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Guida in stato di ebbrezza: deve sussistere un nesso tra il sinistro e lo stato di alterazione


Sentenze della cassazione in materia di guida in stato di ebbrezza

La massima

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall' art. 186, comma 2-bis, cod. strada, il collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, può essere ritenuto dal giudice anche in assenza di una formale contestazione, da parte degli organi di polizia, della violazione di altre disposizioni del codice della strada (Cassazione penale , sez. IV , 18/01/2019 , n. 18331).

Fonte: Ced Cassazione Penale



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La sentenza

Cassazione penale , sez. IV , 18/01/2019 , n. 18331

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Venezia in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Padova, ha rideterminato la pena inflitta a M.A.A., in quella di mesi sei di arresto ed Euro 2000,00 di ammenda, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le contestate aggravanti, confermando nel resto la pronuncia del Tribunale di Padova con cui il predetto imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), art. 186 C.d.S., commi 2-bis e 2-sexies. Era contestato al ricorrente di avere circolato alla guida della propria autovettura in stato di alterazione conseguente all'uso di sostanze alcoliche e di avere cagionato un incidente stradale in orario notturno.


2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando i seguenti motivi di doglianza (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1).


Con il primo motivo, dopo avere premesso che l'impugnazione è da intendersi limitata alla sola ritenuta aggravante di cui all'art. 186-bis C.d.S., ha dedotto erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 40,41 e 43 c.p..


Rammenta che, secondo gli insegnamenti della Corte di legittimità, il mero coinvolgimento in un incidente stradale di un soggetto che si trovi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza, non possa da solo integrare l'aggravante in parola, avendo la Corte di Cassazione affermato che debba essere accertato un coefficiente causale della condotta rispetto al sinistro.


Pertanto, affinchè l'evento incidente possa dirsi concretamente riconducibile alla condotta dell'imputato sarebbe necessario un riscontro inequivoco di un obiettivo nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza del reo e l'incidente provocato. La Corte di merito ha affermato che sarebbe ragionevole desumere dall'elevatissimo tasso alcolemico che il ricorrente versasse in una condizione psicofisica tale da menomare grandemente la sua capacità di attenzione, in tempo di notte, in una strada molto stretta.


Tale passaggio, secondo la difesa, sarebbe viziato da inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40,41, e 43 c.p..


Si assume che la Corte di merito avrebbe dato per certa la violazione, da parte del ricorrente, dell'art. 141 C.d.S., sulla velocità da tenere alla guida di un veicolo in base alla situazione concreta, senza che tale circostanza possa essere desunta in alcun modo dalla lettura degli atti. Invero, dal verbale di accertamento redatto dagli organi di polizia al momento del loro intervento, non risulta che sia stata elevata alcuna contravvenzione a carico del M. con riferimento alla violazione di norme comportamentali durante la guida.


Il secondo passaggio egualmente viziato, riguarderebbe l'osservazione della "notevole forza cinetica" impressa alla vettura Audi dal conducente. Anche tale osservazione sarebbe indimostrata. Pertanto, il ragionamento seguito dalla Corte di merito sarebbe fondato su dati non riscontrati, frutto di mere congetture.


Lo schema seguito nella formulazione della norma della guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, afferma la difesa, sarebbe quello dei reati aggravati dall'evento. In passato si riteneva che tali ipotesi rientrassero nel paradigma della responsabilità oggettiva. Dopo la riforma introdotta dalle L. 7 febbraio 1990, n. 19, il regime di imputazione delle circostanze aggravanti (art. 59 c.p.) non risponde più alla logica della responsabilità oggettiva, ma presuppone la conoscenza o conoscibilità del fatto integrante la circostanza.


Tale regime di imputazione delle circostanze non sarebbe stato seguito dalla Corte di Appello di Venezia che, accertato il mero nesso materiale, avrebbe affermato, in difetto di adeguata motivazione, la sussistenza di un coefficiente psichico in capo al ricorrente, sulla scorta di una colpa specifica non predicabile. Non risulterebbe provato alcun nesso obiettivo tra la "ridotta capacità psicofisica" e la menomata "capacità di attenzione" rispetto al sinistro occorso.


Il ragionamento probatorio seguito dalla Corte di appello sarebbe altresì viziato perchè mancante di uno specifico anello della catena inferenziale. Invero, il Giudice del gravame ha motivato la sussistenza del nesso causale tra la condotta antigiuridica (la guida di un veicolo sotto l'influenza di alcool) e sinistro stradale, ritenendo che lo stato di ebbrezza provocato dall'alcool abbia ridotto la capacità psicofisica del conducente, rendendolo incapace di adeguare la condotta di guida alle condizioni della strada e procedere con attenzione. Tuttavia, che il ricorrente non fosse capace di attenzione e di adeguare la condotta di guida alla strada, in difetto di una specifica contestazione di illecito amministrativo ex artt. 140 e 141 C.d.S. da parte degli operanti di Polizia, costituirebbe un assioma indimostrato.


Con il secondo motivo, ha dedotto vizio di motivazione con riferimento al nesso causale e psichico tra lo stato di ebbrezza e la provocazione del sinistro stradale.


Per superare gli argomenti difensivi, la Corte di appello sarebbe incorsa in taluni vizi motivazionali, richiamando dati probatori non esaminati dal primo giudice. In particolare, sarebbe stato travisato il contenuto della relazione di incidente stradale. Nel suddetto atto non si attestava la mancanza di "capacità di adeguare la condotta di guida alle condizioni della strada" e, quindi, il difetto di "capacità di attenzione". Il personale di Polizia non elevava sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 140,141 e 142 C.d.S.. Nondimeno, la Corte di appello è giunta a ritenere ragionevole che la "ridotta capacità psicofisica", dovuta all'assunzione di alcool in misura non consentita, fosse la causa della asserita menomazione della "capacità di adeguare la condotta di guida alle condizioni della strada".


Siffatto vizio motivazionale sarebbe idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio.


Una ulteriore incongruenza logica sarebbe riscontrabile nella parte della sentenza in cui i Giudici, preso atto del punto d'urto e della posizione dei veicoli assunta dopo l'urto, giungevano a desumere, in mancanza di valida motivazione e di riscontri oggettivi che fosse stata impressa una "notevole forza cinetica" al veicolo la quale sarebbe rivelatrice dell'assoluta incapacità del conducente di adeguare l'andatura alle condizioni di tempo e di luogo, ascrivibile all'elevato tasso alcolemico.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve preliminarmente essere disattesa la richiesta formulata dalla difesa del ricorrente, di nomina di un sostituto processuale per la udienza di trattazione del ricorso.


Con istanza trasmessa via fax alla cancelleria in data 16/1/19 il difensore, Avvocato Alessandro Gotti, comunicava il proprio impedimento a comparire per l'udienza di discussione del ricorso, invitando questa Corte a nominare un difensore di ufficio in sua sostituzione.


E' ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione non sia prevista la sostituzione del difensore di fiducia con un difensore di ufficio, ove questo sia impossibilitato a comparire per l'udienza fissata per la discussione (così ex multis Sez. 4, n. 22797 del 17/04/2018, Rv. 272996 - 01).


Invero, la richiesta alla Corte di nomina di un difensore di ufficio è prevista soltanto nei giudizio di merito che, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., non può legittimamente celebrarsi senza il difensore, a differenza del giudizio di Cassazione, in cui i difensori possono intervenire per discutere i motivi di impugnazione, senza che tale intervento sia condizione necessaria per la valida decisione del ricorso.


2. Passando al merito della regiudicanda, occorre rilevare come i motivi di doglianza siano manifestamente infondati, pertanto deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.


Secondo orientamento consolidato della Corte di legittimità, ai fini della ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis "non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo". (così Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017 Ud. (dep. 07/12/2017) Rv. 271557 - 01).


Quanto alla nozione dl incidente stradale, per la configurabilità della circostanza aggravante in esame, è sufficiente che si verifichi l'urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talchè basta qualsiasi significativa turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (così Sez. 4 n. 36777 del 02/07/2015, Rv. 264419 (in fattispecie relativa alla guida in stato da alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, in cui la Corte ha sottolineato la piena sovrapponibilità della disposizione contenuta nell'art. 187, comma 1 bis, a quella di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, che prevede la medesima circostanza aggravante per il reato di guida in stato di ebbrezza)).


La Corte di legittimità ha anche affermato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, deve accertarsi la dipendenza dell'incidente anche dalla condotta di guida del conducente (così Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, Rv. 256209). Inoltre, si è precisato che "provocare" un incidente significa porre in essere una condotta inosservante di regole cautelari, siano esse quelle codificate dal Codice della strada (ossia le norme sulla circolazione stradale), siano esse quelle generali di prudenza, diligenza e perizia, tese in ogni caso a prevenire il verificarsi del sinistro (cfr., in motivazione, Sez. 4 n. 33760 del 17/05/2017, Rv. 270612).


3. Tanto premesso occorre rilevare come la Corte di merito abbia fatto buon governo dei principi che regolano la materia affermando, in modo logico e coerente rispetto alle risultanze processuali rappresentate in sentenza, che il sinistro deve reputarsi conseguenza della grave condizione di ebbrezza del ricorrente, sia in ragione dell'elevato grado del tasso alcolemico rilevato sulla sua persona, sia per le modalità di accadimento dell'incidente (dettagliatamente descritte nelle due sentenze conformi).


Dagli accertamenti effettuati dalla Polizia municipale nell'immediatezza del fatto, la Corte di merito ha tratto gli elementi posti a base del suo convincimento: il tasso alcolemico del ricorrente era elevatissimo (2,98 e 3,25 g/l); le condizioni fisiche apparse al momento dell'accaduto erano compatibili con gli esiti dell'esame alcolimetrico (forte alito vinoso, stato confusionale, equilibrio precario, difficoltà di espressione); la vettura guidata dal M. nelle condizioni fisiche descritte, urtava un veicolo in sosta, sospingendolo contro il pilastro di un portico e, successivamente, effettuava una rotazione a 90 gradi, posizionandosi in modo trasversale rispetto alla carreggiata.


Ebbene, lo stato di grave turbamento accertato e descritto in motivazione, unitamente alla constatazione del grado del tasso alcolemico e delle conseguenze della condotta di guida serbata dal M., devono portare a ritenere perfettamente conforme alle regole della logica la decisione assunta dai giudici di merito.


La evoluzione compiuta dalla vettura condotta dal ricorrente e la forza dell'urto impresso alla vettura tamponata, la quale è stata sospinta verso un pilastro, sono circostanze razionalmente conciliabili con la ritenuta "spinta cinetica" di cui parla la Corte territoriale. Pertanto, che il ricorrente viaggiasse ad una velocità non commisurata alla situazione di tempo e di luogo e che il sinistro sia conseguenza della impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente, chiaramente palesate dalle condizioni fisiche accertate, è il risultato di argomentazioni coerenti ed immuni da vizi logici.


4. L'articolato discorso difensivo sviluppato intorno alla insussistenza dell'aggravante in esame, si fonda essenzialmente su tre principali argomentazioni: l'assenza di contravvenzioni elevate a carico del ricorrente con riferimento alla condotta di guida dallo stesso serbata; la mancanza di prova del nesso causale tra lo stato di alterazione e l'incidente; l'asserita natura congetturale della premessa da cui muove la Corte per sostenere il collegamento tra la condizione di ebbrezza del M. e l'incidente.


Ebbene, il fatto che non siano state elevate specifiche contravvenzioni a carico del ricorrente riconducibili alla violazione degli artt. 140,141 e 142 C.d.S. è elemento non suscettibile di elidere la esistenza dell'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis.


Come si è detto in precedenza, il verificarsi del sinistro da cui dipende la sussistenza dell'aggravante è un fenomeno che implica un urto o un qualunque accadimento che si trasformi in una turbativa per il traffico, da mettersi in relazione con lo stato di alterazione derivante dall'uso di sostanze alcoliche, anche in assenza di una formale contestazione, da parte degli organi di Polizia, della violazione di contravvenzioni al Codice della strada.


L'esistenza di un collegamento tra il verificarsi dell'incidente e lo stato di alterazione del conducente è stato correttamente individuato dalla Corte di merito e congruamente giustificato attraverso il richiamo agli elementi ed alle circostanze del fatto di cui si è detto in precedenza.


La volontaria assunzione della conduzione del veicolo in uno stato di alterazione rende evidente la riferibilità all'imputato della fattispecie violata, anche con riferimento alla contestata aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, che costituisce un eventuale sviluppo prevedibile della guida in stato di ebbrezza.


In conclusione deve ritenersi che la sentenza abbia offerto adeguata risposta alle censure difensive sotto ogni profilo rilevato dalla difesa. Il ricorso, pure a fronte delle esaustive argomentazioni espresse dai Giudici di merito, si sostanzia in una mera riproposizione delle medesime doglianze dedotte innanzi alla Corte d'appello.


5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.


Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2019.


Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2019

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