top of page

Falso innocuo: Non è punibile la falsa attestazione irrilevante ai fini del significato dell'atto.

Con la pronuncia in argomento, il Tribunale di Campobasso ha affermato che ricorre il c.d. falso innocuo nell'ipotesi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati.

Tribunale Campobasso, 23/03/2022, (ud. 09/03/2022, dep. 23/03/2022), n.141


RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto del Gup presso il Tribunale di Campobasso del 24.6.2019 è stato disposto il giudizio nei confronti di Di Ma. Mi., quale Responsabile del procedimento (RUP), Ia. Gi., in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e De Ma. Vi. Ro., in qualità di Dirigente dei Servizi Sociali, tutti in servizio presso il Comune di (omissis), accusati di aver commesso in concorso tra di loro e nelle rispettive funzioni di pubblici ufficiali:


al capo A) il reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p.:


per aver proceduto all'affidamento diretto alla ditta "Pr. Ia. di Le. Ca.", avente sede in (omissis), alla C/da (omissis), del pubblico servizio di manutenzione di servizi igienici autopulenti, con violazione di legge (in particolare, dei principi previsti dagli artt. 30 e 36 D.l.vo 50/2016), dei principi di diritto dell'Unione Europea di non discriminazione tra le imprese e di parità di trattamento, e con violazione delle regole di contabilità pubblica (in particolare, dell'art. 151 D.l.vo 267/2000), in tal modo procurando intenzionalmente alla ditta "Pr. Ia. di Le. Ca." un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistito nella somma di Euro 24.400,00 - quale corrispettivo dell'affidamento - con conseguente e pari danno ingiusto nei confronti del Comune di (omissis);


al capo B) il reato di cui agli artt. 61 n. 2, 110 e 479 c.p.:


per aver formato ed adottato - al fine di commettere il delitto di cui al capo A) e, così, corrispondere alla ditta "Pr. Ia. di Le. Ca.", di tale Le. Ca., gli importi dovuti per lavori in realtà già eseguiti - le Determine Dirigenziali n. (omissis) del (omissis) e n. (omissis) del (omissis) nonché i provvedimenti relativi alla procedura di affidamento diretto dei lavori di manutenzione dei servizi igienici autopulenti ubicati nel territorio di Campobasso alla suindicata ditta, attestando falsamente che:


1) la ditta "Pr. Ia. di Le. Ca." era risultata la ditta più competitiva sul mercato "tra gli operatori economici interpellati";


2) l'oggetto dell'affidamento riguardava la manutenzione - fino al (omissis) - dei bagni autopulenti della città di (omissis) indicata, nella stessa documentazione, come concernente lavori "da eseguire".


In (omissis) in data (omissis)


All'udienza del 22.01.2020, si disponeva procedersi in assenza dell'imputato De Ma. Vi. Ro. (stante l'elezione di domicilio presso il difensore al quale era stato, altresì, notificato il decreto che dispone il giudizio a mezzo pec) e si procedeva in presenza degli altri imputati. In quella sede veniva dichiarato aperto il dibattimento con ammissione delle prove orali richieste dalle parti. Il Tribunale si riservava sulla produzione documentale del Pubblico Ministero.


A seguito del differimento dell'udienza del 15.04.2020, disposto ai sensi dell'art. 83 del D.L. 17.03.2020 n. 18 contenente nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'udienza del 30.09.2020 veniva disposta l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti (con esclusione dell'allegato 25 afferente alla documentazione del Pubblico Ministero, trattandosi di atto irripetibile) nonché - previo consenso di tutte le parti - dei verbali di sommarie informazioni testimoniali rese da Le. Ca. e da Ab. Ah. in data (omissis). Alla medesima udienza erano escussi i testi dell'accusa, Ia. Ra., Dirigente della Squadra Mobile in servizio presso la Questura di (omissis) e Ab. Ah., dipendente della ditta "Pr. Ia. di Le. Ca." all'epoca dei fatti. In data 02.12.2020 si procedeva ad un rinvio dell'udienza su richiesta della difesa ed alla successiva udienza del 3.02.2021 venivano escussi gli ulteriori testi dell'accusa Cr. Si., Consigliere Comunale presso il Comune di (omissis) all'epoca dei fatti, Ia. Mi., il quale si avvaleva della facoltà di non rispondere ai sensi dell'art. 210 cpp, nonché Ia. Gi., sentito ai sensi dell'art. 210 cpp, entrambi dipendenti della ditta "Pr. Ia. di Le. Ca.". In data 12.05.2021 si procedeva all'esame dell'imputata Ia. Gi. ed alla escussione dei testimoni della difesa De Ca. Gi., Ce. An., Sa. Ni., tutti dipendenti del Comune di (omissis) all'epoca dei fatti di causa, e Da. Ma., presidente della Società "Co. To." al momento dei fatti in contestazione. All'udienza del 13.10.2021 veniva escussa la teste della difesa Sa. Al., Assessore alle Politiche per il Sociale dal (omissis) al (omissis) presso il Comune di (omissis) e veniva acquisita la produzione documentale depositata dalla difesa.


A seguito del differimento dell'udienza del 19.01.2022, in data 9.03.2022 il P.M. ed i difensori degli imputati procedevano alla discussione concludendo come da verbale.


All'esito dell'istruttoria dibattimentale ritiene il Collegio non essere stata raggiunta la prova della colpevolezza degli imputati in ordine ai reati loro ascritti per insussistenza di una violazione dolosa di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e del correlativo evento di danno, necessari ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio, di cui al capo A) dell'imputazione, all'esito della modifica introdotta con l'articolo 23 del D.L. 16 Luglio 2020 n. 76 con parziale abolitio criminis, nonché per mancanza di ogni prova del dolo del reato di falso e di qualsivoglia lesione all'interesse protetto dal reato di falso ideologico del pubblico ufficiale in atto pubblico ascritto agli imputati al capo B) dell'accusa.


All'esito dell'istruttoria dibattimentale, in base alle prove orali e documentali raccolte, i fatti di causa vanno ricostruiti nel senso che si espone.


In data 18.06.2016 il Responsabile del procedimento Di Ma. Mi. e il Dirigente Ia. Gi., entrambi in servizio presso il Comune di (omissis) al Settore Lavori Pubblici, adottarono la Determina n. (omissis) con la quale affidarono alla ditta Pr. Ia. di Le. Ca., con sede in (omissis) alla C/da (omissis) n. (omissis), l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei servizi igienici autopulenti, per l'importo di Euro 20.000,00 oltre IVA (22%), impegnando in favore della stessa ditta l'importo complessivo di Euro 24.000,00. Nella medesima delibera si attestava che l'impegno ivi assunto dal Comune di (omissis) era compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 1 commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (cfr. Determinazione Dirigenziale n. (omissis) Reg. Gen. del (omissis) depositata in atti).


Con successiva delibera n. (omissis) del (omissis) il Rup Di Ma. Mi. e il Dirigente Ia. Gi. procedettero alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 24.400,00 più IVA (22%) in favore della ditta Pr. Ia. di Le. Ca., quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei servizi igienici autopulenti (cfr. Determinazione dirigenziale n. (omissis) Reg Gen. del (omissis)).


Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che i lavori di manutenzione avevano ad oggetto "due bagni autopulenti, di cui uno installato dietro al carcere di via (omissis) e l'altro installato in (omissis). Queste erano strutture fisse... omissis...più un bagno chimico che stava sulla collina (omissis) che poi, dalla documentazione acquisita al Comune, risultava essere installato sette o otto anni prima, forse nel (omissis)" (cfr. deposizione di Ia. Ra., Dirigente della Squadra mobile presso la Questura di (omissis), a fol. 10-11 del verbale del 30.09.2020). Poiché nelle Determinazioni Dirigenziali non erano specificati né il numero né l'ubicazione dei servizi igienici oggetto di manutenzione e pulizia, ad esclusione di quelli posti nell'area della Collina (omissis), il Consigliere Comunale Si. Cr. - avendo riscontrato una discrepanza tra la data di affidamento dei lavori e il periodo di svolgimento degli stessi -rivolse una interrogazione al Sindaco al fine di ricevere chiarimenti sul numero esatto e sulla ubicazione dei servizi igienici autopulenti oggetto dell'intervento di manutenzione nonché sul funzionamento dei medesimi impianti, (cfr. Interrogazione di Cr. Si. del 9.02.2017 depositata in atti). In risposta alla predetta interrogazione fu emanato un riscontro in data (omissis) a firma dell'Istruttore Tecnico Mi. Di Ma., del Dirigente referente della procedura Vi. De Ma. e del Dirigente referente della spesa Gi. Ia., con il quale si fornivano precisazioni sui servizi igienici autopulenti e sui rispettivi costi. Tra le altre cose, nella nota di riscontro era specificato che "il servizio igienico ad agenti chimici in noleggio e manutenzione dal (omissis) al (omissis) posizionato presso il (omissis) di (omissis) aveva comportato un costo totale riferito allo stesso periodo pari ad Euro 15.400,00 oltre IVA, il cui pagamento, in attesa della soluzione definitiva da studiare in


collaborazione con la locale Soprintendenza, di fatto non era stato mai disposto dall'amministrazione comunale" (cfr. Nota riscontro Lavori del (omissis) a firma di Ia., Di Ma. e De Ma.).


Ebbene, giova anticipare - come si chiarirà nel prosieguo, con riguardo al capo B) dell'imputazione - che già nella nota di riscontro all'interrogazione del Cr. si dava atto che il periodo di svolgimento dei lavori di manutenzione, sebbene con riferimento al solo servizio igienico sito nei pressi del (omissis), era antecedente al (omissis), in particolare veniva individuato negli anni compresi tra il mese di marzo del (omissis) e il mese di luglio del (omissis); si specificava, altresì, che il pagamento alla ditta Pr. Ia. per i lavori espletati non era stato ancora disposto.


In data (omissis), Cr. Si., non soddisfatto dei chiarimenti ricevuti nella nota di Riscontro del (omissis), propose istanza di accesso agli atti rivolta al Settore Lavori Pubblici del Comune di (omissis), al fine di visionare ed estrarre copia della documentazione (bando di gara, indagine mercato, avviso pubblico, preventivi, contratto, delibere) afferente l'affidamento alla ditta "Pr. Ia." del servizio di noleggio e manutenzione dei servizi igienici autopulenti ubicati presso il (omissis) (per il periodo marzo (omissis)-luglio (omissis)) e nei pressi della "(omissis)" in via (omissis) (per il periodo gennaio (omissis)/luglio (omissis)). Il Dirigente Ia. Gi. e l'Istruttore Tecnico Di Ma., in risposta alla richiesta del Cr., dichiararono di non essere in possesso della documentazione di cui era stata chiesta visione "in quanto trattasi di procedure la cui competenza appartiene ad una diversa Direzione di Area" (cfr. Istanza di accesso agli atti amministrativi a fol. (omissis) e Nota di riscontro prot. n. (omissis) del (omissis) a fol. (omissis)). Stante il diniego di accesso agli atti e le presunte irregolarità riscontrate nella procedura di affidamento di cui sopra, Cr. Si. presentò un esposto presso la Procura della Repubblica, lamentando le seguenti circostanze:


- l'affidamento dei lavori di installazione e manutenzione dei servizi igienici autopulenti alla ditta "Pr. Ia." era avvenuto mediante affidamento diretto in violazione delle norme di legge;


- nella Determina Dirigenziale del (omissis) l'oggetto dell'affidamento riguardava, a suo dire falsamente, servizi che erano indicati come lavori "da eseguire" fino al (omissis), mentre, in realtà, si trattava di lavori iniziati nel (omissis). ("In sostanza è stato fatto l'affido - i lavori di manutenzione oltre poi al noleggio - di una prestazione fatta poi negli anni precedenti, così come mi è stato risposto dall'interrogazione consiliare...se non sbaglio dal (omissis) al (omissis); mentre invece stiamo parlando di atti del (omissis). Quindi questo disallineamento delle date mi ha fatto sorgere il dubbio principale per cui ho presentato l'esposto", cfr. deposizione di Cr. Si. a fol. 12 del verbale del 3.02.2021).


La fattispecie concreta emersa all'esito dell'istruttoria dibattimentale non integra la condotta di abuso d'ufficio, contestata al capo A) agli imputati.


In particolare, veniva contestato l'affidamento diretto alla ditta "Pr. Ia. di Le. Ca.", avente sede in (omissis), alla C/da (omissis), del pubblico servizio di manutenzione di servizi igienici autopulenti, con violazione degli artt. 30 e 36 D.l.vo 50/2016, dei principi di diritto dell'Unione Europea di non discriminazione tra le imprese e di parità di trattamento e delle regole di contabilità pubblica. In tal modo si sarebbe procurato, intenzionalmente, alla ditta "Pr. Ia. di Le. Ca." un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistito nella somma di Euro 24.400,00 - quale corrispettivo dell'affidamento - con conseguente e pari danno ingiusto nei confronti del Comune di (omissis).


In primo luogo, quanto alla presunta violazione di legge, secondo la disciplina prevista dalle Linee Guida Anac n. 4 "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice" (cfr. Linee Guida Anac n. 4 paragrafo 4). Nel caso di specie si trattava di lavori che prevedevano - quale corrispettivo - un importo complessivo di Euro 20.000,00 oltre IVA (22%), per un totale di Euro 24.400,00, somma rientrante certamente al di sotto della soglia di Euro 40.000,00, per la quale è consentito l'affidamento in via diretta. Inoltre, i lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento, come verificatosi nel caso di specie, posto che siffatti lavori sono stati correttamente individuati dal Rup Mi. Di Ma. (cfr. Linee Guida Anac n. 4 paragrafo 4.2).


Sul punto, la teste Ma. Ma., Funzionario presso il Comune di (omissis), addetta all'Ufficio Gare e Contratti nell'anno (omissis), ha dichiarato che l'affidamento diretto per importi di Euro 24.00,00 è espressamente consentito dalla normativa, specificando, altresì, che non era necessario svolgere una consultazione tra più ditte ai fini dell'affidamento, "Il Comune di (omissis) non aveva l'elenco dei fornitori all'epoca, nel (omissis); non era, se non ricordo male, necessaria un'indagine di mercato o una richiesta di preventivi a quei tempi" (cfr. verbale del 12.05.2021 a fol. 25).


Oltre alle Linee Guida Anac, anche il D.Lgs. n. 50/2016, all'art. 36 rubricato "Contratti sotto soglia", prevede che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta.


Ebbene, la normativa in questione non prevede alcun divieto di affidamento diretto di lavori per importi inferiori ad Euro 40.000,00.


In ogni caso, la violazione del procedimento amministrativo di affidamento di lavori, servizi e forniture - che nel caso di specie, si ribadisce, non ricorre - non risulta idonea ad integrare la fattispecie di abuso di ufficio. Invero, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, "la nuova formulazione dell'art. 323 c.p., introdotta dal d.l. n. 76/2020, conv. dalla l. n. 120/2020, pretende che la condotta produttiva di responsabilità penale del pubblico funzionario sia connotata, nel concreto svolgimento delle funzioni o del servizio, dalla violazione di regole cogenti per l'azione amministrativa, che per un verso siano fissate dalla legge e per altro verso siano specificamente designate in termini completi e puntuali (cfr. Cass. n. 442 del 9.12.2020).


Inoltre, tale delitto "è integrato dalla doppia ed autonoma ingiustizia, sia della condotta che dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo, con la conseguente necessità di una duplice e distinta violazione in proposito, non potendosi far discendere l'ingiustizia del vantaggio dall'illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi, dalla illegittimità della condotta, non costituendo" (explurimis Cass., sez. VI 06.02.2020 n. 12075; Cass. n. 48913 del 4.11.2015). La condotta di abuso di ufficio non si sostanzia, infatti, nella sola violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge, sebbene questa costituisca un elemento imprescindibile ai fini della sussistenza dell'illecito, ma richiede, anche, l'ingiustizia del danno arrecato ad altri o del vantaggio arrecato a sé o ad altri. Gli elementi della illegittimità della condotta e dell'ingiustizia del danno, o del vantaggio, sono dunque distinti e il giudice penale deve verificare, volta per volta, la sussistenza di entrambi, compiendo una valutazione di ingiustizia distinta e autonoma rispetto a quella che, attraverso l'abusività, coinvolge il mezzo impiegato.


In tal senso concludono la Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. U., 29.09.2011 n. 155, Rossi): Il reato di abuso di ufficio è configurarle laddove la condotta dell'agente si estrinsechi in assenza delle ragioni legittimanti e produca intenzionalmente un danno al soggetto passivo (Sez. 6, 11/3/2005, n. 12196, Rv. 231194; Sez. 6, 18-10-2012 n. 43789; conf. Sez. 6, 8-7-1996 n. 8649).


Pertanto, in mancanza di una effettiva produzione di un vantaggio o di un danno ingiusto, il reato di cui all'art. 323 cp non può ritenersi integrato.


Nella fattispecie concreta in esame difetta del tutto la sequenza violazione di legge – danno - vantaggio ingiusto. Non vi è alcuna violazione "di specifiche regole di condotta previste dalla legge" posto che la normativa del settore consentiva espressamente la procedura di affidamento diretto per gli appalti sotto soglia. Si era, inoltre, proceduto alla verifica dei requisiti di professionalità, affidabilità e competenza della ditta "Pr. Ia.", la quale aveva, in precedenza, soddisfatto pienamente e puntualmente le aspettative dell'amministrazione comunale garantendo una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori (cfr. Determinazione Dirigenziale n. (omissis) del (omissis)).


Peraltro, seppure i fatti di causa avessero integrato una violazione di legge penalmente rilevante, nel caso di specie difetterebbe comunque l'ulteriore elemento oggettivo dell'illecito in questione, quale l'evento di danno consistente in un vantaggio ingiusto per sé o per altri o un danno ingiusto cagionato ad altri. Il vantaggio e il danno sono infatti ingiusti allorché non spettino in base al diritto oggettivo e non costituiscono un mero riflesso della violazione di norme da parte del pubblico ufficiale, dovendo essere accertati in concreto.


Nel caso di specie, non è ravvisabile alcun danno ingiusto nei confronti del Comune di (omissis) - consistito, secondo la pubblica accusa, nello stanziamento di Euro 24.400,00 in favore della ditta "Pr. Ia." - posto che nel Bilancio di previsione per l'anno 2016 erano state previste e disposte le somme necessarie a garantire la manutenzione dei servizi igienici autopulenti; in particolare, il Cap. (omissis) - Codice di Bilancio (omissis) finalizzava a tale attività manutentiva l'importo di Euro 25.000,00. Il corrispettivo liquidato alla ditta "Pr. Ia." ammonta invece ad Euro 24.400,00 IVA compresa (22%), somma inferiore rispetto all'importo impegnato in sede di bilancio con riguardo all'attività in questione. La stessa Dirigente Ia., al dibattimento, ha confermato di aver firmato la Determina di liquidazione del corrispettivo alla ditta "Pr. Ia." in quanto quella somma era stata prevista in bilancio ed era disponibile nel capitolo di spesa ("nel PEG avevo quella disponibilità su quel capitolo, espressamente per quell'attività. Per cui l'ho firmata soltanto come responsabile del PEG", cfr. verbale del 12.05.2021 a fol. 13). Di conseguenza, non è stato prodotto alcun danno ingiusto al Comune di (omissis), posto che la somma liquidata alla ditta "Pr. Ia.", quale corrispettivo dei lavori eseguiti, rientra nei limiti del capitolo di spesa finalizzato all'attività di manutenzione.


Atteso ciò, risulta smentita anche la configurabilità di un vantaggio patrimoniale ingiusto a favore della ditta "Pr. Ia." - come sostenuto dall'accusa - considerato che la somma pari ad Euro 24.400,00 dalla stessa ricevuta da parte del Comune di (omissis) corrisponde al corrispettivo dei lavori di manutenzione dei servizi igienici autopulenti alla stessa affidati ed effettivamente eseguiti, seppur in un arco temporale non totalmente coincidente con quello indicato nella Determinazioni Dirigenziali del (omissis) depositate in atti, come si dirà nel prosieguo.


Difetta, pertanto, nella fattispecie concreta descritta, anche, qualsivoglia evento di danno - vantaggio ingiusto prodotto in conseguenza della violazione di legge.


L'art. 323 c.p. delinea, infatti, un reato di evento e non dà rilievo alla mera esposizione ad un pericolo dell'interesse garantito, posto che "deve escludersi la configurazione del reato allorché non vi sia la prova che sia stato raggiunto un risultato contro ius anche se ricorra una condotta contra iure" (Cass. n.44598 del 18.07.2019). La Suprema Corte ha, peraltro, precisato che: "ai fini del perfezionamento del reato di abuso di ufficio non assume rilievo, stante la sua natura di reato di evento, l'adozione di atti amministrativi illegittimi da parte del pubblico ufficiale agente, ma unicamente il concreto verificarsi (reale o potenziale) di un ingiusto vantaggio patrimoniale che il soggetto attivo procura con i suoi atti a sé stesso o ad altri, ovvero di un ingiusto danno che quei medesimi atti procurano a terzi" (Cass. 24.5.2011 n. 36020).


Nessun danno ingiusto è derivato dalla condotta tenuta dagli odierni imputati, la quale si è rivelata, al contrario, legittima ed insuscettibile di un rimprovero penale.


In aggiunta, difettando qualsivoglia violazione di legge nonché ogni evento di danno, la condotta degli odierni imputati non potrebbe di certo considerarsi connotata dal dolo intenzionale. Quanto all'elemento soggettivo va, infatti, rilevato che: "ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo nel reato di abuso d'ufficio è richiesto il dolo intenzionale, e cioè la rappresentazione e la volizione dell'evento di danno altrui o di vantaggio patrimoniale proprio o altrui, come conseguenza diretta ed immediata della condotta dell'agente ed obiettivo primario da costui perseguito. Ne consegue che se l'evento tipico è una semplice conseguenza accessoria dell'operato dell'agente, diretto a perseguire, in via primaria, l'obiettivo di un interesse pubblico di preminente rilievo, riconosciuto dall'ordinamento ed idoneo a oscurare il concomitante favoritismo o danno per il privato, non è configurabile il dolo intenzionale e pertanto il reato non sussiste (Cass. n. 20789 del 05.05.2021).


In tema di abuso di ufficio, la prova dell'intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato fosse orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto e tale certezza non può essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un comportamento "non iure" osservato dall'agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, che evidenzino la effettiva ratio ispiratrice del comportamento, quali, ad esempio la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno (cfr. Cass. n. 46788 del 11.10.2017; in senso conforme Cass., Sez. III, 26/02/2013, n. 13735 e Cass, Sez. III 18/12/2014 n. 8977).


Gli imputati non potevano prefigurarsi come obiettivo della propria condotta un danno - vantaggio ingiusto che proprio non vi è stato, né è stata riscontrata - quale possibile indice sintomatico della volontà di procurare un vantaggio ingiusto ex art. 323 cp - l'esistenza di rapporti o contatti tra la Dirigente Ia. e l'impresa Ia., come dichiarato dal teste Ra. Ia., Dirigente della Squadra Mobile presso la Questura di (omissis), escusso al dibattimento (cfr. fol. 17 del verbale del 30.09.2020).


Pertanto, atteso che per la configurazione del reato di abuso d'ufficio, nel caso in cui il risultato dell'azione delittuosa consista nel cagionare un danno ingiusto, è indispensabile che tale danno sia conseguenza diretta ed immediata del comportamento dell'agente e quindi che sia da costui voluto quale obiettivo del suo operato, come si evince dall'avverbio intenzionalmente utilizzato dal legislatore (Cass. 11.3.2003 n. 11413) e mancando, nel caso de quo, gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 323 c.p. e, in particolare, il dolo intenzionale, ne consegue la doverosa assoluzione di tutti gli imputati per il reato loro ascritto al capo A) perché il fatto non costituisce reato.


Risulta insussistente anche il reato di falso del pubblico ufficiale in atto pubblico, ex art 479 c.p., aggravato dalla circostanza di cui all'art. 61 n. 2 c.p., contestato a tutti gli imputati al capo B) dell'imputazione.


L'accusa muove dal rilievo che tutti gli imputati - al fine di commettere il delitto di cui al capo A) e, così, corrispondere alla ditta "Pr. Ia. di Le. Ca.", gli importi dovuti per lavori in realtà già eseguiti - avrebbero formato ed adottato le Determine Dirigenziali n. (omissis) del (omissis) e n. (omissis) del (omissis) nonché i provvedimenti relativi alla procedura di affidamento diretto dei lavori di manutenzione dei servizi igienici autopulenti ubicati nel territorio di (omissis) alla suindicata ditta, attestando falsamente che l'oggetto dell'affidamento riguardava la manutenzione - fino al (omissis) - dei bagni autopulenti della città di (omissis) indicata, nella stessa documentazione, come concernente lavori "da eseguire".


Effettivamente, nella Determina Dirigenziale n. (omissis) del (omissis) il Rup Di Ma. Mi. e la Dirigente Ia. Gi. disposero l'affidamento del servizio di manutenzione dei bagni autopulenti alla ditta Ia., omettendo, erroneamente, di dare conto della circostanza che una parte dei predetti lavori di manutenzione erano iniziati nel (omissis), come è emerso al dibattimento.


Si tratta, tuttavia, di un mero errore materiale, atteso che né gli imputati né i testimoni escussi al dibattimento (tra cui gli stessi dipendenti dell'impresa "Pr. di Le. Ca.") hanno negato che alcuni dei lavori di manutenzione affidati dal Comune di (omissis) alla ditta Ia. -indicati genericamente nella Determina Dirigenziale - erano in corso di svolgimento a partire dal (omissis), sebbene non fossero mai stati liquidati dall'amministrazione. Sul punto, il teste Ia. Gi., dipendente della ditta "Pr. di Le. Ca.", ha asserito di aver lavorato alla manutenzione dei bagni ubicati presso la (omissis) intorno al (omissis)- (omissis); secondo le sue parole: "Ho portato i bagni lì, mi sembra sei o sette bagni all'incirca, sono stati manutenzionati con i ripristini dei liquidi e in più abbiamo fatto delle manutenzioni al modulo servizi igienici e docce della Protezione Civile". Per quanto attiene al servizio igienico sito al (omissis), Ia. riferiva: "quel bagno sta lì circa dal (omissis), sono state effettuate le manutenzioni periodiche con i lavori da effettuare, il ripristino, pulizia ed è ancora lì e gli facciamo la manutenzione", precisando che il servizio igienico al (omissis) era stato montato nel (omissis) e che negli anni successivi al (omissis) la ditta Ia. aveva continuato a svolgervi la manutenzione periodica (cfr. verbale di udienza del 03.02.2021 a fol. 20). Del pari, il teste riferiva di aver espletato lavori di manutenzione dei bagni ubicati in (omissis) e nei pressi del carcere di (omissis) fino al (omissis), anno in cui sono stati distrutti.


Anche nella nota di riscontro all'interrogazione del Consigliere Cr., datata (omissis), a firma dei tre imputati, era specificato che il servizio igienico ad agenti chimici posizionato presso il (omissis) di (omissis) era in noleggio e manutenzione a partire dal marzo (omissis) al luglio (omissis), per un costo totale riferito allo stesso periodo pari ad Euro 15.400,00 oltre IVA, cui poi va aggiunto l'importo riguardante gli altri moduli igienici noleggiati presso la medesima ditta. Nella nota si specificava, altresì, che non era stato ancora predisposto il pagamento della ditta per i lavori espletati (cfr. nota di riscontro del (omissis) deposita in atti). Invero, il corrispettivo per il noleggio dei servizi igienici e l'esecuzione dei lavori di manutenzione e pulizia svolti dalla ditta Ia. a partire dal (omissis) è stato liquidato soltanto nel (omissis) con la Determina Dirigenziale n. (omissis) del (omissis), nella quale pertanto non si ravvisa alcun elemento di falsità. Ciò trova riscontro nelle dichiarazioni del Dirigente della Squadra Mobile Ia. Ra., il quale ha riferito che la ditta Pr. di Le. Ca. "non fu mai pagata, non vi erano preventivi, c'era la fattura che poi è stata liquidata con la determina di liquidazione, il visto di conformità amministrativa a firma della Ia. e credo anche del Rup Di Ma." (cfr. verbale del 30.09.2020 a fol. 11 e 13).


Ebbene, è evidente che la Determina n. (omissis) del (omissis) - oggetto di falso, insieme alla prima delibera suindicata, secondo l'accusa - è intervenuta, sostanzialmente, a regolarizzare formalmente il rapporto di lavoro intercorso tra il Comune di (omissis) e la ditta "Pr. Ia.", nonché l'atto di pagamento con cui l'amministrazione comunale ha proceduto alla liquidazione alla ditta Ia., quale corrispettivo dei lavori eseguiti, dell'importo complessivo di Euro 24.400,00, somma finalizzata, già in sede di bilancio, alla predetta attività.


Lo stesso Cr. Si., Consigliere Comunale che ha scritto l'esposto che ha dato l'avvio all'odierno procedimento, sentito al dibattimento, ha dichiarato che la fattura presentata dalla ditta Ia. al Comune di (omissis) per i lavori espletati a partire dal (omissis), nonché la Determina di liquidazione del Comune "erano corrette" (cfr. verbale del 03.02.2021 a fol. 11). Il teste precisava di aver sporto denuncia in quanto l'ammontare della fattura era riferito a servizi svolti dalla medesima ditta a partire dal (omissis) e non dal (omissis) come indicato nella Determina di affidamento dei lavori del (omissis), "quindi questo disallineamento delle date mi ha fatto sorgere il dubbio per cui ho presentato l'esposto" (cfr. verbale del 03.02.2021 a fol. 12).


Ebbene, nella fattispecie concretamente considerata non vi è la prova piena del mendacio da parte degli imputati in quanto l'unico elemento non corrispondente al vero, sul piano oggettivo, è rappresentato dalle date di affidamento dei lavori di manutenzione dei servizi igienici autopulenti, alcuni dei quali erano in corso di svolgimento dal (omissis).


È noto che "nel falso ideologico in atto pubblico il bene tutelato è quello dell'affidamento nella corrispondenza al vero della informazione che l'atto contiene, secondo il significato comunemente dato alle espressioni utilizzate in quel determinato contesto" (cfr. Cass. 11.10.2011 n. 37081).


Di talché, gli imputati semmai hanno agito con leggerezza ma non vi è alcuna prova che gli stessi abbiano agito con dolo allo scopo specifico di favorire la ditta "Pr. Ia. di Le. Ca.", rispetto alla quale gli agenti di PG non hanno riscontrato alcun tipo di rapporto con gli imputati.


In particolare, quanto alla posizione dell'imputato De Ma. Vi., il teste Ia. Ra., Dirigente della Squadra Mobile presso la Questura di (omissis), ha asserito al dibattimento che l'unico elemento dal quale avevano "presunto" la sua responsabilità per i fatti di cui si tratta era costituito dalla firma apposta dal De Ma. nella nota di riscontro all'interrogazione consiliare presentata da Cr. Si., nota firmata da tutti e tre gli imputati. Con riferimento al Dirigente Ia. Gi., al dibattimento è emerso che nell'ambito dei procedimenti amministrativi di media/bassa complessità il Dirigente non è tenuto a riaprire la fase istruttoria al fine di compiere accertamenti istruttori; nella prassi, nell'ambito degli ordinari rapporti di organizzazione intuitu personae tra i vari organi implicati nel procedimento, il Dirigente è solito condividere l'atto, che viene formato dal Rup, mediante una sottoscrizione che conclude l'iter di formazione e approvazione dell'atto (cfr. la deposizione di Ce. An., dipendente del Comune di (omissis), a fol. 23 del verbale del 12.05.2021). Difatti, la Ia., ha affermato di aver firmato gli atti che le erano stati proposti dal Rup, omettendo di compiere verifiche sul contenuto dell'istruttoria espletata, in quanto si trattava soltanto di definire e formalizzare il pagamento da corrispondere alla ditta. Da ultimo, con riguardo alla condotta posta in essere dal Rup Di Ma. Mi., di cui si è già trattato, l'erronea indicazione della data di affidamento dei lavori e la menzione generica dei servizi igienici oggetto della Delibera non è di per sé sola idonea ad inficiare il valore probatorio dell'atto, potendo, al più, essere definita come una condotta al più colposa dalla quale però si esclude la volontà di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla ditta Ia., come contestato nel capo d'accusa.


Invero, si tratta di un falso innocuo, nel quale la falsità si rivela in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento e non ha la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, apparendo del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio. Non vi è stata alcuna alterazione rilevante per il significato dell'atto tale da aver inciso concretamente sulla funzione documentale dello stesso e sull'interesse protetto dalla norma (a tal proposito cfr. Cass. 24.9.2013 n. 44839). La Suprema Corte insegna che: "il principio di offensività (o di necessaria lesività) costituisce uno dei principi immanenti nel nostro sistema penale che richiede in ogni caso, perché possa ritenersi concretizzato l'illecito penalmente rilevante, che sia leso o posto in pericolo, il bene giuridico protetto" (Cass. 20.1.2006 n. 8142). La Cassazione ha, poi, chiarito che: "il principio di offensività rileva, nel diritto penale, su due piani: sia su quello della fattispecie astratta, e in questo caso impone al legislatore di dettare norme penali solo per inibire condotte potenzialmente lesive di beni o interessi meritevoli di tutela; sia su quello della fattispecie concreta, e in questo caso impone al giudice di assolvere l'imputato se la condotta concretamente tenuta sia di per sé insuscettibile di recare pregiudizio al bene protetto dalla fattispecie incriminatrice" (Cass. 23.11.2004 n. 48532).


In tema di falsità documentali, ricorre il c.d. falso innocuo persino nella – diversa - ipotesi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (cfr. Cass. 21.4.2010 n. 35076). Secondo gli insegnamenti della Suprema Corte un falso può dirsi innocuo quando l'infedele attestazione o la compiuta alterazione appaiono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e pertanto inidonee al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere; in tal caso infatti la falsità non esplica effetti sulla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (cfr. Cass. 23.1.2008 n. 3564; cfr. anche Cass. 11.2.2011 n. 15515 e cfr. Cass. 21.4.2010 n. 35075).


Ebbene, ove si consideri che nel caso di specie l'unico elemento di "falsità" consiste in una discordanza delle date di affidamento/svolgimento di alcuni lavori di manutenzione dei servizi igienici affidati alla ditta "Pr. Ia.", come dichiarato dallo stesso Cr. Si., dal cui esposto è derivato il presente procedimento, può dirsi che siffatto elemento non è idoneo, di per sé, ad inficiare il valore probatorio dell'atto.


Inoltre, anche nel caso in cui si voglia considerare integrato il falso dal punto di vista dell'elemento materiale, è necessaria, altresì, la consapevolezza e volontarietà della falsa attestazione. In tema di falsità documentali, ai fini dell'integrazione del reato di falsità materiale o ideologica in atto pubblico, "l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, il quale, tuttavia, non può essere considerato in re ipsa, in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo" (Cass. n. 28029 del 8.03.2019).


Di conseguenza, non può ritenersi integrato il dolo generico per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero - come verificatosi nel caso de quo - dovendosi invece verificare che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente come pure ad una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa.


Gli imputati vanno, pertanto, assolti anche dal reato loro ascritto al Capo B perché il fatto non costituisce reato.


PQM

Il Tribunale, visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve Di Ma. Mi., Ia. Gi., De Ma. Vi. dai reati loro ascritti ai Capi A e B dell'imputazione perché il fatto non costituisce reato.

Letto l'articolo 544 cpp,

indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione. Così deciso in


Campobasso, il 9 marzo 2022

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2022

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

PHOTO-2024-04-18-17-28-09.jpg
bottom of page