Fatture false: quando è reato e quando scatta solo una sanzione fiscale?
- Avvocato Del Giudice
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“Fatture false” è un’espressione che gli imprenditori sentono spesso, ma che racchiude mondi molto diversi tra loro: errori formali, irregolarità contabili, operazioni inesistenti, sovrafatturazioni, inesistenza soggettiva e oggettiva.Non tutto ciò che è “irregolare” è automaticamente reato. E non tutto ciò che è “falso” comporta una condanna penale.
Per capire quando si rischia il penale e quando invece si resta nell’ambito delle violazioni fiscali, bisogna guardare all’art. 2 del d.lgs. 74/2000 e, soprattutto, alla giurisprudenza più recente.
Indice:
1. Cos’è davvero una “fattura falsa” per la legge penale?
La Cassazione e i Tribunali sono ormai chiarissimi: l’operazione deve essere inesistente, oggettivamente o soggettivamente.
1.1. Inesistenza oggettiva
L’operazione non è mai avvenuta. È un fatto puramente simulato.
Secondo la sentenza Cass. pen., sez. III, 20/06/2024, n. 36333 integra il reato l’utilizzo di fatture relative a prestazioni dichiarate ma mai eseguite, anche se il pagamento risulta.
1.2. Inesistenza soggettiva
L’operazione c’è stata, ma non con quel fornitore.
La sentenza Trib. Napoli, 6/3/2025, n. 1195, si afferma che la falsità può riguardare anche l’indicazione dei soggetti tra cui è intercorsa l’operazione.
1.3. Sovrafatturazione quantitativa o qualitativa
L’operazione c’è, ma la fattura gonfia quantità o prezzo.
Nella pronuncia di merito Trib. Cassino, 13/2/2025, n. 39, si afferma che il reato si configura anche in caso di sovrafatturazione.
In conclusione, se la fattura non corrisponde alla realtà economica dell’operazione, siamo in presenza di “fatture inesistenti” rilevanti penalmente.
2. Cosa NON è reato: gli errori, le irregolarità e i prezzi non congrui
La giurisprudenza è molto netta nel separare le false fatture penalmente rilevanti dalle irregolarità commerciali.
2.1. Prezzi “non congrui”
Pagare un bene più del prezzo di mercato non è reato se la merce è realmente acquistata.
Secondo la pronuncia Cass. pen., sez. III, 14/03/2024, n. 26520, non sussiste il reato se l’acquisto è reale, anche se a un prezzo eccessivo.
2.2. Fornitore reale, prestazione reale
Se la transazione c’è stata davvero, il reato non si configura. In questo caso è materia di accertamento fiscale, non penale.
2.3. Errori formali in fattura
La semplice incompletezza o imprecisione descrittiva non integra il reato.
Secondo Cass. pen., sez. III, 13/11/2024, n. 5699, la generica indicazione dell’oggetto della prestazione non esclude il reato, ma neppure lo integra da sola: serve la prova della fittizietà.
3. Quando sussiste il reato?
Per la responsabilità penale servono due elementi fondamentali.
3.1. L’elemento oggettivo
Consiste nel presentare una dichiarazione fiscale contenente elementi passivi fittizi.
È irrilevante ciò che accade prima (registrazione, annotazione, acquisizione delle fatture).
Ed invero, secondo la pronuncia Cass. pen., sez. III, 8/1/2025, n. 5830 penalmente rilevante è solo il momento della dichiarazione, non le attività prodromiche.
Reato unico per anno d’imposta
Usare 1 o 50 fatture false nello stesso anno non cambia nulla: il reato è uno (Cass. pen., sez. III, 21/03/2025, n. 25825).
3.2. L’elemento soggettivo: il vero discrimine tra reato e sanzione
Le sentenze sono unanimi sul punto: servono dolo generico e dolo specifico di evasione.
Dolo generico
Consapevolezza della fittizietà del costo.Cass. pen., sez. III, 18/09/2025, n. 32586.
Dolo specifico
Finalità di evadere le imposte. Non basta la negligenza, nemmeno grave.
Secondo la decisione di merito Trib. Pescara, 28/04/2025, n. 258, se manca la prova della consapevolezza, l’imputato va assolto.
Questo è un punto fondamentale:
se l’imprenditore non sapeva che la fattura era falsa → solo sanzione amministrativa;
se era consapevole → si configura il reato.
4. Le ipotesi particolari: concorso con altri reati e responsabilità dell’utilizzatore
4.1. Concorso con l’emissione di fatture false
Chi utilizza la fattura può concorrere con l’emittente (Cass. pen., sez. II, 19/11/2024, n. 10400).
4.2. Emissione di fatture autoprodotte dall’utilizzatore
Reato configurabile anche se è l’utilizzatore stesso a “creare” la fattura (Cass. pen., sez. III, 14/02/2024, n. 13364).
4.3. Rapporto con gli altri reati tributari
Il reato di dichiarazione infedele è residuale (Cass. pen., sez. III, 14/10/2024, n. 42823).
5. Quando si rischia il carcere?
L’art. 2 d.lgs. 74/2000 prevede:
pena da 4 a 8 anni se l’imposta evasa supera 100.000 euro;
pena da 1 a 6 anni in caso contrario.
Con pene così elevate, le strategie difensive devono concentrarsi su:
inesistenza del dolo;
operazione reale anche se irregolare;
prezzo non congruo ma acquisto effettivo;
assenza di finalità evasiva.
6. Sanzione fiscale o reato? La sintesi operativa
Scenario | È reato? | Norma |
Operazione realmente avvenuta, prezzo fuori mercato | ❌ Solo sanzione fiscale | Cass. 26520/2024 |
Operazione inesistente (oggettivamente) | ✔️ Reato | Cass. 36333/2024 |
Operazione con fornitore fittizio | ✔️ Reato | Trib. Napoli 1195/2025 |
Sovrafatturazione | ✔️ Reato | Trib. Cassino 39/2025 |
Errori formali in fattura | ❌ Sanzione | Cass. 5699/2024 |
Dolo non provato | ❌ Assoluzione | Trib. Pescara 258/2025 |
Utilizzo di più fatture nello stesso anno | ✔️ Ma reato unico | Cass. 25825/2025 |
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