top of page
Cerca

Crollo sul cantiere: Il direttore dei lavori risponde di omicidio anche se era assente dal cantiere.

Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto.

Cassazione penale sez. IV, 23/02/2022, (ud. 23/02/2022, dep. 04/03/2022), n.7850


Fatto

1. La Corte d'appello di Milano, in data 27 ottobre 2020, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la sentenza con la quale il Tribunale ambrosiano, il 23 maggio 2019, aveva condannato (per quanto d'interesse in questa sede) G.L., M.I. e V.S. in relazione al delitto di omicidio colposo, con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, contestato come commesso in (OMISSIS).


Ai predetti imputati il delitto è contestato in relazione al decesso di Na.Sp., dipendente della ditta G. S.r.l., di cui G.L. era legale rappresentante con funzioni datoriali e che era stata scelta per l'esecuzione dei lavori edili di ampliamento di una villetta unifamiliare in regime di subappalto, sulla base di un contratto concluso con la ditta appaltatrice Torre Costruzioni s.r.l. di N.P. (coimputato non ricorrente, nei cui confronti la condanna è passata in giudicato); la morte del lavoratore era stata cagionata dalla caduta di una gronda in cemento armato che, secondo l'imputazione, era in condizioni non stabili a cagione della difformità rispetto al progetto originale e che, al momento della rimozione dei puntelli, crollava e colpiva il ponteggio ove operava lo S., facendolo cadere al suolo e provocandogli così le gravi lesioni descritte in rubrica, che lo traevano a morte.


Del delitto rispondono il G., nella citata qualità datoriale; il M., quale coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori; il V., quale direttore dei lavori e responsabile della progettazione.


L'addebito mosso agli imputati, ritenuto fondato dalla Corte di merito, si basa sulla ritenuta precarietà della gronda, non collegata alla struttura e che non poteva reggere da sola, e sulla conseguente responsabilità sia del G. (quale esecutore dei lavori e soggetto responsabile della realizzazione della condotta, per avere omesso di adottare le necessarie cautele nella fase di disarmo delle armature delle gronde, nonché per avere redatto un POS affatto generico, con violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 96, comma 1, lett. G e art. 145, comma 3), sia del V. (per non avere esercitato il doveroso controllo sulla realizzazione della gronda e sulla sua conformità al progetto, con violazione delle prescrizioni di cui alla L. n. 1086 del 1971, artt. 2 e 3 e D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 141), sia del M. (per non avere coordinato correttamente il lavoro fra le imprese ed avere lasciato che la ditta esecutrice rimuovesse intempestivamente i puntelli, in violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92, comma 1, lett. B).


2. Avverso la prefata sentenza ricorrono il G., il M. e il V., con atti a firma dei rispettivi difensori.


3. Il ricorso del G. si articola in due motivi.


3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che il contratto di subappalto stipulato con l'appaltatore (il coimputato N.P., titolare della Torre Costruzioni) rivela la reale natura del rapporto, che era di fatto costituito dall'assunzione di due operai, ossia lo stesso G. e lo S., allo scopo di non versare i contributi previdenziali e scaricare dalle tasse gli stipendi. Dunque il G. non aveva alcuna autonomia rispetto al N. e non poteva prendere decisioni: anche quella di disarmare la gronda realizzata in modo pericoloso non era stata una scelta autonoma, ma era una decisione del N.. Per tali ragioni la genericità del POS si spiega con la genericità del contratto che legava il G. al N.. Sotto altro profilo il ricorrente evidenzia che le fotografie del cantiere dimostrano che l'attività di rimozione dei puntelli era iniziata già una settimana prima, e non era stata decisa quella mattina dal G. all'insaputa di tutti per guadagnare tempo, come si è voluto sostenere.


3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante contestata: diniego non giustificato, atteso che la prevalenza delle attenuanti suddette è stata riconosciuta ai coimputati e non al G., sol perché questi ha due modesti precedenti penali (a fronte del fatto che anche il N. ha un precedente annotato sul certificato del Casellario giudiziale).


4. Il ricorso del M., corredato da una premessa narrativa in fatto, consta di cinque motivi.


4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione per omesso esame, da parte della Corte di merito, delle critiche formulate con l'atto di appello. La sentenza impugnata si limita a fare un apodittico riferimento alla mancanza di coordinamento e all'omesso inserimento nel PSC delle modalità di eventuale rimozione dei puntelli, mentre non svolge alcuna considerazione circa l'abnormità della condotta della vittima e del suo datore di lavoro G., dando solo brevemente atto della "subitaneità" e della imprevedibilità della rimozione dei puntelli, che pure avrebbero dovuto implicare l'assoluzione del geom. M.. Non ha esaminato la Corte di merito, pur a fronte di specifico richiamo in tal senso formulato con l'atto d'appello, la distinzione tra le aree di responsabilità e tra le posizioni di garanzia attribuibili ai singoli imputati.


4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento dell'abnormità del comportamento della ditta subappaltatrice, facente capo al G., e del lavoratore S.: il disarmo di un'opera in cemento armato non ancora conclusa riveste tali caratteri ed esime da responsabilità il M., il quale del resto dovrebbe essere esonerato da colpa anche qualora si ritenesse che la rimozione dei puntelli fosse stata ordinata dalla ditta appaltatrice del N..


4.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'errata individuazione dell'area di rischio gravante sul coordinatore per la sicurezza nella fase dell'esecuzione dei lavori: tale aspetto, che pure era stato portato all'attenzione della Corte territoriale con l'atto d'appello, non è stato considerato nella sentenza impugnata, in cui non si è operata una distinzione tra rischi generici, riguardanti la gestione del cantiere, e rischi specifici, come quelli individuati nel POS della ditta G., che riguardavano - fra l'altro le attività di disarmo delle opere in cemento armato e che non potevano essere attribuiti alla sfera di competenza del M. quale CSE. In tal modo non si è valutata la configurabilità, nel caso di specie, di un rischio interferenziale tra le ditte nella fase di esecuzione in cui si è verificato l'infortunio. Il ricorrente ricorda che le opere subappaltate alla ditta del G. non erano state ancora ultimate; che il disarmo delle gronde non era previsto per quel giorno, né per i giorni successivi; che la presenza in cantiere dell'impresa del G., in contrasto con le previsioni del cronoprogramma, non era stata segnalata al M.. Infine viene rammentato che l'estemporaneità e l'imprevediblità dell'operazione di rimozione dei puntelli all'origine dell'incidente non possono essere imputate al M., rimasto all'oscuro dell'iniziativa.


4.4. Con il quarto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza del concorso causale, asseritamente sussistente per mancato coordinamento tra imprese (c.d. rischio interferenziale): sul punto vi è un duplice errore della Corte di merito, nel ritenere che il disarmo delle gronde dovesse essere effettuato dalle maestranze sia della ditta appaltatrice, sia di quella subappaltatrice; e che il giorno del fatto fosse prevista (o prevedibile) la presenza di entrambe le ditte in cantiere. In realtà i fatti si sono verificati a causa dell'anticipazione di una fase - quella del disarmo - affidata alla sola ditta G. s.r.l. che doveva in realtà verificarsi solo il mese successivo, una volta giunti a maturazione i getti di calcestruzzo di completamento del cordolo e su indicazioni del direttore dei lavori, secondo il cronop