Indice:
2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato?
3. Il falso innocuo e grossolano
4. Reato impossibile
5. I rapporti con gli altri reati
1. Che cos'è e come è punito?
Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti).
Si applicano rispettivamente le pene stabilite nei sopra indicati articoli, ridotte di un terzo.
2. Quando si configura il reato di falso materiale commesso dal privato?
Cassazione penale , sez. V , 27/10/2021 , n. 45255
La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 c.p. , non essendo il documento privo di effetti giuridici, anche qualora non sussistano le condizioni di validità ai fini della conduzione di un veicolo in Italia fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada .
Cassazione penale , sez. V , 28/04/2021 , n. 24227
La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 c.p. , qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate dagli artt. 135 e 136 c. strad ., ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese.
Cassazione penale , sez. V , 15/02/2021 , n. 10304
La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 c.p. , anche qualora non sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo in Italia fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada .
Cassazione penale , sez. II , 04/02/2021 , n. 9553
In tema di frode assicurativa, la falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, prevista dall' art. 642 c.p. può essere integrata tanto da una falsità materiale quanto da una falsità ideologica, atteso che la previsione normativa, a differenza da quelle in tema di delitti di falso, non distingue espressamente tra i due tipi di falsità.
Cassazione penale , sez. V , 18/01/2021 , n. 11402
In tema di falsità materiale, integra il delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazione di una copia di un'ordinanza inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del caso concreto ed all'atteggiamento psicologico dell'agente, diretto ad ingannare la persona offesa destinataria dell'atto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale, rivestendo la forma tipica di un provvedimento giudiziario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in relazione alla trasmissione, al fine di ottenere il pagamento di compensi professionali, di copia telematica di una falsa ordinanza di dissequestro di beni, accreditata come corrispondente all'originale mediante la riproduzione del numero di notizia di reato e di iscrizione nel registro generale del giudice per le indagini preliminari, nonché della sottoscrizione del giudice).
Cassazione penale , sez. V , 17/10/2019 , n. 45369
In tema di falsità materiale, integra il reato di cui agli artt. 476 e 482 c.p. la formazione della copia di una sentenza inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del contesto concreto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale, ex se non soggetto a circolazione, restando l'originale allegato a raccolta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in un caso di trasmissione alla apparente parte attrice di una sentenza inesistente, integralmente creata anche nella motivazione e corredata dalla riproduzione delle firme del giudice e del cancelliere).
Cassazione penale , sez. V , 24/09/2019 , n. 5374
Non integra il delitto di cui agli artt. 477 e 482 c.p , la trasmissione a mezzo fax al proprio datore di lavoro, per giustificare l'assenza dal servizio, di attestazioni non veritiere di visite mediche effettuate da un istituto sanitario, formate senza i necessari requisiti di intrinseca idoneità ad accreditarsi come corrispondenti ad un originale, in quanto realizzate utilizzando logo, carta intestata e timbro dell'istituto in disuso da anni.
Cassazione penale , sez. un. , 28/03/2019 , n. 35814
La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto correttamente esclusa la configurabilità del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un'autorizzazione edilizia inesistente, riconoscibile come tale, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale).
Cassazione penale , sez. V , 14/01/2019 , n. 7900
Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato, ex artt. 477 e 482 c.p. , la formazione di una falsa attestazione dell'avvenuta revisione di un autoveicolo con targa estera, eseguita nel Paese di immatricolazione con esito positivo, anche quando la mendace indicazione è apposta sulla carta di circolazione. (In motivazione, la Corte ha sottolineato la rilevanza pubblicistica del certificato di revisione periodica di un'autovettura immatricolata in Bulgaria, quale Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi della direttiva del Consiglio n. 96/96/Ce del 20 dicembre 1996 , recepita con d.m. 6 agosto 1998, n. 408 , nonché quale Paese aderente, assieme all'Italia, alla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale del 8 novembre 1968).