Disturbo della quiete pubblica: obbligo del giudice di valutare la particolare tenuità del fatto (Cass. Pen. n.41527/25)
- Avvocato Del Giudice

- 6 giorni fa
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Nei procedimenti per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, il giudice non può omettere la valutazione della particolare tenuità del fatto quando essa sia stata espressamente richiesta dalla difesa. In caso contrario, la sentenza è destinata all’annullamento.
Lo afferma la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 41527/2025 ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale di Teramo nei confronti dell’amministratore unico di una società titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, condannato per il reato di cui all’art. 659 c.p. per il disturbo arrecato ai residenti degli stabili vicini.
La questione: silenzio del giudice sull’art. 131-bis c.p.
Nel caso esaminato, la difesa aveva chiesto, in via subordinata, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il Tribunale, tuttavia, aveva pronunciato condanna senza fornire alcuna risposta sul punto.
Secondo la Cassazione, tale omissione integra un vizio di motivazione rilevante, poiché il giudice è tenuto a pronunciarsi espressamente sulla ricorrenza o meno della causa di esclusione della punibilità quando la questione sia stata devoluta al suo esame.
Annullamento parziale e giudicato progressivo
La Suprema Corte ha quindi disposto l’annullamento limitato alla verifica dell’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., con rinvio al Tribunale di Teramo in diversa composizione.
Particolarmente rilevante è il chiarimento sugli effetti del rinvio: il giudice di merito non potrà dichiarare l’eventuale prescrizione del reato. In presenza di un annullamento circoscritto alla particolare tenuità del fatto, si forma infatti un giudicato progressivo sull’accertamento del reato e sulla responsabilità dell’imputato. Il nuovo giudizio dovrà quindi concentrarsi esclusivamente sulla valutazione della tenuità, senza riaprire il tema della punibilità sotto altri profili estintivi.
La decisione afferma che nei reati di disturbo della quiete pubblica, spesso legati ad attività commerciali, l’art. 131-bis c.p. rappresenta uno strumento centrale di deflazione penale.
Il giudice deve motivare espressamente la scelta di applicare o escludere la particolare tenuità e l’omissione non è sanabile e conduce all’annullamento, anche se la responsabilità è già stata accertata.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. III, 18/12/2025, (ud. 18/12/2025, dep. 29/12/2025), n.41527
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Teramo, con sentenza del 27 gennaio 2025 condannava Ca.Ma. in relazione ai reati ex art. 659 cod. pen., avvinti dalla continuazione, per avere recato disturbo, quale amministratore unico di una società titolare di un esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, al riposo degli inquilini di taluni stabili vicini.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso mediante il proprio difensore Ca.Ma., deducendo due motivi di impugnazione.
3. Rappresenta con il primo vizi di violazione di legge e di motivazione, con riguardo al profilo inerente la speciale tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.
Il Tribunale non si sarebbe pronunziato in ordine alla intervenuta richiesta di applicare la fattispecie ex art. 131 bis cod. pen.
4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione, in ordine al profilo afferente la concessione dei benefici di legge, quali la sospensione condizionale della pena e la non menzione. Benefici che sarebbero stati espressamente richiesti dalla difesa
CONSIDERATO IN DIRITTO
in sede di conclusioni la difesa ha inteso chiedere l'assoluzione "quantomeno ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen." e "in subordine ex art. 131 bis cod. pen.".
Su tale ultimo profilo manca del tutto ogni motivata risposta.
La fondatezza del motivo assorbe l'ulteriore censura di cui al secondo motivo.
2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo in altra composizione fisica.
Va evidenziato che il predetto Tribunale in tale sede non potrà rilevare l'eventuale decorso della prescrizione.
Infatti, qualora la Corte di Cassazione annulli con rinvio limitatamente all'accertamento dell'esistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio è tenuto a verificare esclusivamente l'applicabilità in fatto di tale causa di esclusione della punibilità (oltre alle eventuali questioni assorbite dal motivo fondato, se non già decise, diversamente da quanto sostenuto in ricorso dalla difesa), ma non può rilevare l'eventuale decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 Rv. 267590 - 01; Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015 Rv. 264796 -01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo, in diversa composizione fisica.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2025.




