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Il reato di falso materiale commesso dal privato ex art. 482 del codice penale


 

Indice:

3. Il falso innocuo e grossolano

4. Reato impossibile


1. Che cos'è e come è punito?

Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti).

Si applicano rispettivamente le pene stabilite nei sopra indicati articoli, ridotte di un terzo.


2. Quando si configura il reato di falso materiale commesso dal privato?

Cassazione penale , sez. V , 27/10/2021 , n. 45255

La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 c.p. , non essendo il documento privo di effetti giuridici, anche qualora non sussistano le condizioni di validità ai fini della conduzione di un veicolo in Italia fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada .


Cassazione penale , sez. V , 28/04/2021 , n. 24227

La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 c.p. , qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate dagli artt. 135 e 136 c. strad ., ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese.


Cassazione penale , sez. V , 15/02/2021 , n. 10304

La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 c.p. , anche qualora non sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo in Italia fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada .


Cassazione penale , sez. II , 04/02/2021 , n. 9553

In tema di frode assicurativa, la falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, prevista dall' art. 642 c.p. può essere integrata tanto da una falsità materiale quanto da una falsità ideologica, atteso che la previsione normativa, a differenza da quelle in tema di delitti di falso, non distingue espressamente tra i due tipi di falsità.


Cassazione penale , sez. V , 18/01/2021 , n. 11402

In tema di falsità materiale, integra il delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazione di una copia di un'ordinanza inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del caso concreto ed all'atteggiamento psicologico dell'agente, diretto ad ingannare la persona offesa destinataria dell'atto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale, rivestendo la forma tipica di un provvedimento giudiziario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in relazione alla trasmissione, al fine di ottenere il pagamento di compensi professionali, di copia telematica di una falsa ordinanza di dissequestro di beni, accreditata come corrispondente all'originale mediante la riproduzione del numero di notizia di reato e di iscrizione nel registro generale del giudice per le indagini preliminari, nonché della sottoscrizione del giudice).


Cassazione penale , sez. V , 17/10/2019 , n. 45369

In tema di falsità materiale, integra il reato di cui agli artt. 476 e 482 c.p. la formazione della copia di una sentenza inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del contesto concreto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale, ex se non soggetto a circolazione, restando l'originale allegato a raccolta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in un caso di trasmissione alla apparente parte attrice di una sentenza inesistente, integralmente creata anche nella motivazione e corredata dalla riproduzione delle firme del giudice e del cancelliere).


Cassazione penale , sez. V , 24/09/2019 , n. 5374

Non integra il delitto di cui agli artt. 477 e 482 c.p , la trasmissione a mezzo fax al proprio datore di lavoro, per giustificare l'assenza dal servizio, di attestazioni non veritiere di visite mediche effettuate da un istituto sanitario, formate senza i necessari requisiti di intrinseca idoneità ad accreditarsi come corrispondenti ad un originale, in quanto realizzate utilizzando logo, carta intestata e timbro dell'istituto in disuso da anni.


Cassazione penale , sez. un. , 28/03/2019 , n. 35814

La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto correttamente esclusa la configurabilità del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un'autorizzazione edilizia inesistente, riconoscibile come tale, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale).

Cassazione penale , sez. V , 14/01/2019 , n. 7900

Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato, ex artt. 477 e 482 c.p. , la formazione di una falsa attestazione dell'avvenuta revisione di un autoveicolo con targa estera, eseguita nel Paese di immatricolazione con esito positivo, anche quando la mendace indicazione è apposta sulla carta di circolazione. (In motivazione, la Corte ha sottolineato la rilevanza pubblicistica del certificato di revisione periodica di un'autovettura immatricolata in Bulgaria, quale Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi della direttiva del Consiglio n. 96/96/Ce del 20 dicembre 1996 , recepita con d.m. 6 agosto 1998, n. 408 , nonché quale Paese aderente, assieme all'Italia, alla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale del 8 novembre 1968).

Cassazione penale , sez. V , 26/10/2018 , n. 3273

Non è configurabile il reato di falsità materiale previsto dagli artt. 476 e 482 cod. pen. qualora oggetto di alterazione sia una mera riproduzione fotostatica, presentata come tale e priva di attestazione di autenticità, in quanto per sua natura sprovvista di funzione probatoria. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto penalmente irrilevante l'esibizione della fotocopia di un atto pubblico di compravendita, priva di attestato di conformità e, pertanto, insuscettibile di essere utilizzata come originale, sulla quale erano state apposte alterazioni rispetto all'atto originale).


Cassazione penale , sez. VI , 12/06/2018 , n. 8289

In tema di reati di falso, integra il delitto previsto dagli artt. 476 e 482 c.p. la falsificazione della ricevuta di versamento di una tassa automobilistica, in quanto quest'ultima, attestando la ricezione della somma e il vincolo a effettuarne l'accreditamento al destinatario, documenta un'attività svolta personalmente dall'incaricato di pubblico servizio preposto alla riscossione e, pertanto, costituisce prova dell'avvenuto pagamento.


Cassazione penale , sez. V , 24/04/2018 , n. 33858

In tema di falsità materiale, integra il reato di cui agli agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazione di un atto presentato come la riproduzione fotostatica di un documento originale, in realtà inesistente, del quale si intenda artificiosamente attestare l'esistenza e i connessi effetti probatori. (Fattispecie in tema di copia di atti giudiziari, corredati dal timbro dell'ufficio e dalla dicitura di copia conforme all'originale).


Cassazione penale , sez. V , 17/04/2018 , n. 21929

La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen. , qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada , ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese; il controllo giudiziale deve, tuttavia, limitarsi alla verifica della residenza dello straniero in Italia da non oltre un anno senza estendersi alle ulteriori condizioni richieste dal cod. strada - titolarità del permesso internazionale di guida o traduzione ufficiale in lingua italiana della patente - che non riguardano la validità ed efficacia del predetto documento.


Cassazione penale , sez. V , 22/02/2018 , n. 20799

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen), la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo, mentre non è configurabile l'illecito amministrativo previsto dall' art. 100, comma 12, C.d.S. , che sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta nel caso in cui questi non sia l'autore della contraffazione.


Cassazione penale , sez. V , 15/02/2018 , n. 18803

Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ai sensi dell' art. 483 cod. pen. , la falsa attestazione compiuta dal contribuente, nel modello F24 utilizzato per il versamento di somme a titolo di imposta, di essere autorizzato a portare in compensazione con il proprio debito crediti fiscali di un terzo, vista la natura di atto pubblico del modello F24 che costituisce prova del pagamento effettuato alla presenza del funzionario dell'istituto di credito delegato alla riscossione.


Cassazione penale , sez. V , 12/01/2018 , n. 15470

Il delitto di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen. ) si consuma con la semplice formazione del documento falso e non, come nel caso di falso in scrittura privata, con l'uso del documento falsificato.


Cassazione penale , sez. V , 10/11/2017 , n. 2297

Non integra il delitto di falsità materiale previsto dagli artt. 476 e 482 cod. pen. la condotta di colui che esibisca la falsa fotocopia di un documento, sia esso esistente o meno in originale, qualora si tratti di fotocopia esibita ed usata come tale e, pertanto, priva dei requisiti, di forma e di sostanza, capaci di farla sembrare un atto originale o la copia conforme di esso ovvero comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto di escludere il reato di falso nell'invio a mezzo fax ad una banca del certificato di pagamento di una fattura comunale in realtà mai emessa dell'ente locale).


Cassazione penale , sez. V , 16/10/2017 , n. 4651

Integra il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen. la formazione di un atto presentato come la riproduzione fotostatica di un documento originale avente natura di certificato, in realtà inesistente o contraffatto. (Fattispecie in tema di fotocopia di carta di identità, in cui l'imputato aveva contraffatto il documento originale, cancellando la scritta non valida per l'espatrio).


Cassazione penale , sez. V , 22/09/2017 , n. 48107

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato (artt. 477 e 482 cod. pen.) l'alterazione della scadenza dell'orario di parcheggio sullo scontrino rilasciato dal parchimetro nelle aree comunali adibite alla sosta per le autovetture ed emesso da una società di trasporti in regime di concessione con l'ente territoriale, considerato che lo scontrino riveste le caratteristiche tipiche del certificato amministrativo (attestante l'avvenuto pagamento della somma prescritta per la sosta), e dell'autorizzazione amministrativa (autorizzando, per l'orario indicato, a sostare nell'area pubblica).


Cassazione penale , sez. II , 19/04/2017 , n. 29709

Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo, previsto dagli artt.477-482 cod. pen., la falsificazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), stante la natura giuridica di tale atto, che ha valore di attestazione della regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti agli enti di riferimento.


Cassazione penale , sez. V , 02/02/2017 , n. 13053

L'alterazione della copia autentica di un atto pubblico integra il reato di cui all'art. 476 in relazione all'art. 482 cod. pen.(Fattispecie in cui la copia autenticata di un certificato di matrimonio era stata falsificata mediante cancellazione dell'annotazione relativa allo scioglimento del vincolo coniugale).


Cassazione penale , sez. V , 23/09/2016 , n. 18961

Non integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477-482 c.p.) la fotocopia di un permesso di parcheggio per invalidi di cui l'agente sia l'effettivo titolare. (Fattispecie in cui la titolare del permesso di parcheggio aveva esposto su un veicolo noleggiato fuori sede la fotocopia del permesso di parcheggio, custodendo l'originale nella propria abitazione per paura di smarrirlo).


Cassazione penale , sez. V , 19/01/2016 , n. 8900

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.) la riproduzione fotostatica dell'originale di un permesso di parcheggio riservato ad invalidi attribuito ad altri e l'esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo, allorché il relativo documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica.


Cassazione penale , sez. V , 07/04/2015 , n. 25766

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen), la condotta di colui che modifica la targa della propria autovettura , atteso che le ipotesi previste dall'art. 100 del C.d.S. ai commi 12 e 14 si distinguono tra loro in quanto la prima disposizione sanzione in via amministrativa l'atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all'agente la contraffazione, mentre la seconda sanziona la contraffazione da parte dell'agente della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ravvisato il reato indicato nella condotta consistita nella modifica del numero della targa di una autovettura mediante l'apposizione di strisce di nastro adesivo al fine di evitare che il numero originale potesse essere rilevato dagli apparecchi automatici per il controllo di velocità, realizzando così una durevole, anche se non definitiva, falsa realtà documentale).


Cassazione penale , sez. V , 02/04/2015 , n. 38931

Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo la manipolazione del contenuto di un attestato di servizio rilasciato dal Presidente del Tribunale da parte di un ufficiale giudiziario per nascondere la sua sottoposizione a procedimento disciplinare, rimanendo irrilevante la natura (privatistica o pubblicistica) del rapporto di lavoro sottostante. (Nella specie, l'ufficiale giudiziario aveva materialmente cancellato una parte del documento, formandone un altro, non veritiero, mediante fotocopia).


Cassazione penale , sez. V , 13/01/2015 , n. 13509

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato, di cui agli art. 477 e 482 c.p., la condotta di chi forma una falsa ricetta su carta intestata di un medico con prescrizione di un farmaco (nella specie contenente un principio attivo di natura stupefacente), in quanto la ricetta, anche se non redatta sull'apposito modulo del S.s.n., ha natura attestativa del diritto dell'interessato all'erogazione del medicinale a cagione dell'accertato stato di malattia.


Cassazione penale , sez. V , 02/12/2014 , n. 9268

La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli art. 477 e 482 cod. pen., qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come fissate dagli artt. 135 e 136 C.d.S.


Cassazione penale , sez. V , 04/11/2014 , n. 7714

L'alterazione della copia informale di una bolletta di pagamento non integra il reato di cui agli artt. 476 - 482 cod. pen., che sussiste solo in presenza dell'alterazione di copie autentiche di atti pubblici, né il meno grave reato di cui all'art. 485 cod. pen., che ha ad oggetto la falsificazione delle scritture private. (Fattispecie relativa a copia digitale falsificata di una bolletta di pagamento rinvenuta nel computer dell'indagato in sede di perquisizione).


Cassazione penale , sez. V , 21/10/2014 , n. 11072

Integra gli estremi del reato di cui all'art. 490 c.p., in relazione agli art. 477 e 482 dello stesso codice, la condotta di distruzione, soppressione od occultamento delle targhe di un autoveicolo poiché queste costituiscono certificazioni amministrative, trattandosi di documenti che attestano la immatricolazione e l'iscrizione al pubblico registro automobilistico. (Fattispecie relativa all'occultamento della targa di una vettura mediante terriccio, in cui la S.C. ha escluso l'applicabilità della contravvenzione di cui all'art. 102 Cod. Strad., riservata alle ipotesi in cui l'occultamento della targa sia stato determinato da fattori occasionali).


Cassazione penale , sez. V , 09/10/2014 , n. 8870

Non integra il delitto di falsità materiale previsto dagli artt. 476 e 482 cod. pen., la condotta di colui che esibisca la falsa fotocopia di un provvedimento amministrativo inesistente, qualora si tratti di fotocopia esibita ed usata come tale dall'imputato e, pertanto, priva dei requisiti, di forma e di sostanza, capaci di farla sembrare un atto originale o la copia conforme di esso ovvero comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente irrilevante, da parte di un geometra, la trasmissione via telefax di una autorizzazione ambientale inesistente al committente dei lavori di ristrutturazione di un immobile).


Cassazione penale , sez. V , 01/07/2014 , n. 46499

Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato, di cui al combinato disposto degli art. 477 e 482 c.p., la condotta costituita dalla formazione di una falsa attestazione dell'avvenuta revisione di un autoveicolo con esito positivo, anche quando la mendace indicazione è apposta sulla carta di circolazione.


Cassazione penale , sez. V , 18/10/2013 , n. 6337

Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato (art. 477 e 482 c.p.), la sostituzione della fotografia apposta sulla carta di identità con quella di altro soggetto, mantenendo inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi.


Cassazione penale , sez. V , 10/10/2013 , n. 50569

La contraffazione degli attestati di versamento (cosiddetti modelli F24), rilasciati al privato dagli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte, integra il reato di falsità materiale in atto pubblico di cui agli art. 476 e 482 c.p., trattandosi di atti che attestano il pagamento, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, ed il conseguente adempimento dell'obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria.


Cassazione penale , sez. V , 05/03/2013 , n. 17979

Integra il delitto di falso per soppressione di certificati commesso da privato (art. 477, 482 e 490 c.p.), la condotta di colui che, disponendo di animali bovini regolarmente muniti di marchio identificativo auricolare e del corrispondente passaporto cartaceo - attestante l'avvenuta sottoposizione ai prescritti controlli sanitari - abbini abusivamente tali documenti ad altri animali destinati alla macellazione ed al successivo impiego alimentare, non sottoposti ai summenzionati controlli.


Cassazione penale , sez. V , 12/12/2012 , n. 10959

Non integra il delitto di falsità materiale la condotta di colui che, in qualità di cancelliere, fuori dall'esercizio delle sue funzioni, formi e produca, in sede di giudizio penale, la copia fotostatica di una circolare interna recante la firma del presidente del Tribunale e autorizzante l'uso di un punzone non regolamentare, in quanto la fotocopia, se presentata come tale e priva di qualsiasi attestazione che ne confermi l'autenticità, non può integrare il reato di falso anche nel caso di inesistenza dell'originale, perché per sua natura priva di valenza probatoria - ferma restando la possibilità che sia integrato un diverso reato - a meno che essa non sia presentata con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede. (In motivazione la S.C. ha precisato che detta condotta avrebbe potuto configurare il reato di abuso di foglio firmato in bianco se l'atto fosse stato formato direttamente sul foglio in bianco recante la firma autografa del presidente del Tribunale, ipotesi non sussistente nella specie).


Cassazione penale , sez. VI , 29/03/2012 , n. 13541

La formazione da parte di un privato di una fotocopia riproducente un'inesistente copia conforme di un'ordinanza di cancellazione di un sequestro conservativo, utilizzata al fine di ottenere la liberazione del bene assoggettato al vincolo reale, integra il delitto di falsità materiale commessa da privato in copie autentiche (art. 478 e 482 c.p.), essendo detta fotocopia non presentata come tale, ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi in buona fede.


Cassazione penale , sez. II , 15/11/2011 , n. 46273

La falsificazione del passaporto costituisce falso in certificazione amministrativa e non in atto pubblico, anche quando il passaporto sia stato rilasciato da autorità straniera.


Cassazione penale , sez. V , 13/07/2011 , n. 38349

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cod. pen.), la condotta di colui che esponga sul parabrezza della propria autovettura una fotocopia del permesso rilasciatogli per l'accesso a zona con traffico limitato, in quanto la riproduzione in fotocopia di una autorizzazione amministrativa formata con modalità tali da rendere il documento confondibile con l'originale si risolve in una forma di contraffazione del documento originario, mentre non integra la condotta tipica rilevante la fotocopia predisposta senza i detti accorgimenti e avente valenza di mera documentazione della esistenza di un originale. (Nella fattispecie l'imputato era titolare del permesso originale, rilasciatogli per due vetture di cui era proprietario).


3. Il falso innocuo e grossolano

Cassazione penale , sez. V , 29/10/2020 , n. 5896

In tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto falso innocuo nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto.(Fattispecie relativa alla dichiarazione non veritiera resa da un geometra, in qualità di direttore dei lavori, in ordine alle caratteristiche dell'impianto di riscaldamento di una struttura produttiva, in cui la Corte ha escluso la ricorrenza del falso innocuo, invocata dall'imputato per la mancanza di specifici titoli in materia che non avrebbe consentito di attribuire alcuna valenza alla sua dichiarazione, rientrando comunque le opere energetiche nell'ambito della propria abilitazione professionale).


Cassazione penale , sez. V , 20/09/2017 , n. 52742

In tema di falso documentale, costituisce falso innocuo la contraffazione di un'autorizzazione amministrativa non più richiesta ai fini dell'espletamento di una determinata attività in seguito all'abrogazione della norma che la prevedeva. (Nella specie, la Corte ha ritenuto innocua la contraffazione di un'autorizzazione sanitaria per l'idoneità di un veicolo ad essere adibito al trasporto alimenti).

Cassazione penale , sez. V , 07/04/2017 , n. 28599 In tema di falsità in atti, il falso innocuo si configura solo in caso di inesistenza dell'oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo. (Nella specie, relativa alla contraffazione di documenti abilitanti alla guida rilasciati dalla Repubblica Dominicana, la S.C. ha escluso la ricorrenza del falso innocuo invocata dall'imputato per la mancanza di prova circa la validità dei predetti documenti nel territorio dello Stato). Cassazione penale , sez. V , 06/11/2013 , n. 51166

In tema di reati contro la fede pubblica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà priva di una delle molteplici sottoscrizioni degli apparenti dichiaranti non integra una ipotesi di falso innocuo o grossolano, posto che la mancanza di una firma, pur incidendo sulla completezza strutturale dell'atto, non lo rende inidoneo al raggiungimento dello scopo e non elimina il pericolo di lesione dell'interesse protetto dalla norma. Cassazione penale , sez. V , 17/10/2013 , n. 2809

In tema di falsità in atti, ricorre il cd. falso innocuo nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. (Fattispecie di ravvisata integrazione dei reati di falsità ideologica e falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico in relazione ad una falsa denuncia di smarrimento di biglietti aerei emessi per ragioni di servizio in favore di due agenti di p.s., recante inoltre la falsa apposizione da parte dell'imputato della sottoscrizione dell'altro intestatario, sebbene si trattasse di atto non utile a conseguire il rimborso dei titoli di viaggio).


4. Reato impossibile

Cassazione penale , sez. II , 15/05/2013 , n. 36631

In tema di falso, la valutazione dell'inidoneità assoluta dell'azione, che dà luogo al reato impossibile, dev'essere fatta ex ante, vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non ex post; tale principio riguarda, peraltro, i casi in cui il falso sia stato scoperto e si discuta se lo stesso fosse così grossolano da dover essere riconoscibile ictu oculi per la generalità delle persone, ovvero sia stato scoperto per effetto di particolari cognizioni o per la diligenza di determinati soggetti, non anche quelli in cui il falso non sia stato scoperto ed abbia prodotto l'effetto di trarre in inganno, nei quali, quindi, la realizzazione dell'evento giuridico esclude in radice l'impossibilità dell'evento dannoso o pericoloso di cui all'art. 49 c.p.

5. I rapporti con gli altri reati

Cassazione penale , sez. VI , 17/02/2015 , n. 13328

Il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 del c.p., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso il concorso apparente di norme tra il reato di sostituzione di persona e quello di falso in certificazioni amministrative, di cui agli artt. 477 e 482 c.p., nella condotta dell'imputato che aveva esibito un documento d'identità falsificato al fine di stipulare sotto falso nome un contratto di locazione per fini illeciti, osservando che l'atto di esibizione era stato preceduto da una distinta attività di falsificazione).


Cassazione penale , sez. V , 24/06/2014 , n. 47079

Integra il reato di falsificazione materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (art. 477- 482 c.p.) e non quello di uso di atto falso (art. 489 c.p.), la condotta di colui che espone all'interno della propria autovettura una riproduzione fotostatica a colori di un contrassegno con autorizzazione per invalidi al parcheggio di autoveicoli, in quanto l'uso personale - nell'interesse proprio - del documento falso consente di ritenere che il soggetto in questione, direttamente o ricorrendo all'opera altrui, sia l'autore della contraffazione.


Cassazione penale , sez. V , 10/06/2014 , n. 32046

In tema di falsità in atti, il certificato di esecuzione dei lavori (CEL) rilasciato da committenti privati e funzionale a far conseguire al destinatario la qualificazione s.o.a. per l'esecuzione di appalti pubblici costituisce certificato emesso da soggetto esercente un servizio di pubblica necessità e non atto pubblico, sicché la sua falsificazione assume rilievo penale esclusivamente nei limiti di cui all'art. 481 c.p., e cioè solo nel caso di falso ideologico, e non anche nel caso di falsità materiale, non essendo l'art. 481 c.p. richiamato dall'art. 482 c.p. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la regolamentazione del CeL ad opera di norme di diritto pubblico non ha rilievo dirimente ai fini dell'individuazione della natura dell'atto, poiché la legge, nel disciplinare la procedura di qualificazione degli appaltatori di lavori pubblici, ha specificamente indicato quali attività della sequenza procedimentale possono considerarsi espressione dell'esercizio di funzioni di natura pubblicistica).


Cassazione penale , sez. I , 20/01/2014 , n. 27958

Il reato di falsità materiale in certificati ed autorizzazioni amministrative non resta assorbito in quello di favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato, in quanto la condotta del primo costituisce una autonoma attività criminosa, eventualmente idonea ad agevolare la commissione del secondo senza esserne elemento costitutivo.


Cassazione penale , sez. V , 14/03/2013 , n. 32446

Integra il reato di falso materiale in atto pubblico - e non quello di falso in certificato - la condotta di colui che formi un falso certificato medico attestante una falsa diagnosi asseritamente caduta nella sfera conoscitiva del redigente apparente, poiché gli atti pubblici - a differenza dei certificati che rivestono carattere derivato, ovvero attestano dati noti al p.u. per la loro provenienza da altri documenti ufficiali - documentano un'attività compiuta dal pubblico ufficiale che lo redige e fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti.


Cassazione penale , sez. VI , 08/02/2011 , n. 13315

Integra i reati di falsità ideologica in certificazioni amministrative (art. 480 c.p.) e di abusivo esercizio della professione medica la condotta consistente nell'operazione di integrale riempimento, da parte del titolare di una farmacia, dei dati relativi a ricettari di prescrizioni mediche intestati ad un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, e da quest'ultimo già sottoscritti e timbrati in ogni foglio lasciato in bianco. (Fattispecie in cui i farmacisti, sostituendosi sistematicamente al medico di base, da cui avevano ricevuto in consegna dei moduli regionali già firmati, avevano essi stessi prescritto ai pazienti la relativa terapia farmacologica)

 

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