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Falso ideologico per induzione: Non sussiste se il p.u. omette qualsiasi iniziativa conseguente.

Con la pronuncia in argomento, il Tribunale di Trieste (dott. Alessio Tassan) ha affermato che non è integrato il tentativo di falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 56,48,480 cod. pen.), nel caso in cui quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco all'adozione di un provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti alla induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso commesso da quest'ultimo e non già il mero inganno del privato che può, eventualmente, integrare un diverso ed autonomo reato.

Tribunale di Trieste

Tribunale Trieste, 17/03/2022, (ud. 17/12/2021, dep. 17/03/2022), n.2099


Svolgimento del processo

Con decreto del G.U.P. emesso in data 10/10/2018, Li.Ve. veniva tratta a giudizio avanti all'intestato Tribunale per rispondere del reato di falso in atto pubblico, come meglio descritto in rubrica.


Alla prima udienza del 03/05/2019, dichiarata l'assenza dell'imputata (dichiarazione revocata nel prosieguo del processo), in assenza di questioni preliminari il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento e acquisiva documenti prodotti dal pubblico ministero.


Alla successiva udienza del 25/10/2019 la trattazione del processo veniva rinviata per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali.


L'udienza del 17/04/2020 veniva differita d'ufficio in applicazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, emanato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.


All'udienza del 06/11/2020 non veniva svolta alcuna attività istruttoria per mancata comparizione dei testimoni.


All'udienza del 23/04/2021 si procedeva all'esame dei testimoni Al.De., Da.Ge., Ma.Ve., El.Ma. e Du.Sh.. Veniva altresì acquisita ulteriore documentazione.


All'udienza del 10/09/2021 venivano acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. le dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal testimone Ma.Ca., nel frattempo deceduto.


All'udienza del 03/12/2021 venivano acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. le dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal testimone Ge.Ho., nel frattempo risultato irreperibile. L'imputata rendeva l'esame.


Infine, all'udienza del 17/12/2021 le parti discutevano la causa concludendo come da verbale e il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.



Motivi della decisione

Deve essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti dell'imputata in ordine al delitto a lei contestato al capo A) di rubrica.


1. Fatto e risultanze istruttorie


L'Isp. sup. Al.De. e l'isp. cap. Da.Ge. hanno riferito in dibattimento che il 13/10/2017 l'imputata, Li.Ve., si era presentata negli uffici della Questura per presentare delle dichiarazioni di cessione di fabbricato (la propria abitazione sita a Trieste in via (…) n. 7/1) a beneficio di due cittadini kosovari (Du.Sh. e Me.Kr.), che erano in sua compagnia.


Le predette dichiarazioni erano funzionali all'ottenimento del permesso di soggiorno.


Pochi minuti dopo, l'imputata aveva manifestato l'intenzione di presentare una ulteriore dichiarazione a favore di un altro cittadino kosovaro sopraggiunto negli uffici (tale Ge.Ho.).


Stante il nervosismo della Ve. e tenuto conto del fatto che la medesima imputata negli ultimi quattro mesi aveva presentato altre sei dichiarazioni di cessione del medesimo fabbricato a beneficio di numerosi cittadini extracomunitari, erano stati disposti accertamenti per verificare la verità quanto dichiarato, risultando la circostanza assai poco plausibile (vedasi copia dichiarazioni aff. 6-14 dib.).


Alcune di queste dichiarazioni in passato avevano comportato l'effettivo rilascio di permessi di soggiorno a favore di Al.Sa., Em.Be. e So.Vl. (aff. 40, 42, 44 p.m.).


Il cittadino kosovaro Du.Sh. ha dichiarato che nel 2017 era recentemente immigrato in Italia ed era intenzionato a presentare domanda per ottenere la protezione internazionale e il permesso di soggiorno.


Per le prime settimane era stato ospitato da amici e parenti; tuttavia, necessitava di una formale dichiarazione di ospitalità presso una abitazione per poter ottenere il permesso di soggiorno.


Parlando del proprio problema con alcuni connazionali, aveva appreso che c'era una cittadina italiana che, dietro il pagamento di un corrispettivo, presentava in Questura false dichiarazione di cessione di fabbricato, funzionali all'ottenimento del permesso di soggiorno.


Contattato tale Eg.Th., lo Sh. si era accordato per ottenere la dichiarazione di cessione di fabbricato per un corrispettivo di 500 Euro Come da accordi, il 13/10/2017 lo Sh. si era recato in Questura, dove aveva trovato l'imputata, che avrebbe dovuto presentare la dichiarazione pattuita. Tuttavia, i funzionari della Questura si erano insospettiti e l'operazione non era andata a buon fine.


Analogamente, anche Ge.Ho. ha dichiarato di aver appreso da connazionali kosovari dell'esistenza di una donna disposta a presentare, dietro il pagamento di 500 Euro, fittizie dichiarazioni di cessione di fabbricato per agevolare il conseguimento del permesso di soggiorno.


L'Ho. aveva quindi contattato l'imputata, concordando il prezzo e la prestazione illecita. L'aveva quindi raggiunta in Questura per formalizzare il deposito della documentazione.


La pratica, però, non si era conclusa, sicché l'Ho. non aveva pagato il corrispettivo.


I vicini di casa della Ve., El.Ma. e Ma.Ca., hanno dichiarato che nel 2017 presso l'abitazione di quest'ultima risiedevano solo l'imputata e il suo compagno-convivente di origine kosovara. Non avevano registrato la presenza di nessun altro.


Dal canto suo, l'imputata nel corso del proprio esame, ha dovuto ammettere di aver sottoscritto e presentato false dichiarazioni di cessioni di fabbricato a beneficio di cittadini kosovari che mai avevano risieduto presso la propria abitazione.


La Ve. ha però sostenuto di essersi prestata a tale attività su pressione dell'allora proprio compagno-convivente, Th.Eg., senza rendersi conto dell'illiceità della propria condotta e senza percepire alcun compenso, tanto più che in quel periodo era confusa perché affetta da grave patologia oncologica.


2. Valutazione della prova e qualificazioni: giuridica


Così ricostruite le risultanze istruttorie, risulta ampiamente provato che la Ve. si è prestata nel 2017, ad una sistematica attività illecita di presentazione in Questura di false dichiarazioni di cessione di fabbricato a beneficio di numerosi cittadini kosovari, volta a favorire, sulla base di tale falso presupposto, l'emissione da parte della pubblica amministrazione di permessi di soggiorno.


Il tutto era avvenuto a titolo oneroso, dal momento che la Ve. richiedeva per la propria opera il pagamento della somma di 500 Euro cadauno.


Circa il corrispettivo, le dichiarazioni rese dello Sh. e dell'Ho. Smentiscono nettamente quanto sostenuto dall'imputata nel corso dell'esame.


In generale, l'intera tesi difensiva appare del tutto implausibile: l'Ho. ha dichiarato di aver contrattato la prestazione illecita direttamente con la Ve., sicché appare palese come il suo coinvolgimento nell'intera vicenda sia stato assolutamente volontario e consapevole.


Pertanto, deve affermarsi la penale responsabilità dell'imputata in ordine ai delitti contestati al capo A), per falso ideologico in atto pubblico per induzione, dal momento che "il permesso di soggiorno rilasciato a cittadini extracomunitari costituisce un atto pubblico" (Cass. Sez. s. Sentenza n. 38226 del 24/06/2008. Rv. 241313) e la dichiarazione di cessione di fabbricato costituisce attestazione di una circostanza non vera che confluisce nell'atto pubblico, rispetto al quale si pone come un essenziale presupposto (Cass. Sez., Ordinanza n. 19924 del 22/04/2005. Rv. 232204).


Al contrario, quanto ai delitti tentati contestati al capo B), si impone una pronuncia assolutoria, poiché "non è integrato il tentativo di falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 56,48,480 cod. pen.), nel caso in cui quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco all'adozione di un provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti alla induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso commesso da quest'ultimo e non già il mero inganno del privato che può, eventualmente, integrare un diverso ed autonomo reato" (Cass. Sez. s. Sentenza n. 12034 del 13/12/2007. Rv. 230104. che in applicazione di questo principio ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Gup ha ritenuto la non configurabilità del tentativo di falso ideologico per induzione in errore del p.u. in quanto alla condotta dell'ingannatore - che aveva presentato alla locale Questura una falsa dichiarazione di lavoro per ottenere il permesso di soggiorno - non aveva fatto seguito la necessaria condotta del pubblico ufficiale ingannato che aveva omesso al riguardo qualsivoglia iniziativa).


3. Trattamento sanzionatorio


Valutati i criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., appare pena congrua quella pari ad anni 1 mesi 2 di reclusione:


- pena base: anni 1 di reclusione;


- aumentata di mesi 2 di reclusione per la continuazione interna tra i plurimi reati contestati (1 mese per ciascun ulteriore reato).


Il fine di profitto, la pluralità delle condotte (sorrette da particolare intensità del dolo), la lesione al bene giuridico del controllo dei flussi migratori, nonché il vano tentativo posto in essere nel corso del processo di scaricare anche le proprie responsabilità sull'ex compagno sono elementi che impediscono il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.


Lo stato di incensuratezza della prevenuta consente, tuttavia, il riconoscimento dei benefici di legge, potendosi inquadrare la vicenda in una fase transitoria della vita dell'imputata oramai superata, confidandosi altresì nell'effetto deterrente della presente pronuncia.


Alla condanna consegue ai sensi dell'art. 535 c.p.p. il pagamento delle spese processuali.


Data la natura della vicenda processuale e il carico del ruolo risulta termine congruo per la redazione della motivazione quello pari a giorni 90.


PQM

Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,


dichiara


Ve.Li. colpevole dei reati a lei ascritti al capo A) di rubrica e, ritenuti i fatti uniti nel vincolo della continuazione, la


condanna


alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.


Visti gli artt. 533 co. 3 c.p.p., 163 e 175 c.p.,


concede


all'imputata i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati.


Visto l'art. 530 c.p.p.,


assolve


l'imputata dai reati a lei ascritti al capo B) perché il fatto non sussiste. Visto l'art. 544, co. 3, c.p.p.,


indica


il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.


Così deciso in Trieste il 17 dicembre 2021.


Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2022.

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