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Guida in stato d'ebbrezza: No alla sospensione condizionale in presenza di un precedente specifico.

Con la sentenza in argomento, il Tribunale di Ferrara (dott.ssa Silvia Marini) ha affermato che, in tema di guida in stato d'ebbrezza, "la sentenza di condanna cui segue l'estinzione del reato a seguito del positivo espletamento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è ostativa alla concessione di una nuova sospensione, considerato che l'art. 186, comma 9-bis, non soltanto esclude che l'estinzione del reato comporti anche il venir meno degli effetti penali della condanna, ma espressamente detta una disciplina autonoma e specifica di alcuni di essi, laddove stabilisce che l'esito positivo dell'esperimento mediante prestazione di lavoro socialmente utile determina la riduzione a metà della durata della sospensione della patente di guida, ossia di una sanzione accessoria di natura amministrativa, che il giudice deve imporre, e la revoca della confisca del veicolo in sequestro. Inoltre, l'estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, presupponendo l'avvenuto accertamento del fatto, non ostacola la verificazione di un ulteriore effetto legale della condanna, nel senso che non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico".

Tribunale Ferrara, 18/02/2022, (ud. 16/02/2022, dep. 18/02/2022), n.168


RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione a giudizio del 12 marzo 2021 Ca. Ma. era chiamato a rispondere dei reati di guida in stato di ebbrezza ed in stato di alterazione da stupefacenti, aggravati dal fatto di avere provocato un incidente e di essere stati commessi in ora notturna.


Dichiarata l'assenza dell'imputato rappresentato da difensore di fiducia, l'istruttoria si svolgeva all'udienza del 25-1-2022; il 16-2-2002, udienza fissata per l'esame dell'imputato e discussione, non comparso Ca., le parti concludevano come da verbale ed il giudice pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo.


La penale responsabilità dell'imputato appare integrata alla luce delle risultanze istruttorie orali e documentali limitatamente al reato di cui al capo A) dell'imputazione.


Dalla testimonianza del brigadiere De. Vo. Ga. si è appreso che l'(omissis) i Carabinieri della stazione di (omissis) venivano inviati in via (omissis) n. (omissis) a seguito della richiesta dei coniugi Ba.-Ve., ivi residenti, i quali segnalavano la presenza di un uomo che urlava nel loro cortile e picchiava forte alla porta della loro abitazione; ivi giunti, intorno alle ore 4,10, trovavano un individuo che correva nel cortile urlando e piangendo, tutto bagnato ed accusava i coniugi Ve. di non averlo fatto entrare in casa, quindi proferiva parole insensate.


I militari apprendevano dai richiedenti l'intervento che l'uomo aveva avuto un incidente ed era uscito fuori strada andando a finire in un canale, motivo per cui era bagnato. L'uomo, riconosciuto dall'operante in Ca. Ma., era molto agitato e rifiutava perfino la coperta che gli veniva offerta, continuando ad inveire contro il signor Ve.; presentava alito vinoso ed accusava dolore al torace ed al ginocchio, per cui veniva richiesto l'intervento del 118. Quando i sanitari giungevano, si era un po' calmato ed accettava la coperta e di essere trasportato in ospedale.


Attese le condizioni del Ca. - linguaggio sconnesso, alito vinoso, agitazione, - i Carabinieri, previo avviso orale al Ca. delle facoltà di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p., chiedevano di eseguire gli accertamenti ematochimici per la ricerca di alcol e stupefacenti nel sangue (richiesta alle ore 5,35); una pattuglia di Carabinieri era costretta poi ad intervenire presso l'ospedale del (omissis), ove era stato portato Ca., perché questi aveva creato problemi nel nosocomio; poi calmatosi, aveva dato il consenso al prelievo per gli accertamenti, da cui risultava in seguito positivo.


Il teste Della Vo. ha dichiarato che venivano eseguiti i rilievi sul luogo del sinistro, ove era rinvenuta la (omissis) targata (omissis), di proprietà del padre dell'imputato, capovolta dentro un canale a cinquanta metri dall'abitazione della famiglia Ba.; il canale si trovava dopo una curva sinistrorsa, affrontando la quale l'auto era uscita dalla sede stradale (vedi fascicolo fotografico in atti); al suolo non vi erano tracce di frenata (vedi rilievi in atti).


Il (omissis) i Carabinieri ricevevano gli esiti degli esami ematochimici da cui emergeva un tasso alcolemico pari a 1,85 g/l, nonché successivamente l'esito dell'esame tossicologico da cui emergeva la presenza nel sangue di cannabinoidi e cocaina in valori superiori a quello soglia quanto ai test di screening immunochimici, dato che non trovava conferma nelle analisi eseguite con tecnica GC-MS (referto (omissis) - aff. (omissis)).


Procedevano, quindi, in data (omissis) alla contestazione della violazione all'art. 186 del codice della strada ed alla redazione del verbale di identificazione nei confronti dell'imputato (vedi annotazione di p.g., relazione di incidente stradale, verbale di contestazione amministrativa).


Dall'esame della dott. An. Fe. Sp., medico del P.S. dell'ospedale del (omissis), nonché dalla documentazione medica in atti è emerso che gli esami ematochimici venivano eseguiti, oltre che su richiesta della p.g. (aff. (omissis)) - cui l'imputato prestava il consenso (aff. (omissis)) - anche su richiesta del medico per motivi diagnostici, trattandosi di trauma a dinamica maggiore, per escludere una possibile dispercezione del dolore; da questi ultimi, eseguiti alle ore 5,30, emergeva un tasso alcolemico pari a 2,16 g/l (aff. (omissis)), più alto di quello accertato con il prelievo delle ore 6,00 richiesto dalla p.g..


Sul punto la dottoressa ha chiarito che il diverso esito era dovuto al fatto che nella mezz'ora fra un prelievo e l'altro, a fronte della metabolizzazione dell'alcol, la curva aveva cominciato a scendere. Pertanto, era presumibile che, al momento del sinistro, il tasso alcolemico fosse ancora più elevato.


Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica appare provato per l'esito indiscutibile degli accertamenti clinici, eseguiti nel rispetto delle previsioni di legge e, pertanto, utilizzabili(1), che trova conferma anche nel rilievo degli operanti e dei sanitari dello stato di alterazione dell'imputato, nonché nelle modalità del sinistro, causato dalla perdita di controllo del veicolo.


Il difensore dell'imputato ha sostenuto che non vi sia prova dello stato di alterazione, in quanto gli accertamenti sono stati fatti a distanza di ore dal sinistro, così che non sarebbe possibile stabilire il livello dell'alcol nel sangue al momento della condotta di guida, forse inferiore a quello accertato; ha contestato il rapporto causale fra le condizioni del Ca. ed il sinistro, attribuibile invece, a suo avviso, alle condizioni della strada, priva di illuminazione e stretta; ha, altresì, censurato il tempo trascorso fra il fatto e la contestazione della violazione all'imputato, che avrebbe impedito a costui di difendersi.


Le argomentazioni difensive appaiono prive di fondamento.


Premesso che nessun rilievo è stato fatto in ordine alle modalità del prelievo ematico ed al suo esito, si osserva comunque che l'imputato ha ricevuto gli avvisi di legge ed ha prestato il consenso al prelievo.


Ca. è stato sottoposto a due prelievi per finalità diverse, il primo ad ore 5,30, ii secondo alle 6,00, quando il sinistro può collocarsi intorno alle 4,00.


Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, l'esito positivo degli accertamenti è idoneo a costituire prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è semmai onere dell'imputato fornire la prova contraria a tale accertamento(2).


Peraltro è lo stesso codice della strada a riconoscere valore legale, nel caso di incidente stradale, agli esami effettuati presso le strutture sanitarie a distanza di tempo, quindi, dal momento del fermo e del controllo della vettura.


Nel caso di specie, il lasso di tempo trascorso tra il momento della guida e quello della rilevazione del tasso alcolico non può ritenersi rilevante al punto da porre in discussione i risultati dell'accertamento, essendo un tempo ragionevolmente prossimo al fatto ed in presenza del successivo riscontro di un tasso elevatissimo.


L'assorbimento dell'alcol, inoltre, è generalmente rapido, iniziando immediatamente dopo l'ingestione, non emergendo, né essendo stati allegati nell'ipotesi in esame fattori peculiari tali da incidere sull'assorbimento. L'imputato - nonostante il processo fosse stato rinviato per consentirne l'esame - non ha inteso rendere una versione alternativa rispetto a quella desumibile dagli atti di causa.


Inoltre, nel caso in esame l'esito degli esami ematochimici trova granitico riscontro nella condotta di guida pericolosa posta in essere dall'imputato (uscita di strada senza l'effettuazione di alcuna manovra di correzione o di frenata(3)), che è difficilmente spiegabile per un soggetto che non si trovi in forte stato di alterazione, nella comportamento tenuto con i coniugi Ve., nell'accertamento dei sintomi di ebbrezza rilevati dai verbalizzanti, nonché già all'ingresso in P.S. dai sanitari.


La p.g. ha evidenziato oralmente e negli atti di avere riscontrato evidenti sintomi di alterazione psicofisica, quali alito vinoso, linguaggio sconnesso, alternanza di stati emotivi (agitazione, pianto, apparente calma ed ancora agitazione), insensibilità alla temperatura esterna, rabbia immotivata nei confronti di terzi, direttamente accertati nell'immediatezza del sinistro, stati non riconducibili a generica insofferenza o agitazione causata dall'incidente, come sostenuto dalla difesa.


Nel referto del P.S. si dà atto che il paziente si mostrava aggressivo e offensivo nei confronti dei sanitari, per cui si era reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine; quindi, alternava episodi di pianto a riso; inoltre, nella richiesta di analisi, in sede di descrizione del quadro clinico, si fa riferimento ad agitazione psicomotoria, logorrea e disforia.


Appare, pertanto, integrato il reato di cui al capo A) dell'imputazione a fronte degli elementi probatori coincidenti costituiti dall'accertamento tecnico e dal dato sintomatico.


Sussistono, altresì, entrambe le contestate aggravanti, in considerazione dell'ora notturna e del verificarsi di un sinistro, provocato autonomamente dall'imputato, in relazione alle modalità dello stesso ricollegabile logicamente allo stato di alterazione, come già sopra evidenziato.


Visto l'art. 133 c.p.p., non riconoscibili le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'elevato tasso alcolico accertato, della dimostrata inefficacia rieducativa del precedente, dell'assenza di alcuna manifestazione di resipiscenza(4), si reputa congrua la pena di anni uno e mesi quattro di arresto e Euro 5.000 di ammenda, così determinata a seguito del raddoppio della pena di mesi otto di arresto e Euro 2.500 di ammenda previsto dall'art. 186 comma II bis cds, unica applicato nel caso di specie ai sensi dell'art. 63, IV comma, c.p.


L'imputato va condannato al pagamento delle spese processuali.


Non può concedersi la sospensione condizionale della pena in considerazione del precedente specifico da cui l'imputato è gravato.


Il decidente condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la sentenza di condanna cui segue l'estinzione del reato a seguito del positivo espletamento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è ostativa alla concessione di una nuova sospensione, considerato che l'art. 186, comma 9-bis, non soltanto esclude che l'estinzione del reato comporti anche il venir meno degli effetti penali della condanna, ma espressamente detta una disciplina autonoma e specifica di alcuni di essi, laddove stabilisce che l'esito positivo dell'esperimento mediante prestazione di lavoro socialmente utile determina la riduzione a metà della durata della sospensione della patente di guida, ossia di una sanzione accessoria di natura amministrativa, che il giudice deve imporre, e la revoca della confisca del veicolo in sequestro. Inoltre, l'estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, presupponendo l'avvenuto accertamento del fatto, non ostacola la verificazione di un ulteriore effetto legale della condanna, nel senso che non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico(5).


Infatti, può ragionevolmente ritenersi alla luce della condotta dell'imputato che la precedente condanna ed il percorso riabilitativo successivo, cui è conseguito il beneficio dell'estinzione del reato, non abbia in realtà svolto efficace azione rieducativa nei suoi confronti.


Va disposta la revoca della patente di guida ai sensi del comma 2 bis dell'art. 186, avendo l'imputato provocato un incidente stradale.


Considerato quanto esposto in relazione al precedente, nonché tenuto conto dell'elevato tasso alcolemico e della pericolosità e delle conseguenze della condotta di guida non può applicarsi l'art. 131 bis c.p.


Quanto alle richieste svolte dalla difesa in sede di conclusioni di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e di messa alla prova, vi ostano la precedente concessione e l'aver provocato un incidente stradale, mentre l'istanza di messa alla prova è assolutamente tardiva.


In ordine al reato di cui al capo B) dell'imputazione, l'esito dei test di screening immunochimici non ha trovato conferma nell'analisi eseguita in spettrometria di massa; i metodi immunochimi di screening sono caratterizzati da tempi di esecuzione rapida, ma da ridotta specificità ed elevata inaccuratezza del dato quantitativo; viceversa, le tecniche cromatografiche accompagnate alla spettrometria di massa, anche se meno veloci (circostanza di cui si è lamentata la difesa) hanno il vantaggio di poter identificare simultaneamente in un'unica analisi analiti differenti; per tale motivo, i risultati positivi ai test di screening devono essere confermati utilizzando la più specifica metodica.


Per tale motivo, l'imputato va mandato assolto in relazione al reato di cui al capo B), seppure ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p., perché il fatto non sussiste.


PQM

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., 63, IV comma, c.p., dichiara Ca. Ma. responsabile del reato ascrittogli al capo A) dell'imputazione e lo condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di arresto e Euro 5.000,00 di ammenda, nonché al pagamento delle spese processuali.


Revoca la patente di guida.


Visto l'art. 530, Il comma, c.p.p., assolve Ca. Ma. dal reato ascrittogli al capo B) dell'imputazione, perché il fatto non sussiste.


Così deciso in Ferrara, il 16 febbraio 2022


Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2022


1) L'accertamento del tasso alcolemico risulta essere stato preceduto dall'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., che non deve essere necessariamente reso in forma scritta; inoltre, emerge che sia stato disposto anche per fini sanitari.


(2) "La nota problematica della incidenza della ed. curva alcolimetrica [...], prescindendo dalla valutazione dei suoi fondamenti scientifici, non può essere predicata in astratto o sulla base di meri indici di "verosimiglianza", perché va puntualmente e concretamente dimostrato che il tasso esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida. Più in generale, nella materia in riferimento non può essere accolta una prova a discarico basata soltanto su valutazioni teorico-scientifiche che costituiscono espressione della soggettiva dinamica metabolica della curva alcolemica rispetto al momento di assunzione della sostanza alcolica, tanto più in assenza di adeguati riferimenti al momento esatto di tale assunzione" (Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532-01).


(3) Non sono state portate all'attenzione del decidente notizie o statistiche di incidenti su quella strada, che come molte strade del forese è stretta e priva di illuminazione.


(4) II difensore si è limitato ad affermare, senza alcun sostegno documentale, né allegazione personale dell'imputato che costui avrebbe intrapreso un cammino di recupero.


(5) Sez. 1, Sentenza n. 17414 del 28/03/2019 Ce. (dep. 23/04/2019) Rv. 275249-01


In tema di disciplina della circolazione stradale, l'estinzione del reato a seguito del positivo espletamento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non può essere equiparata alla revoca della sentenza di condanna ex art. 673 cod. proc. pen.; ne consegue che la sentenza di condanna a tale sanzione può essere legittimamente ritenuta causa ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena in relazione ad altro reato giudicato separatamente.

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