Con la sentenza in argomento, il Tribunale di Ferrara (dott.ssa Silvia Marini) ha affermato che, in tema di guida in stato d'ebbrezza, "la sentenza di condanna cui segue l'estinzione del reato a seguito del positivo espletamento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è ostativa alla concessione di una nuova sospensione, considerato che l'art. 186, comma 9-bis, non soltanto esclude che l'estinzione del reato comporti anche il venir meno degli effetti penali della condanna, ma espressamente detta una disciplina autonoma e specifica di alcuni di essi, laddove stabilisce che l'esito positivo dell'esperimento mediante prestazione di lavoro socialmente utile determina la riduzione a metà della durata della sospensione della patente di guida, ossia di una sanzione accessoria di natura amministrativa, che il giudice deve imporre, e la revoca della confisca del veicolo in sequestro. Inoltre, l'estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, presupponendo l'avvenuto accertamento del fatto, non ostacola la verificazione di un ulteriore effetto legale della condanna, nel senso che non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico".

Tribunale Ferrara, 18/02/2022, (ud. 16/02/2022, dep. 18/02/2022), n.168
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione a giudizio del 12 marzo 2021 Ca. Ma. era chiamato a rispondere dei reati di guida in stato di ebbrezza ed in stato di alterazione da stupefacenti, aggravati dal fatto di avere provocato un incidente e di essere stati commessi in ora notturna.
Dichiarata l'assenza dell'imputato rappresentato da difensore di fiducia, l'istruttoria si svolgeva all'udienza del 25-1-2022; il 16-2-2002, udienza fissata per l'esame dell'imputato e discussione, non comparso Ca., le parti concludevano come da verbale ed il giudice pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo.
La penale responsabilità dell'imputato appare integrata alla luce delle risultanze istruttorie orali e documentali limitatamente al reato di cui al capo A) dell'imputazione.
Dalla testimonianza del brigadiere De. Vo. Ga. si è appreso che l'(omissis) i Carabinieri della stazione di (omissis) venivano inviati in via (omissis) n. (omissis) a seguito della richiesta dei coniugi Ba.-Ve., ivi residenti, i quali segnalavano la presenza di un uomo che urlava nel loro cortile e picchiava forte alla porta della loro abitazione; ivi giunti, intorno alle ore 4,10, trovavano un individuo che correva nel cortile urlando e piangendo, tutto bagnato ed accusava i coniugi Ve. di non averlo fatto entrare in casa, quindi proferiva parole insensate.
I militari apprendevano dai richiedenti l'intervento che l'uomo aveva avuto un incidente ed era uscito fuori strada andando a finire in un canale, motivo per cui era bagnato. L'uomo, riconosciuto dall'operante in Ca. Ma., era molto agitato e rifiutava perfino la coperta che gli veniva offerta, continuando ad inveire contro il signor Ve.; presentava alito vinoso ed accusava dolore al torace ed al ginocchio, per cui veniva richiesto l'intervento del 118. Quando i sanitari giungevano, si era un po' calmato ed accettava la coperta e di essere trasportato in ospedale.
Attese le condizioni del Ca. - linguaggio sconnesso, alito vinoso, agitazione, - i Carabinieri, previo avviso orale al Ca. delle facoltà di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p., chiedevano di eseguire gli accertamenti ematochimici per la ricerca di alcol e stupefacenti nel sangue (richiesta alle ore 5,35); una pattuglia di Carabinieri era costretta poi ad intervenire presso l'ospedale del (omissis), ove era stato portato Ca., perché questi aveva creato problemi nel nosocomio; poi calmatosi, aveva dato il consenso al prelievo per gli accertamenti, da cui risultava in seguito positivo.
Il teste Della Vo. ha dichiarato che venivano eseguiti i rilievi sul luogo del sinistro, ove era rinvenuta la (omissis) targata (omissis), di proprietà del padre dell'imputato, capovolta dentro un canale a cinquanta metri dall'abitazione della famiglia Ba.; il canale si trovava dopo una curva sinistrorsa, affrontando la quale l'auto era uscita dalla sede stradale (vedi fascicolo fotografico in atti); al suolo non vi erano tracce di frenata (vedi rilievi in atti).
Il (omissis) i Carabinieri ricevevano gli esiti degli esami ematochimici da cui emergeva un tasso alcolemico pari a 1,85 g/l, nonché successivamente l'esito dell'esame tossicologico da cui emergeva la presenza nel sangue di cannabinoidi e cocaina in valori superiori a quello soglia quanto ai test di screening immunochimici, dato che non trovava conferma nelle analisi eseguite con tecnica GC-MS (referto (omissis) - aff. (omissis)).
Procedevano, quindi, in data (omissis) alla contestazione della violazione all'art. 186 del codice della strada ed alla redazione del verbale di identificazione nei confronti dell'imputato (vedi annotazione di p.g., relazione di incidente stradale, verbale di contestazione amministrativa).
Dall'esame della dott. An. Fe. Sp., medico del P.S. dell'ospedale del (omissis), nonché dalla documentazione medica in atti è emerso che gli esami ematochimici venivano eseguiti, oltre che su richiesta della p.g. (aff. (omissis)) - cui l'imputato prestava il consenso (aff. (omissis)) - anche su richiesta del medico per motivi diagnostici, trattandosi di trauma a dinamica maggiore, per escludere una possibile dispercezione del dolore; da questi ultimi, eseguiti alle ore 5,30, emergeva un tasso alcolemico pari a 2,16 g/l (aff. (omissis)), più alto di quello accertato con il prelievo delle ore 6,00 richiesto dalla p.g..
Sul punto la dottoressa ha chiarito che il diverso esito era dovuto al fatto che nella mezz'ora fra un prelievo e l'altro, a fronte della metabolizzazione dell'alcol, la curva aveva cominciato a scendere. Pertanto, era presumibile che, al momento del sinistro, il tasso alcolemico fosse ancora più elevato.
Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica appare provato per l'esito indiscutibile degli accertamenti clinici, eseguiti nel rispetto delle previsioni di legge e, pertanto, utilizzabili(1), che trova conferma anche nel rilievo degli operanti e dei sanitari dello stato di alterazione dell'imputato, nonché nelle modalità del sinistro, causato dalla perdita di controllo del veicolo.
Il difensore dell'imputato ha sostenuto che non vi sia prova dello stato di alterazione, in quanto gli accertamenti sono stati fatti a distanza di ore dal sinistro, così che non sarebbe possibile stabilire il livello dell'alcol nel sangue al momento della condotta di guida, forse inferiore a quello accertato; ha contestato il rapporto causale fra le condizioni del Ca. ed il sinistro, attribuibile invece, a suo avviso, alle condizioni della strada, priva di illuminazione e stretta; ha, altresì, censurato il tempo trascorso fra il fatto e la contestazione della violazione all'imputato, che avrebbe impedito a costui di difendersi.
Le argomentazioni difensive appaiono prive di fondamento.
Premesso che nessun rilievo è stato fatto in ordine alle modalità del prelievo ematico ed al suo esito, si osserva comunque che l'imputato ha ricevuto gli avvisi di legge ed ha prestato il consenso