Errore nel calcolo della pena in caso di rito abbreviato: annullata la sentenza per travisamento della riduzione (Cass. Pen. n. 11786/2025)
- Avvocato Del Giudice

- 1 apr
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Con la sentenza n. 11786/2025, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la decisione della Corte d’Appello di Catania che aveva condannato G. a oltre 27 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti aggravati dalla continuazione.
L’errore riscontrato riguarda il metodo di calcolo della pena in presenza di continuazione e rito abbreviato. La sentenza chiarisce il corretto ordine logico-giuridico nell’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p. e della riduzione premiale di cui all’art. 442, comma 2, c.p.p.
Il fatto
G. era stato condannato a 27 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione per reati di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.
La pena era stata determinata dalla Corte d’Appello di Catania con una sequenza così strutturata:
determinazione della pena base per il reato più grave;
aumenti per la continuazione interna ed esterna;
riduzione per il rito abbreviato applicata due volte, sia alla pena base sia agli aumenti.
La difesa aveva proposto ricorso per cassazione deducendo l’erronea applicazione dell’art. 78 c.p., per avere la Corte territoriale calcolato la riduzione per il rito prima dell’applicazione del cumulo giuridico, in violazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite Volpe.
La decisione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso e annullato la sentenza:
Ha rilevato un errore percettivo da parte della Sesta Sezione della Cassazione, che aveva rigettato un precedente ricorso travisando il significato del secondo motivo proposto dalla difesa;
Ha ribadito che, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite Volpe (n. 45583/2007), la riduzione per il rito abbreviato deve applicarsi solo dopo il calcolo della pena complessiva, determinata secondo il criterio del cumulo giuridico e nel rispetto del limite massimo dei 30 anni (art. 78 c.p.);
Ha ricordato che applicare la riduzione prima del cumulo giuridico comporta un effetto premiale duplicato e un’elusione del limite massimo previsto dall’art. 78 c.p.;
Ha precisato che la pena finale, nel caso concreto, avrebbe dovuto essere determinata in 30 anni (limite massimo) e quindi ridotta di un terzo, con esito pari a 20 anni di reclusione.
Il principio di diritto
In caso di giudizio abbreviato, la riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2, c.p.p. deve essere applicata dopo la determinazione della pena complessiva secondo le regole del concorso materiale e formale di reati e pene, inclusa la limitazione massima del cumulo giuridico prevista dall’art. 78 c.p. È errato applicare la riduzione prima del cumulo, poiché si elude il limite massimo di pena e si duplica l’effetto premiale.




