscano in modo più adeguato alla rieducazione del condannato, purché assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che il condannato commetta altri reati.


4.3. In merito all'ambito di scrutinio che deve essere compiuto dal giudice di merito, lo stesso ruota attorno a tre poli individuati dall'art. 58 della L. 689 del 1981, che consistono nella valutazione circa la maggiore idoneità rieducativa della pena sostitutiva rispetto a quella classica, nell'idoneità della pena sostitutiva a prevenire il pericolo di commissione di altri reati e nell'insussistenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.


Circa gli strumenti attraverso i quali il giudicante deve svolgere il proprio compito delibativo sulla sostituzione, l'art. 58 cit. non detta regole specifiche ma si limita a fare riferimento ai criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.


È utile anche ricordare che l'art. 59 L. 689 cit. detta testualmente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, escludendo la possibilità di applicarla per chi: ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della sanzione sostitutiva o durante l'esecuzione della stessa; nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata; deve essere sottoposto a misura di sicurezza personale; risulta condannato per uno dei reati di cui all'art. 4-bis ordinamento penitenziario.


4.4. Per quanto attiene ai dati su cui il giudice possa svolgere il proprio compito di valutare la funzione rieducativa della pena sostitutiva e la sua idoneità special preventiva e di compiere la necessaria prognosi circa l'adeguamento del condannato alle prescrizioni - tenuto conto che le pene sostitutive contano sulla capacità del destinatario di auto contenersi, di osservare i limiti e gli obblighi che gli sono imposti e di partecipare concretamente al programma sanzionatorio/rieducativo - si tratta dei dati evincibili dal processo.


Tra tali dati valorizzagli nello scrutinio ex art. 58 cit., dunque, possono essere valutate le caratteristiche del fatto sub iudice, la spinta che l'ha determinato e l'animus che ha caratterizzato l'azione, nonché la condotta antecedente e susseguente e, non da ultimi, i precedenti penali da cui l'imputato è eventualmente gravato. Dati che, se il giudice ritiene che il processo non abbia offerto elementi sufficienti, possono essere eventualmente raccolti anche nell'udienza di sentencing di cui all'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., che pure costituisce una novità della riforma, nella quale il giudicante, anche al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva, oltre che ai fini della conformazione della sanzione, può acquistare tramite l'UEPE ovvero la polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato, anche vagliando eventuale documentazione prodotta dall'interessato.


Si tratta di un passaggio non obbligato per addivenire alla scelta sull'an della sostituzione, solo laddove il processo abbia offerto dati sufficienti e il giudice fondatamente ritenga di avere elementi per escludere o riconoscere la sostituibilità della pena detentiva.


4.5. In definitiva, quella del giudice investito della scelta sulla sostituzione è una valutazione composita e necessariamente legata al caso concreto e alla personalità dell'imputato in cui - a lume della disposizione di riferimento, che resta il parametro della discrezionalità vincolata che è in capo al giudicante - non esiste una gerarchia in termini di significato dell'uno o dell'altro indicatore e nella quale ciascuno di essi, in rapporto alla pregnanza dimostrativa circa l'inidoneità rieducativa, la non sterilizzazione del rischio di ricaduta e l'incapacità dell'imputato di osservare gli obblighi ed i limiti connessi alle sanzioni, può avere nel concreto un peso preponderante rispetto agli altri e una portata dirimente per la valutazione da compiere.


Come affermato da questa Corte, una valutazione negativa sulla sostituzione che fondi solo sull'esistenza di precedenti, non già per il loro rilievo intrinseco ma sulla scorta di un preteso automatismo tra l'essere pregiudicato e il vedersi negato l'accesso alle sanzioni sostitutive, tradirebbe la lettera e lo spirito della riforma che, sostituendo il vecchio testo dell'art. 59 e le condizioni soggettive ivi previste, ha mostrato un cambio di passo ed un'accentuata spinta verso l'applicazione delle pene sostitutive anche a coloro che registrano precedenti penali.


Spinta concretizzatasi nella riforma anche fornendo al giudice lo strumento inedito dell'udienza ex art. 545-bis cod. proc. pen. quale momento di eventuale ed ulteriore raccolta di elementi sull'an della sostituzione. La giurisprudenza (Sez. 1, n. 36252 del 30/06/2023, Manzi, non mass.) valorizza infatti l'ampia discrezionalità del giudice nella scelta della sanzione sostitutiva, purché l'iter argomentativo sia concreto e non stereotipato, ancorato ai parametri dell'art. 58 L. 689/1981 e all'individualizzazione della pena.


4.6. Tanto precisato, ciò che deve essere sottolineato è che una scelta nel senso del concreto rilievo ostativo dei pregiudizi dell'imputato va fatta oggetto di specifica e adeguata motivazione, che ne valorizzi la pregnanza rispetto ai tre poli della valutazione come delineati dall'art. 58 L. 689 del 1981 e che chiarisca le ragioni per cui quei pregiudizi impediscano la sostituzione.


Un esempio concreto di questa possibile esegesi della disposizione si deve a Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, P., Rv. 287348-01, che ha reputato incensurabile il vaglio, illustrato con specifica motivazione della Corte di merito, circa la eloquenza ostativa dei precedenti dell'imputato perché "Il giudizio espresso nella sentenza, dunque, non fa riferimento solo alla presenza di numerosi precedenti penali ma anche alla loro natura, sintomatica della personalità del ricorrente e rilevante ai fini di una prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, G., Rv. 288210-01).


4.7. Alla luce di tali principi, nel caso in esame, deve dunque rilevarsi che la motivazione risulta carente nella parte in cui la Corte di appello ha fatto riferimento alla sola esistenza di precedenti penali, senza specificare l'incidenza negativa delle pregresse condotte illecite rispetto alle prospettive della sostituzione, non effettuando un esame individualizzato delle prescrizioni che potrebbero essere combinate ali lavori di pubblica utilità, tra cui i divieti e gli obblighi standard ex art. 56-ter L. 689 del 1981 e ulteriori prescrizioni funzionali.


5. L'impugnata sentenza dev'essere, conclusivamente, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello per nuovo giudizio sul punto.


P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.


Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2025.


Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2025.

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