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Falso innocuo: Non è punibile la falsa attestazione irrilevante ai fini del significato dell'atto.

Con la pronuncia in argomento, il Tribunale di Campobasso ha affermato che ricorre il c.d. falso innocuo nell'ipotesi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati.

Tribunale Campobasso, 23/03/2022, (ud. 09/03/2022, dep. 23/03/2022), n.141


RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto del Gup presso il Tribunale di Campobasso del 24.6.2019 è stato disposto il giudizio nei confronti di Di Ma. Mi., quale Responsabile del procedimento (RUP), Ia. Gi., in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e De Ma. Vi. Ro., in qualità di Dirigente dei Servizi Sociali, tutti in servizio presso il Comune di (omissis), accusati di aver commesso in concorso tra di loro e nelle rispettive funzioni di pubblici ufficiali:


al capo A) il reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p.:


per aver proceduto all'affidamento diretto alla ditta "Pr. Ia. di Le. Ca.", avente sede in (omissis), alla C/da (omissis), del pubblico servizio di manutenzione di servizi igienici autopulenti, con violazione di legge (in particolare, dei principi previsti dagli artt. 30 e 36 D.l.vo 50/2016), dei principi di diritto dell'Unione Europea di non discriminazione tra le imprese e di parità di trattamento, e con violazione delle regole di contabilità pubblica (in particolare, dell'art. 151 D.l.vo 267/2000), in tal modo procurando intenzionalmente alla ditta "Pr. Ia. di Le. Ca." un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistito nella somma di Euro 24.400,00 - quale corrispettivo dell'affidamento - con conseguente e pari danno ingiusto nei confronti del Comune di (omissis);


al capo B) il reato di cui agli artt. 61 n. 2, 110 e 479 c.p.:


per aver formato ed adottato - al fine di commettere il delitto di cui al capo A) e, così, corrispondere alla ditta "Pr. Ia. di Le. Ca.", di tale Le. Ca., gli importi dovuti per lavori in realtà già eseguiti - le Determine Dirigenziali n. (omissis) del (omissis) e n. (omissis) del (omissis) nonché i provvedimenti relativi alla procedura di affidamento diretto dei lavori di manutenzione dei servizi igienici autopulenti ubicati nel territorio di Campobasso alla suindicata ditta, attestando falsamente che:


1) la ditta "Pr. Ia. di Le. Ca." era risultata la ditta più competitiva sul mercato "tra gli operatori economici interpellati";


2) l'oggetto dell'affidamento riguardava la manutenzione - fino al (omissis) - dei bagni autopulenti della città di (omissis) indicata, nella stessa documentazione, come concernente lavori "da eseguire".


In (omissis) in data (omissis)


All'udienza del 22.01.2020, si disponeva procedersi in assenza dell'imputato De Ma. Vi. Ro. (stante l'elezione di domicilio presso il difensore al quale era stato, altresì, notificato il decreto che dispone il giudizio a mezzo pec) e si procedeva in presenza degli altri imputati. In quella sede veniva dichiarato aperto il dibattimento con ammissione delle prove orali richieste dalle parti. Il Tribunale si riservava sulla produzione documentale del Pubblico Ministero.


A seguito del differimento dell'udienza del 15.04.2020, disposto ai sensi dell'art. 83 del D.L. 17.03.2020 n. 18 contenente nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'udienza del 30.09.2020 veniva disposta l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti (con esclusione dell'allegato 25 afferente alla documentazione del Pubblico Ministero, trattandosi di atto irripetibile) nonché - previo consenso di tutte le parti - dei verbali di sommarie informazioni testimoniali rese da Le. Ca. e da Ab. Ah. in data (omissis). Alla medesima udienza erano escussi i testi dell'accusa, Ia. Ra., Dirigente della Squadra Mobile in servizio presso la Questura di (omissis) e Ab. Ah., dipendente della ditta "Pr. Ia. di Le. Ca." all'epoca dei fatti. In data 02.12.2020 si procedeva ad un rinvio dell'udienza su richiesta della difesa ed alla successiva udienza del 3.02.2021 venivano escussi gli ulteriori testi dell'accusa Cr. Si., Consigliere Comunale presso il Comune di (omissis) all'epoca dei fatti, Ia. Mi., il quale si avvaleva della facoltà di non rispondere ai sensi dell'art. 210 cpp, nonché Ia. Gi., sentito ai sensi dell'art. 210 cpp, entrambi dipendenti della ditta "Pr. Ia. di Le. Ca.". In data 12.05.2021 si procedeva all'esame dell'imputata Ia. Gi. ed alla escussione dei testimoni della difesa De Ca. Gi., Ce. An., Sa. Ni., tutti dipendenti del Comune di (omissis) all'epoca dei fatti di causa, e Da. Ma., presidente della Società "Co. To." al momento dei fatti in contestazione. All'udienza del 13.10.2021 veniva escussa la teste della difesa Sa. Al., Assessore alle Politiche per il Sociale dal (omissis) al (omissis) presso il Comune di (omissis) e veniva acquisita la produzione documentale depositata dalla difesa.


A seguito del differimento dell'udienza del 19.01.2022, in data 9.03.2022 il P.M. ed i difensori degli imputati procedevano alla discussione concludendo come da verbale.


All'esito dell'istruttoria dibattimentale ritiene il Collegio non essere stata raggiunta la prova della colpevolezza degli imputati in ordine ai reati loro ascritti per insussistenza di una violazione dolosa di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e del correlativo evento di danno, necessari ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio, di cui al capo A) dell'imputazione, all'esito della modifica introdotta con l'articolo 23 del D.L. 16 Luglio 2020 n. 76 con parziale abolitio criminis, nonché per mancanza di ogni prova del dolo del reato di falso e di qualsivoglia lesione all'interesse protetto dal reato di falso ideologico del pubblico ufficiale in atto pubblico ascritto agli imputati al capo B) dell'accusa.


All'esito dell'istruttoria dibattimentale, in base alle prove orali e documentali raccolte, i fatti di causa vanno ricostruiti nel senso che si espone.


In data 18.06.2016 il Responsabile del procedimento Di Ma. Mi. e il Dirigente Ia. Gi., entrambi in servizio presso il Comune di (omissis) al Settore Lavori Pubblici, adottarono la Determina n. (omissis) con la quale affidarono alla ditta Pr. Ia. di Le. Ca., con sede in (omissis) alla C/da (omissis) n. (omissis), l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei servizi igienici autopulenti, per l'importo di Euro 20.000,00 oltre IVA (22%), impegnando in favore della stessa ditta l'importo complessivo di Euro 24.000,00. Nella medesima delibera si attestava che l'impegno ivi assunto dal Comune di (omissis) era compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 1 commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (cfr. Determinazione Dirigenziale n. (omissis) Reg. Gen. del (omissis) depositata in atti).


Con successiva delibera n. (omissis) del (omissis) il Rup Di Ma. Mi. e il Dirigente Ia. Gi. procedettero alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 24.400,00 più IVA (22%) in favore del