Continuazione dei reati: l’istanza può essere riproposta se emergono nuovi elementi non valutati (Cass. Pen. n. 41391/25)
- Avvocato Del Giudice
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Continuazione dei reati e giudizio di esecuzione: quando è ammessa una nuova istanza
In materia di continuazione dei reati ex art. 81 c.p., la Cassazione ribadisce che l’istanza di continuazione ex art. 671 c.p.p., anche se già rigettata, può essere riproposta quando siano dedotti elementi nuovi, compresi quelli preesistenti ma non valutati nella precedente decisione.
Lo ha chiarito la Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza n. 41391/2025, annullando l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva dichiarato inammissibile una nuova richiesta per asserita preclusione.
Il caso: più condanne definitive e richiesta di continuazione
Il condannato aveva chiesto al giudice dell’esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione tra:
due condanne definitive per omicidio (1991 e 1992);
una condanna per tentato omicidio (2002);
una condanna per associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p., con condotta protratta dal 2004.
Il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato l’istanza, ritenendo che:
una richiesta analoga fosse già stata respinta in precedenza;
gli elementi addotti non avessero carattere di novità;
il decreto di proroga del 41-bis fosse irrilevante ai fini della continuazione.
La decisione della Cassazione: no a un ne bis in idem automatico
La Cassazione censura radicalmente questa impostazione.
Richiamando un orientamento consolidato, la Corte afferma che:
il principio del ne bis in idem opera anche in sede esecutiva;
tuttavia, la preclusione non è assoluta, ma vale rebus sic stantibus;
sono elementi nuovi non solo quelli sopravvenuti, ma anche:
elementi preesistenti
non esaminati nella precedente decisione.
Di conseguenza, il giudice dell’esecuzione non può limitarsi a richiamare il precedente rigetto, ma deve verificare se la nuova istanza si fondi su dati fattuali o giuridici diversi o più ampi.
Continuazione e reati mafiosi: conta il momento della programmazione
Un passaggio centrale della sentenza riguarda il rapporto tra reato associativo e reati-fine.
La Cassazione ribadisce un principio chiave, spesso decisivo nei processi di criminalità organizzata: la continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine è configurabile quando questi ultimi siano stati programmati al momento dell’ingresso nel sodalizio, anche se l’associazione si è consolidata o protratta nel tempo.
Non è quindi necessario:
che i singoli delitti siano programmati al momento della costituzione dell’associazione;
né che siano temporalmente ravvicinati.
Ciò che rileva è:
la stabilità del vincolo associativo;
la unitarietà del disegno criminoso;
la funzionalità dei reati-fine al controllo del territorio e agli scopi dell’organizzazione.
Errore del giudice dell’esecuzione
Secondo la Cassazione, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto:
valutare la continuità dell’appartenenza mafiosa del condannato fin dagli anni ’90;
esaminare il ruolo apicale ricoperto nel sodalizio;
verificare se omicidi e tentato omicidio fossero espressione di un unico disegno criminoso, già delineato all’atto dell’ingresso nell’associazione.
Il mancato esame di tali profili integra un vizio motivazionale che impone l’annullamento con rinvio.
La Corte di cassazione dispone:
annullamento dell’ordinanza impugnata;
rinvio al giudice dell’esecuzione, in diversa composizione;
nuovo giudizio sulla continuazione, libero nel merito ma conforme ai principi indicati.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. I, 17/12/2025, (ud. 17/12/2025, dep. 23/12/2025), n.41391
RITENUTO IN FATTO
1. Gi.Fr. formulava al giudice dell'esecuzione istanza ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., chiedendo riconoscersi il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:
1) sentenza della Corte di assise di appello di Bologna del 21 ottobre 2004, irrevocabile il 16 giugno 2005, di condanna alla pena di anni 30 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 110 e 575 cod. pen., commesso in Forlimpopoli il 27 ottobre 1991;
2) sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 23 febbraio 2009, irrevocabile il 3 marzo 2010, di condanna alla pena di anni 30 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 110 e 575 cod. pen., commesso in Lamezia Terme il 4 gennaio 1992;
3) sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 7 novembre 2019, irrevocabile il 20 marzo 2021, di condanna alla pena di anni 12 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 110,56 e 575 cod. pen., commesso in Lamezia Terme l'8 luglio 2002;
4) sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 22 gennaio 2015, irrevocabile il 19 aprile 2017, di condanna alla pena di anni 12 di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., commesso in Lamezia Terme a far data dal 2004, con condotta perdurante.
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza dell'1 settembre 2025, rigettava l'istanza, rilevando che analoga istanza era stata già rigettata dal giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale con ordinanza del 19 gennaio 2023 (confermata dalla Corte di cassazione, che con sentenza n. 6228/2024 rigettava il ricorso presentato dal Gi.Fr.), e che l'unico reale elemento di novità addotto dal condannato (non potendosi ritenere tali né l'ordinanza del Tribunale di Bologna che nel 2007 aveva riconosciuto la continuazione tra altri, antecedenti provvedimenti irrevocabili, né le sentenze emesse il 25 luglio 2001 ed il 7 febbraio 2003 dalla Corte di assise di appello di Catanzaro) era costituito dal decreto di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen., ritenendo, tuttavia, che si trattava di "un provvedimento amministrativo adottato al fine di vagliare la pericolosità del detenuto, non certo l'esistenza della medesimezza del disegno criminoso finalizzata all'applicazione del regime di cui all'art. 81 cpv., sostanziandosi tale elemento come fattore incapace di determinare il superamento della pronuncia della Corte di cassazione".
2. Il difensore di fiducia del Gi.Fr., Avv. Valerio Vianello Accorretti, ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata ordinanza, articolando un unico motivo con il quale deduce "violazione ed erronea applicazione dell'art. 81 c.p. in relazione agli artt. 666 e 671 c.p.p., e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.".
Ricorda che l'istanza rigettata dal giudice dell'esecuzione può senz'altro essere riproposta adducendo elementi di novità, ed evidenzia che tali devono ritenersi anche elementi preesistenti che non siano stati oggetto di una precedente valutazione.
Deduce che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto scrutinare gli elementi allegati, dai quali poteva evincersi che il Gi.Fr. aveva fatto parte della consorteria mafiosa sin dal 1990, e ne era a capo almeno dagli anni 1993 - 1994; che con precedente provvedimento adottato ex art. 671 cod. proc. pen. era stata riconosciuta l'identità del disegno criminoso tra il delitto associativo e l'omicidio An., avvenuto nel 1991 (oggetto della odierna sentenza sub 1); che anche la sentenza che aveva condannato il Gi.Fr. per l'omicidio del sovrintendente Av.Sa. e di sua moglie (oggetto della odierna sentenza sub 2) aveva inquadrato il delitto nel contesto dell'attività della cosca mafiosa diretta dall'odierno ricorrente, tanto che anche questo delitto era stato aggravato dal fine di agevolare l'associazione mafiosa; che "tali coordinate fattuali - risalenza dell'associazione, funzionalità dei fatti di sangue agli scopi di dominio territoriale, ruolo apicale - si riflettono anche nel periodo intermedio 1997 - 2004, ove ricade il tentato omicidio del To. (8 luglio 2002)", oggetto della odierna sentenza sub 3), tanto che nella sentenza di condanna relativa a questo delitto si evidenzia che "considerata la naturale stabilità del vincolo associativo, non v'è nessuna difficoltà a riconoscere, incidenter tantum, l'esistenza ed operatività, nel periodo in questione, di un sodalizio mafioso Gi.Fr. originato dalla scissione della precedente cosca unitaria"; che la sentenza sub 4) ha accertato la persistenza del ruolo apicale del Gi.Fr. anche dal carcere, mediante direttive veicolate ai sodali.
Dunque, deduce il ricorrente, gli omicidi commessi nel 1991/1992 e il tentato omicidio del 2002 "non sono episodi isolati, ma tappe del medesimo disegno di affermare e preservare l'egemonia sul territorio lametino mediante lo strumento sistematico della violenza", così come peraltro sottolineato nel decreto di proroga del regime detentivo di cui all'art. 41 bis ord. pen.
3. Il Sostituto procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo: rileva, in particolare, che le vicende omicidiarie rappresentano fatti maturati nel corso dell'operatività del clan mafioso, al fine di assicurare allo stesso il controllo del territorio lametino, e che gli elementi che il Gi.Fr. aveva dedotto con l'istanza poi rigettata non presentavano effettivo carattere di novità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2. È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello in base al quale "In tema di esecuzione, l'intervenuta irrevocabilità del provvedimento del giudice preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto, a condizione che non siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche, dovendosi intendere come tali non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti, di cui non si sia tenuto conto ai fini decisori" (Sez. 4, n. 45413 del 04/12/2024, De Nuptiis, Rv. 287352 - 01): ed invero, il principio del ne bis in idem trova senz'altro applicazione anche in sede esecutiva, ma la preclusione processuale opera solo a condizione che la nuova istanza si fondi sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di altra istanza già rigettata (cfr., in termini, Sez. 1, n. 5613 del 21/12/1993, dep. 1994, Lo Casto, Rv. 196544 - 01). Facendo applicazione di questi principi si è affermato che "il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova decisione sullo stesso oggetto, ma detta preclusione non opera in maniera assoluta e definitiva, bensì rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche, per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore" (Sez. 5, n. 15341 del 24/02/2010, Tantucci, Rv. 246959 - 01).
3. Muovendo da queste coordinate ermeneutiche, occorre rilevare che la precedente ed analoga istanza presentata dal Gi.Fr. ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. era stata rigettata con provvedimento che Sez. 1, n. 6228 del 13/10/2023, dep. 2024 aveva confermato sottolineando che "anche ammesso che tanto gli omicidi quanto il tentato omicidio siano stati preordinati, in vista della finalità sopra descritte, il ricorrente omette di allegare elementi dai quali desumere che la suddetta preordinazione fosse avvenuta sin dall'uccisione di An. o dalla propria adesione all'associazione mafiosa (peraltro accertata soltanto a far data dal 2004)".
Ebbene, i documenti che il condannato aveva prodotto a corredo della nuova istanza, non valutati nel precedente incidente di esecuzione, apparivano idonei, nella prospettiva difensiva, a dimostrare: che, come rilevato nelle motivazioni della sentenza n. 153 del 17 maggio 2013 del giudice per l'udienza preliminare di Catanzaro - poi confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 22 gennaio 2015, e resa irrevocabile da Sez. 1, n. 40855 del 19/04/2017 -, la cosca Gi.Fr. era operante fin dagli anni '90, ed era capeggiata fin dagli anni '90 dall'odierno ricorrente Gi.Fr., che anche dopo il suo arresto ha continuato a governare il clan mediante ordini e direttive espressi durante i colloqui carcerari con i propri congiunti; che l'associazione mafiosa ha operato ininterrottamente per decenni, con i medesimi vertici, nella medesima area d'influenza e con le medesime modalità; che l'omicidio An. del 1991, gli omicidi Av.Sa. e Pr. del 1992 ed il tentato omicidio To. del 2002 sono riconducibili alla cosca Gi.Fr. e furono commessi al fine di affermare o di mantenere l'egemonia sul territorio lametino; che altro provvedimento reso in fase esecutiva (ordinanza resa nel 2007 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna) ha riconosciuto la medesimezza del disegno criminoso tra il delitto di associazione mafiosa accertato nei primi anni '90 e l'omicidio An. commesso nel 1991.
Sulla base della documentazione prodotta, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, dunque, svolgere la propria indagine valutando la continuativa appartenenza ed il ruolo ininterrottamente svolto da Gi.Fr. nella omonima cosca mafiosa nell'arco temporale in questione, verificando se, sulla base di quanto allegato, fosse possibile ritenere i delitti di cui alle sentenze sub 1), sub 2) e sub 3) - senz'altro riconducibili al clan capeggiato dal Gi.Fr. - espressione del medesimo disegno criminoso avuto di mira dal ricorrente al momento del suo ingresso nel sodalizio, in coerenza con le coordinate ermeneutiche fissate da questa Corte, che ha ripetutamente ritenuto "configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso" (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 - 01).
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato dev'essere annullato, con rinvio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catanzaro perché, in diversa composizione (Corte cost., sentenza n. 183 del 9 luglio 2013), provveda a nuovo giudizio, emendando i rilevati vizi motivazionali, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro.
Così è deciso in Roma, 17 dicembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2025.

