Deposito PEC: niente inammissibilità se l’atto arriva all’indirizzo ufficiale (Cass. Pen. n. 41881/2025)
- Avvocato Del Giudice
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Il principio affermato
Con la sentenza n. 41881 del 2025, la Corte di cassazione conferma un principio di particolare rilevanza pratica in materia di deposito telematico degli atti nel procedimento penale l’opposizione non può essere dichiarata inammissibile quando risulti comunque depositata nei termini a un indirizzo PEC inserito nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia, anche se l’atto sia stato inviato contestualmente o previamente a un indirizzo errato o non censito.
Il dato decisivo, ai fini dell’ammissibilità, non è l’errore formale nell’individuazione di un indirizzo secondario, ma l’effettivo e tempestivo recapito dell’atto a una PEC istituzionale valida, iscritta nel registro generale.
Il caso
La Corte di Appello di Catanzaro, quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da una socia destinataria di un decreto di confisca, ritenendo applicabile l’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022.
Secondo il giudice dell’esecuzione, l’opposizione sarebbe stata inammissibile poiché:
trasmessa a un indirizzo PEC non presente nel registro generale degli indirizzi di posta elettronica;
e, dunque, ritenuta non validamente depositata.
La difesa deduceva, tuttavia, che:
l’atto era stato inviato nei termini;
ed era pervenuto anche all’indirizzo PEC depositoattipenali.ca.catanzaro@giustizia.it, regolarmente inserito nel registro ministeriale;
come dimostrato dalle ricevute di consegna prodotte.
La decisione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, ritenendo la censura fondata.
Dall’esame degli atti e delle ricevute PEC emerge infatti che:
l’opposizione è stata effettivamente trasmessa a un indirizzo PEC ufficiale;
l’indirizzo risulta inserito nel registro previsto dal regolamento ministeriale;
la trasmissione è avvenuta entro i termini di legge.
Tale circostanza è sufficiente, di per sé, a escludere l’inammissibilità dell’atto.
La Corte chiarisce che l’eventuale invio dell’atto anche a un diverso indirizzo PEC, non censito o errato, non può travolgere l’efficacia del deposito validamente perfezionato presso una casella istituzionale regolare.
Il richiamo alle Sezioni Unite
La sentenza si pone in linea con l’orientamento più recente delle Sezioni Unite (informazione provvisoria n. 19/2025, sentenza 11 dicembre 2025, proc. Messina), secondo cui: nel processo penale telematico, l’interpretazione delle regole di deposito deve privilegiare la conoscibilità effettiva dell’atto e il rispetto dei termini, evitando letture formalistiche che si traducano in un sacrificio ingiustificato del diritto di difesa.
Il criterio decisivo diventa dunque l’effettivo ingresso dell’atto nel circuito ufficiale della giurisdizione, non l’assenza di errori materiali nella fase di trasmissione.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte:
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata;
dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per il giudizio sull’opposizione.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. I, 19/12/2025, (ud. 19/12/2025, dep. 31/12/2025), n.41881
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 27/05/2025, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da De.Ca. avverso il provvedimento con il quale in data 27 febbraio 2025 la stessa Corte di Appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca del decreto di confisca emesso con ordinanza del 18 dicembre 2019 a carico della De.Ca. quale socia della " Immobiliare Atena ", società unipersonale.
2. Il giudice dell'esecuzione, preso atto del provvedimento con il quale la Corte di cassazione ha qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 27 febbraio 2025, ha ritenuto che l'impugnazione sia comunque inammissibile ex art. 87-bis D.Lgs. n. 150 del 2022 in quanto è stata inviata a un indirizzo pec, "sez2.penale.ca.catanzarogiustiziacert.it", che non è inserito nel registro generale degli indirizzi di posta elettronica di cui all'art. 7 del regolamento del Ministero della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 461 cod. proc. pen. e 87-bis n. 150 del 2022. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che all'opposizione nel procedimento di esecuzione si applica la disciplina prevista per l'opposizione al decreto penale di condanna che non prevede a pena di inammissibilità la trasmissione al solo indirizzo di posta elettronica inserito nel registro generale degli indirizzi di posta elettronica previsti dal regolamento del Ministero. Ciò considerato che l'opposizione è pervenuta alla cancelleria del giudice dell'esecuzione nei termini previsti a pena di inammissibilità e, soprattutto, che la stessa è stata anche inviata anche all'indirizzo pec inserito nel citato registro, cioè "depositoattipenali.ca.catanzaro@giustizia.it".
4. In data 9 ottobre 2025 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Luigi Giordano chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 461 cod. proc. pen. e 87-bis n. 150 del 2022 e, comunque, evidenzia che l'opposizione è in ogni caso pervenuta nei termini anche all'indirizzo pec depositoattipenali.ca.catanzaro@giustizia.it inserito nel registro generale degli indirizzi di posta elettronica previsti dal regolamento del Ministero.
La censura è fondata.
Dagli atti, come pure dalle copie delle ricevute di consegna allegate al ricorso, risulta che l'opposizione è stata inviata all'indirizzo pec inserito nel registro indicato nel Decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020 ed è pervenuta nei termini.
Tale circostanza, al di là di ogni diversa e ulteriore considerazione esposta nell'atto di ricorso e del precedente invio ad altro e diverso indirizzo di posta elettronica, rende ammissibile l'impugnazione (Cfr. informazione provvisoria n. 19/2025 della sentenza delle Sezioni unite dell'11/12/2025 in proc. 22136/2025, ric. Messina) e, pertanto, impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Catanzaro per il giudizio.
Così è deciso in Roma il 19 dicembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 31 dicembre 2025.

