Prescrizione del reato in Cassazione: quando può essere dichiarata? (Cass. Pen. n. 40956/25)
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Prescrizione del reato in Cassazione: quando può essere dichiarata? (Cass. Pen. n. 40956/25)

Prescrizione del reato in Cassazione: quando può essere dichiarata? (Cass. Pen. n. 40956/25)

La prescrizione del reato deve essere dichiarata anche in Cassazione quando risulta maturata prima della sentenza di appello, anche se il giudice di merito non l’ha rilevata.

Lo ha ribadito la Cassazione penale con la sentenza n. 40956/2025, chiarendo un principio di enorme rilievo pratico: se la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata, la Corte di Cassazione deve dichiararla, annullando senza rinvio la condanna.

Si tratta di un arresto che incide direttamente su moltissimi processi penali, soprattutto nei casi di riqualificazione del reato in appello.


Quando la riqualificazione fa scattare la prescrizione

Nel caso esaminato, il fatto originariamente contestato come tentato omicidio era stato riqualificato in lesioni personali gravi aggravate dall’uso dell’arma.

Questa riqualificazione ha avuto un effetto decisivo:

  • abbassamento della pena massima edittale;

  • conseguente riduzione del termine di prescrizione.

Calcolando il termine ordinario, quello massimo ex art. 161 c.p. e i periodi di sospensione, la prescrizione risultava già maturata mesi prima della sentenza di appello.

Nonostante ciò, la Corte territoriale aveva omesso di dichiararla.


La Cassazione può dichiarare la prescrizione?

Sì. E in certi casi deve farlo.

La Cassazione ricorda un principio ormai consolidato:

  • è ammissibile il ricorso per cassazione che deduce l’intervenuta prescrizione maturata prima della sentenza impugnata;

  • la prescrizione integra un motivo di violazione di legge (art. 606 c.p.p.);

  • il giudice di legittimità ha l’obbligo di rilevarla, se non emergono cause di proscioglimento più favorevoli.

In altre parole, l’errore del giudice d’appello non “salva” la sentenza.


Prescrizione e effetto estensivo: vale anche per chi non ricorre

Uno degli aspetti più importanti, e spesso ignorati, riguarda l’effetto estensivo della prescrizione.

La Corte chiarisce che:

  • se almeno uno degli imputati propone un ricorso valido;

  • la prescrizione si estende anche agli imputati che non l’hanno eccepita;

  • vale anche per chi non ha proposto ricorso o il cui ricorso è inammissibile.

Questo perché la prescrizione è una causa estintiva oggettiva, non personale.

In conclusione, la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza per tutti gli imputati.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. V, 17/12/2025, (ud. 17/12/2025, dep. 19/12/2025), n.40956

RITENUTO IN FATTO


1. Con sentenza del 22 novembre 2024, la Corte d'Appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva affermato la responsabilità di Na.Wi. Di.De., Di.Lu. Di.Lu., Di.Di. e Di.Va. per i reati di tentato omicidio e porto d'arma da fuoco, di cui ai capi a) e b) della rubrica. Riqualificato il fatto di cui al capo a) nella fattispecie di lesioni personali gravi, aggravate dall'uso dell'arma, e dichiarato il delitto di cui al capo b) estinto per intervenuta prescrizione, la Corte territoriale ha rideterminato il trattamento sanzionatorio.


2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione Di.Di., Di.Va. Na.Wi. Di.Lu. e Di.De., con cinque distinti atti, per il tramite dei propri difensori, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.


3. I ricorsi nell'interesse di Di.Di. Di.Va. e Na.Wi. -che possono esporsi congiuntamente per la quasi totale identità di censure - presentano due motivi, col primo dei quali si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 500, comma 4, del codice di rito. Nel caso di specie, non è stato dimostrato che "il concreto condizionamento ambientale" -che, a giudizio della Corte d'Appello, avrebbe spinto la persona offesa a ritrattare le dichiarazioni accusatorie rese in fase di indagini preliminari - sia stato posto in essere nei confronti del teste. Attesa l'illiceità del recupero probatorio, per effetto della contestata applicazione dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., è venuta meno la fonte di prova attestante la responsabilità dei ricorrenti. Nel ricorso nell'interesse di Na.Wi., si eccepisce, inoltre, che il dato della modestissima quantità di polvere da sparo rinvenuta sugli indumenti del ricorrente è segno, al limite, della presenza del medesimo sulla scena del crimine, mai negata dallo stesso, non già della vicinanza allo sparo.


2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ancorato al mero rilievo dello "spessore criminale" dell'ambiente di riferimento degli imputati, senza alcun riguardo per altri indici, più calzanti rispetto al caso in scrutinio, quali il modesto spessore sociale dell'ambiente di riferimento. Si lamenta, infine, la mancata valutazione del comportamento della persona offesa.


4. Il ricorso nell'interesse di Di.Lu. sì compone di cinque motivi, col primo dei quali si deduce violazione dell'art. 157 cod. pen., per non avere la Corte territoriale rilevato, in seguito alla riqualificazione del fatto, l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo a). Ove si considerino 1) l'assenza di circostanze aggravanti a effetto speciale (l'uso dell'arma corrispondendo, infatti, a una circostanza comune, ex art. 585 cod. pen.) e 2) i 106 giorni di sospensione, il delitto di lesioni gravi e aggravate dall'uso dell'arma deve considerarsi prescritto in data 6 maggio 2024, ovverosia prima della sentenza impugnata (22 novembre 2024).


4.1 Con i motivi secondo e terzo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 500, comma 4, del codice di rito. Nel rimarcare "il concreto condizionamento ambientale", la Corte territoriale ha operato malgoverno dei principi di diritto concernenti la norma processuale indicata, posto che l'intimidazione -diretta o indiretta- deve esser stata rivolta dall'imputato o da terzi legati allo stesso. Nella motivazione dell'impugnata sentenza, rimane indimostrato il collegamento tra le condotte intimidatrici e l'imputato; l'affermazione di responsabilità riposa sulle sole dichiarazioni della persona offesa. L'illogicità della motivazione deriva dalla mancata considerazione del fatto che il cambio di versione della persona offesa, lungi dal derivare da coartazioni della volontà pressioni esterne, è stato causato da un'adesione a un sistema di valori della comunità di provenienza della persona offesa. Si contesta anche il travisamento di prova, atteso che negli atti processuali vi è una chiara indicazione delle motivazioni che hanno indotto la vittima al cambio di versione.


4.2 Col quarto motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena (anni quattro e mesi sei di reclusione). In maniera contraddittoria, la Corte d'Appello ha determinato una pena inferiore per il Di.Va. sulla base dello status di incensuratezza, senza considerare lo status di persona incensurata del ricorrente stesso al momento dei fatti.


4.2 Col quinto motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.


5. Il ricorso nell'interesse di Di.De. consta di tre motivi, il primo dei quali è sovrapponibile al primo motivo del ricorso nell'interesse di Di.Lu. Anche il secondo motivo presenta censure coincidenti con i motivi secondo e terzo del precedente ricorso. A tal riguardo, la difesa aggiunge che da nessuna delle conversazioni intercettate (segnatamente, da quella con Do.Ma., riportate nel motivo) si desumono pressioni provenienti dall'imputato o dai coimputati. Né la Corte ha considerato l'inverosimiglianza dell'ipotesi che un soggetto pluripregiudicato come la persona offesa potesse essere intimorito dai soggetti coinvolti nelle conversazioni captate.


Col terzo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. e alla dosimetria della pena.


6. All'udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. Il Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Sassone, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato di cui al capo a), come riqualificato, prescritto in data 5 maggio 2024.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Va preliminarmente rilevata la fondatezza dell'eccezione concernente l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo a), come riqualificato dal giudice dell'appello, sollevata con il primo motivo dei ricorsi nell'interesse di Di.Lu. e di Di.De.


Il fatto ascritto agli imputati risale al 19 aprile 2015. Il reato, come riqualificato nella sentenza di appello (lesioni gravi, aggravate ai sensi dell'art. 583, primo comma, n. 1) cod. pen., è punito con una pena massima di anni sette. Pertanto, il termine di prescrizione ordinario deve essere quantificato in anni sette e quello massimo, per effetto dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., in anni 8 e mesi 9, cui devono sommarsi i 145 giorni di sospensione (registrati tra i due gradi di giudizio). Si arriva, così, al 12 giugno 2024, data antecedente a quella in cui è stata pronunciata l'impugnata decisione (22 novembre 2024). Per pacifica giurisprudenza di legittimità, "è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen." (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01; cfr. anche Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370 - 01; v. anche Sez. 3, n. 43431 del 17/06/2014, Fonti, Rv. 260976, secondo cui, nel giudizio di appello, salvo il caso di inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di dichiarazione immediata di estinzione del reato, ove, nel frattempo, sia maturato il termine di prescrizione).


Si osserva, per completezza, che della sussistenza di eventuali recidive qualificate non può tenersi conto, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, "la contestazione della recidiva "ex art. 99 cod. pen.", senza ulteriori specificazioni, esclude che il giudice possa ritenere la sussistenza di una tipologia di recidiva diversa e più grave di quella semplice, cosicché la stessa non incide sul termine di prescrizione" (Sez. 3, n. 43795 del 01/12/2016, dep. 2017, Bencandato, Rv. 270843 - 01). In rubrica, risulta contestata genericamente una recidiva soltanto nei confronti di un sesto imputato, non ricorrente in questa sede.


Pertanto, non essendo ravvisabili ragioni di inammissibilità dei due ricorsi in parola (Di.Lu. e dì Di.De. e non ricorrendo l'evidenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.


2. Benché gli altri tre ricorrenti non abbiano sollevato l'eccezione concernente l'intervenuto decorso del termine prescrizionale, deve ricordarsi il principio secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione opera anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) e indipendentemente dalla fondatezza dei motivi addotti dall'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente (Sez. 6, n. 14027 del 13/02/2024, Greco, Rv. 286373 - 02).


3. Per le ragioni illustrate, la gravata sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché il residuo reato ascritto agli imputati è estinto per prescrizione. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.


P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il residuo reato ascritto agli imputati è estinto per prescrizione. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.


Così deciso in Roma il 17 settembre 2025.


Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2025.

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