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Falso del privato: L'imputato va assolto se il falso deriva da negligenza e non produce conseguenze.

Si sottopone all'attenzione dei lettori questa pronuncia del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli (Dott. Di Cataldo) che affronta il tema della configurabilità del reato previsto e punito dall'art. 483 c.p.

Corte appello Napoli (GM Di Cataldo) sez. III, 07/03/2022, (ud. 25/02/2022, dep. 07/03/2022), n.1804.


Svolgimento del processo

Con decreto di citazione a giudizio (...) veniva tratta innanzi al Giudice Monocratico di Napoli per rispondere dei reati lei ascritti, così come indicati in rubrica.


All'udienza del 26 ottobre 2020, proveniente da rinvio dal 27 aprile 2020 disposto per emergenza COVID, verificata la regolare instaurazione del rapporto processuale ed aperto il dibattimento, il G.M. ammetteva i mezzi di prova come richiesti dalle parti e differiva il procedimento per il relativo espletamento al 21 dicembre 2020.


L'udienza del 21 dicembre 2020 veniva differita per emergenza COVID dapprima al 26 aprile 2021 e di poi al 20 settembre 2021, data in cui, rigettata la richiesta formulata dalla difesa di sentire ex art. 507 c.p.p. il funzionario dell'I.N.P.S. di Castellammare di Stabia, il Giudice acquisiva la documentazione contestata così come depositata da (...) nel giudizio dalla stessa instaurato dinanzi al Tribunale del Lavoro di Napoli; dichiarava, poi, chiusa l'istruttoria dibattimentale ed invitava le parti a formalizzare le proprie conclusioni ed alla successiva discussione; quindi, in seguito a camera di consiglio, decideva il giudizio con la lettura in udienza del dispositivo allegato al verbale, con riserva del deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.


Motivi della decisione

Ritiene questo Giudicante che dall'istruttoria espletata non emerga la penale responsabilità dell'imputata stante l'assenza, anche in considerazione della particolare tenuità del fatto, di ogni elemento in ordine ai reati a lei ascritti, il primo dei quali è quello previsto dal disposto dell'art. 483 c.p., che punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali è destinato a provare la verità, e si concretizza nell'attestazione o nella negazione della verità fatta ad un pubblico ufficiale.


Dunque il legislatore ha, con la richiamata norma, ritenuto opportuno estendere ai privati la punibilità di quelle condotte che compromettono la fiducia dei consociati nei riguardi degli atti pubblici, specificatamente in ordine alla garanzia di veridicità.


E' richiesto l'elemento soggettivo del dolo generico, consistente nella volontà e consapevolezza di commettere il falso, ovvero la volontà di dichiarare il falso e la consapevolezza del carattere inveritiero dell'atto stesso e che va rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, non essendo prevista nel sistema la figura del falso documentale colposo (Cass. pen. sent. n. 30862/2015; Cass. pen. sent. n. 15485/2009).


A ciò si aggiunga che il falso può concretizzarsi anche come innocuo quando esso si riveli inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nel senso che l'infedele attestazione o la compiuta alterazione appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (Cass. pen. sent. n. 3564/2008).


Inoltre, la contestazione di cui al capo B) dell'imputazione fa riferimento all'art. 640 n. 1 c.p., secondo cui è punito - a titolo di dolo generico - chi, con artifizi o raggiri, induca taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (dello Stato, nel caso in esame).


Tale disposizione trova il suo fondamento nella tutela sia del patrimonio del singolo che della libertà dello stesso a prestare un valido consenso; più nello specifico, la punibilità non deriva solamente dalla lesione alla sfera patrimoniale del singolo, già tutelato dalla disciplina in materia di contratti, bensì anche dall'interesse pubblicistico a che non sia leso il dovere di lealtà e correttezza e la libertà di scelta dei contraenti. Non basta, però, la mera violazione di un tale dovere, essendo richiesta per la consumazione del reato anche una effettiva lesione del patrimonio altrui, con correlato conseguimento di un ingiusto profitto del reo; per artifizio va, inoltre, intesa la simulazione o la dissimulazione della realtà, in modo da indurre in errore il soggetto passivo, e per raggiro ogni macchinazione atta a far scambiare il falso con il vero.


Orbene, dalla istruttoria espletata non sono emersi fatti o elementi riferibili ad (...) che, anche sulla scorta di tutte le suesposte considerazioni, possano integrare a suo carico la condotta tipica descritta dalle richiamate norme e, dunque, tali da poter essere considerati penalmente rilevanti nelle accezioni esposte; dirimente, in tale ottica, è la considerazione che in ogni caso il reale livello di reddito accertato dalla Agenzia delle Entrate, in quanto contenuto entro il limite di legge previsto, avrebbe consentito di accedere al beneficio richiesto con il ricorso al Tribunale del Lavoro di Napoli.


Di conseguenza, le modalità della condotta tenuta dall'imputato possono ritenersi di particolare tenuità, non potendo oltretutto la stessa ritenersi né abituale né espressione di una particolare pericolosità e non avendo prodotto alcuna conseguenza nei confronti di terzi.


Pertanto questo Giudicante ritiene che il fatto storico ricostruito non rientra nella fattispecie incriminatrice contestata, anche perché sussistenti - tenuto conto della particolare tenuità del fatto – i presupposti di cui all'art. 131 bis c.p., il che vale ad escluderne la punibilità, con conseguente declaratoria di assoluzione dell'imputata ex artt. 530,2 comma, c.p.


PQM

Letto l'art. 530 c.p.p. e 131 bis c.p. assolve (...) dai reati lei ascritti perché non punibili stante la particolare tenuità del fatto.


Letto l'art. 544 co. 3 c.p.p. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.


Così deciso in Napoli il 20 settembre 2021.


Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2021.

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