Violenza sessuale durante un massaggio: per la Cassazione non si può rimettere in discussione il giudizio di merito (Cass. Pen. n. 41516/25)
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Violenza sessuale durante un massaggio: per la Cassazione non si può rimettere in discussione il giudizio di merito (Cass. Pen. n. 41516/25)

Violenza sessuale durante un massaggio: per la Cassazione non si può rimettere in discussione il giudizio di merito (Cass. Pen. n. 41516/25)

La Corte di cassazione conferma la condanna per violenza sessuale a carico di un massaggiatore, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova e ribadendo i criteri di attendibilità della persona offesa nei reati sessuali.

Con la sentenza n. 41516/2025, la Terza sezione penale dichiara inammissibile il ricorso dell’imputato, già condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all’art. 609-bis c.p., in relazione a condotte poste in essere durante un trattamento di massoterapia ai danni di una cliente.


Doppia conforme e limiti del giudizio di Cassazione

Elemento decisivo della pronuncia è la presenza di una doppia conforme di condanna. In tali casi, ricorda la Corte, il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del fatto o delle prove, ma è limitato alla verifica della coerenza logica e giuridica della motivazione complessiva, risultante dalla lettura integrata delle sentenze di primo e secondo grado.

Ne consegue l’inammissibilità delle doglianze che, sotto la veste del travisamento della prova, mirano in realtà a una rilettura alternativa delle risultanze istruttorie.


Attendibilità della persona offesa

La Cassazione ribadisce un principio consolidato: la testimonianza della persona offesa può, da sola, fondare l’affermazione di responsabilità, purché sia valutata secondo criteri di attendibilità intrinseca ed estrinseca.

Nel caso concreto, i giudici di merito avevano valorizzato:

  • la coerenza del racconto;

  • l’assenza di motivi di astio o interesse;

  • la reazione immediata e lo stato di turbamento della vittima;

  • i riscontri esterni, anche indiretti, provenienti da altri testimoni.

Secondo la Corte, la difesa aveva invece operato una selezione atomistica di singoli passaggi dichiarativi, senza scalfire la tenuta complessiva del ragionamento probatorio.


Nessun travisamento della prova

La sentenza chiarisce che il travisamento della prova dichiarativa è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una dichiarazione un contenuto oggettivamente diverso da quello reale e non quando si contesti la valutazione del suo significato.

Inoltre, la deduzione del travisamento richiede l’allegazione integrale dell’atto dichiarativo e non di meri stralci, onere non assolto nel caso di specie.


Diniego di rinnovazione istruttoria

Rigettate anche le censure relative alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello. La Cassazione ricorda che tale scelta rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità quando la motivazione evidenzi l’irrilevanza delle prove richieste rispetto al quadro probatorio già acquisito.

Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva ritenuto superflui sia l’esperimento giudiziale sia la produzione documentale di testi e materiali tecnici sulla massoterapia, avendo già escluso ogni compatibilità delle condotte con pratiche terapeutiche lecite.


Abuso del ruolo professionale e dolo

Sul piano dell’elemento soggettivo, la Cassazione conferma che i giudici di merito avevano correttamente escluso l’errore o l’equivoco professionale, evidenziando la consapevolezza e volontarietà dei toccamenti in un contesto non giustificabile sul piano tecnico.

L’abuso della posizione professionale e del rapporto fiduciario con la cliente costituisce, in questa prospettiva, un elemento qualificante della condotta.

Esito

Il ricorso viene dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. III, 18/12/2025, (ud. 18/12/2025, dep. 29/12/2025), n.41516

RITENUTO IN FATTO


1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 28 aprile 2025 condannava Pi.Da. in relazione al reato ex art. 609-bis cod. pen., perché, quale massaggiatore, costringeva con violenza una cliente a subire atti sessuali.


2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso mediante il proprio difensore Pi.Da., deducendo sei motivi di impugnazione.


3. Rappresenta con il primo il vizio di motivazione, per travisamento di prova in relazione alla attendibilità della persona offesa. Si sarebbero travisate ed esaminate superficialmente le risultanze istruttorie quanto ai testi del P.M., omettendo di valutare le incongruenze emerse dall'esame della persona offesa, la quale avrebbe solo confermato, rispetto al capo di imputazione, un fugace toccamento dei genitali esterni, smentendo ogni altro palpeggiamento indicato nel capo di imputazione medesimo. La corte avrebbe anche omesso di esaminare talune censure sollevate dalla difesa. E si rappresentano contraddizioni tra la persona offesa e taluni testi, a partire dal marito, che avrebbe fornito indicazioni de relato mai in realtà raccolte da costui presso la moglie. Si riportano a tale ultimo proposito stralci della testimonianza della ritenuta vittima e di due testi, per sostenere come la persona offesa sia stata smentita circa il racconto da lei offerto, con raggiunta esclusione di alcun palpeggiamento delle parti intime. La persona offesa sarebbe smentita anche sul tema della riferita interruzione del massaggio. E si contesta la valutazione delle sit rese dal datore di lavoro dell'imputato, siccome non dimostrativa di toccamenti dei genitali. Si sollevano contestazioni anche sulla ricostruzione del fatto come operato dalla Corte, alla luce della posizione dell'imputato come descritta dalla persona offesa, ancora riportando stralci delle dichiarazioni di costei.


4. Con il secondo motivo deduce la mancata assunzione di prova decisiva, in relazione al rigetto della istanza di rinnovazione riguardante l'effettuazione di un esperimento giudiziale, per ricostruire la effettiva dinamica dei fatti. Il diniego sarebbe fondato sul travisamento delle emergenze istruttorie, posto che mai la persona offesa avrebbe rappresentato spostamenti dell'imputato durante i riferiti toccamenti mentre lo stesso, in realtà, sarebbe sempre rimasto posizionato dietro la testa della donna. L'esperimento avrebbe dimostrato che i riferiti toccamenti non avrebbero potuto esser realizzati con le modalità riferite dalla parte civile.


5. Con il terzo motivo si sollevano vizi di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dibattimentale di cui sopra, fondata sul travisamento delle dichiarazioni della persona offesa.


6. Con il quarto motivo rappresenta, anche mediante stralci delle dichiarazioni della persona offesa, vizi di motivazione in ordine all'elemento soggettivo, laddove la corte esclude ogni erroneità nell'effettuazione della manovra abusiva ascritta.


7. Con il quinto motivo deduce vizi di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale finalizzata alla produzione documentale fotografica attestante lo stato dei luoghi e, in particolare, in ordine ad estratti dal testo di massoterapia, con quest'ultima produzione finalizzata alla verifica della correttezza dell'operato dell'imputato rispetto a pratiche di fisioterapia. La corte su tali richieste non avrebbe risposto.


8. Con il sesto motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale finalizzata alla produzione documentale fotografica attestante lo stato dei luoghi e degli estratti di cui al precedente motivo.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il primo motivo è inammissibile. Premesso che emerge una cd. "doppia conforme", per cui la motivazione deve desumersi dalla complessiva analisi delle spiegazioni offerte con la prima e seconda sentenza, si deve rilevare che essa si articola non solo sulla analisi e illustrazione della coerenza del racconto della persona offesa, sulla evidenziazione della assenza di motivi di contrasto con l'imputato, sulla spontaneità della reazione, sullo stato d'animo della donna come immediatamente riscontrato, essendo apparsa profondamente turbata, ma anche sulla considerazione di riscontri provenienti oltre che dal marito, la cui testimonianza sarebbe "sovrapponibile per le porzioni dell'accaduto che lo avevano coinvolto", anche da altri testi (non solo Er. ma anche Bi. che ha rammentato che "la donna...aveva appena smesso di piangere" e che la stessa raccontava "che il massaggiatore gli aveva toccato insistentemente le parti intime"); compreso anche il datore di lavoro dell'imputato, che oltre a confermare di avere raccolto il racconto della donna quanto allo svolgimento dell'azione nella zona inguinale, del pube, tra l'altro aveva anche riconosciuto la stranezza e la estraneità, alla prassi seguita di norma, della scelta del massaggiatore di operare nel caso di specie su una cliente nuda. Né appare incoerente e logicamente viziata la confutazione della tesi difensiva circa l'impossibilità, per l'imputato, di toccare le parti intime della donna siccome collocato sempre e solo dietro la testa della stessa: del tutto lineare, in proposito, appare infatti il rilievo del collegio di appello, per cui, in realtà, l'uomo dovette anche muoversi attorno alla donna, sia in ragione del fatto che tale circostanza fu confermata dal medesimo, - "che ha ammesso non solo di essersi spostato durante il trattamento inclusa la fase in cui la persona offesa era in posizione supina", - sia perché quest'ultima ebbe a tenere gli occhi chiusi durante il trattamento, - "come confermato anche dal Pi.Da." -, senza poter verificare visivamente gli spostamenti. Del tutto lineare e conseguenziale è l'ulteriore assunto per cui, nel quadro di spostamenti effettuati dall'uomo attorno alla donna, funzionali all'azione contestata, a fronte di deliberati interventi dell'imputato volti a far aprire le gambe alla donna, le condotte consistite nel toccamento del clitoride e più in generale della zona pubica furono consapevoli e nient'affatto erronee.


2. Rispetto ad una così ragionevole motivazione, da una parte, il tentativo difensivo, di valutare in maniera difforme solo taluni passaggi dichiarativi di rilievo probatorio, e non tutti quelli valorizzati dai giudici, assieme alle ulteriori circostanze pure considerate, è ben lungi dal potere fondatamente dedurre un travisamento della prova, posto che tale vizio non si presta a mere operazioni rivalutative di un medesimo oggetto probatorio, bensì presuppone una prova acclarata anche nel suo obiettivo e indiscusso significato, come tale non valutato ovvero travisato. Dall'altra, il travisamento di prove dichiarative impone l'allegazione integrale delle stesse e non di meri stralci come avvenuto in questa sede. Si tratta di profili più volte segnalati da questa Corte, che ha in particolare precisato sia che il vizio del travisamento della prova, fondato su dati dichiarativi, impone l'allegazione integrale dell'atto e non di un mero stralcio, (cfr. Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012) Rv. 252349), sia che in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 (dep. 20/02/2018) Rv. 272406-01).


Discende che affinché tale vizio sia apprezzabile in sede di legittimità, non è sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano in contrasto con la valutazione complessiva del giudicante in ordine ai fatti e alla responsabilità dell'interessato né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione ritenuta più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Consegue, da tale assunto, anche che gli atti del processo richiamati dal ricorrente a sostegno della propria deduzione devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa


o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante così da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Nel caso in esame, invece, si assiste ad una parziale a atomistica valorizzazione di taluni passaggi dichiarativi testimoniali, funzionale ad enucleare una diversa, personale e unilaterale ricostruzione dei fatti. Inammissibile.


3. Alla luce di quanto sopra rilevato, appaiono del tutto infondati sia il secondo, che il terzo motivo, nonché il quinto e il sesto, posto che dalla complessiva motivazione emerge con chiarezza la ragione della assoluta irrilevanza, ai fini decisori, delle prove prospettate come da rinnovare, avendo la corte ben ricostruito la dinamica dei fatti e la loro estraneità a qualsiasi pratica inerente trattamenti terapeutici. In proposito, occorre ribadire che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità, quando - come nella specie - la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi più che sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (cass. pen. sez. 6, 40496/2009 Rv. 245009. Massime precedenti Conformi: N. 8891 del 2000 Rv. 217209, N. 5782 del 2007 Rv. 236064).


4. Riguardo al quarto motivo, le rilevazioni immediatamente sopra elaborate in sede di analisi del primo motivo, rendono inammissibile anche la censura in tema di elemento psicologico del reato.


5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.


P.Q.M.


dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.


In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.


Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025.


Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025.

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