Il datore di lavoro è responsabile della morte del lavoratore anche se quest'ultimo si sgancia dalla linea vita (Cass. pen., n. 14801/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 17 apr
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Aggiornamento: 5 giorni fa

Con la sentenza 3 aprile 2025, n. 14801, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna del datore di lavoro per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, ai sensi degli artt. 113 e 589, commi 1 e 2, cod. pen., in relazione alla morte di un operaio caduto da un lucernario privo di protezioni durante lavori di rimozione dell'amianto.
Fatto
Il datore di lavoro, titolare della società E., era stato riconosciuto responsabile della morte di un giovane tirocinante, impiegato di fatto presso l'impresa, precipitato da un lucernario mentre eseguiva lavori di bonifica dell'amianto su un capannone della F. di Caserta.
Il lavoratore operava in assenza di adeguati dispositivi di protezione collettiva (DPC), non era correttamente agganciato alla linea vita ed era privo di adeguata formazione e informazione sui rischi dell'attività.
La Corte territoriale aveva ritenuto provata la colpa del datore di lavoro per violazione delle norme di sicurezza, in particolare degli obblighi di formazione e predisposizione di idonee misure preventive, e aveva confermato la condanna inflitta in primo grado alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione.
Decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato, ritenendo infondate o inammissibili tutte le censure proposte.
1. Sulla responsabilità del datore di lavoro
La Corte ha confermato che il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia che impone non solo la predisposizione di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), ma anche l'adozione di dispositivi di protezione collettiva (DPC) quando necessari. Nel caso di specie, la mera predisposizione della linea vita non era sufficiente a esonerare il datore dagli obblighi di prevenzione, considerata la presenza di lucernari non calpestabili e l'assenza di reti anticaduta.
2. Sull'interruzione del nesso causale
La Suprema Corte ha ribadito che la condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale se rientra nell'ambito dei rischi che il datore di lavoro è tenuto a prevenire. La prassi, riferita da alcuni testi, di sganciarsi dai dispositivi di sicurezza era una condotta prevedibile e prevenibile, e l'assenza di vigilanza del datore di lavoro integra un profilo di colpa specifico.
3. Sulla consapevolezza della presenza della vittima in cantiere
Pur essendo stato il lavoratore presente in cantiere utilizzando il tesserino di un altro dipendente, la Corte ha ritenuto irrilevante il tentativo del datore di lavoro di addurre ignoranza della presenza del tirocinante. La posizione di garanzia, infatti, imponeva un controllo effettivo sull'organizzazione del lavoro e sulla presenza dei lavoratori.
4. Sulla normativa applicabile
La Corte ha escluso la rilevanza della modifica dell'art. 148 D.Lgs. 81/2008, entrata in vigore successivamente al fatto, ritenendo che gli obblighi di predisposizione di idonee misure di sicurezza sussistessero comunque in base alle disposizioni vigenti al momento dell'infortunio (artt. 18, 111, 115, 148 D.Lgs. 81/2008).
5. Sul trattamento sanzionatorio
La Corte ha confermato la congruità della pena irrogata, ritenendo insussistenti vizi motivazionali sulla determinazione della pena o sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La revoca delle costituzioni di parte civile, avvenuta solo in secondo grado, non è stata ritenuta sufficiente a incidere sulla valutazione complessiva della responsabilità e della gravità della condotta.
Principio di diritto
In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile della morte del lavoratore anche quando quest'ultimo si renda protagonista di una condotta imprudente (ad esempio sganciandosi dalla linea vita), se tale condotta rientra nell'ambito dei rischi prevedibili e prevenibili mediante l'adozione di idonee misure organizzative, informative e di protezione.