La massima
In tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, ai fini della prova dello stato di ebbrezza, deve essere motivato adeguatamente il valore scientifico dei risultati dell'alcoltest effettuato alcune ore dopo la condotta di guida incriminata. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna basata su due esami spirometrici, eseguiti tre ore dopo il sinistro per essersi l'imputato allontanato dal luogo dell'incidente, ritenendo che la circostanza che la parabola si fosse presentata ascendente durante l'esecuzione del test, impedisse di attribuire ai rilievi valore scientifico certo circa lo stato di ebbrezza risalente ad ore prima l'effettuazione del controllo, stante il generale andamento crescente della curva metabolica tra i venti e i sessanta minuti dall'assunzione e il successivo andamento decrescente, e ritenendo pertanto necessaria la presenza di altri elementi sintomatici ai fini della configurabilità del reato - Cassazione penale , sez. IV , 06/06/2019 , n. 39725).
Fonte: Ced Cassazione Penale
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La sentenza
Cassazione penale , sez. IV , 06/06/2019 , n. 39725
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 maggio 2018 la Corte di Appello di Genova ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di La Spezia con cui A.G. è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b) C.d.S. per avere circolato a bordo di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a gr. 0,95 g/lt, alla prima rilevazione e gr/l 1,05 alla seconda rilevazione, con l'aggravante di avere provocato un sinistro stradale.
2. La sentenza di secondo grado, richiamata l'accertamento del fatto risultante dalla sentenza di primo grado, ha dato atto che la misurazione alcolimetrica è intervenuta a distanza di circa tre ore dal sinistro, essendosi A. allontanato dal luogo dell'incidente - che aveva provocato il ferimento di sette persone, mentre erano in corso i rilievi tecnici per l'accertamento delle modalità di accadimento. Nonostante l'intervallo temporale la Corte territoriale ha ritenuto provato che al momento del sinistro l'imputato si trovasse in stato di ebbrezza alcolica, visto che dagli esiti del test alcolimetrico emergeva un'alta concentrazione di alcool e che la difesa, secondo la quale egli avrebbe assunto bevande alcoliche dopo il sinistro, durante la cena consumata con il teste G., non era stata opposta agli operanti al momento della verifica spirometrica. Invero, le due precedenti condanne per guida in stato di ebbrezza inducono, secondo il Collegio, a ritenere che egli fosse perfettamente consapevole della necessità di verifica del tasso alcolemico di tutti i conducenti coinvolti nel sinistro. Sicchè l'essersi allontanato per cenare, consumando alcol durante il pasto, avrebbe dovuto indurlo ad informare immediatamente gli agenti prima o subito dopo il test, proprio perchè già incorso nel medesimo reato. Al contrario, una simile circostanza non era stata riferita ed è emersa solo in giudizio, dalle dichiarazioni del teste G., apparendo così non credibile. Essendo tuttavia stata inflitta dal primo giudice una pena illegale in quanto superiore al massimo edittale, il giudice di seconda cura ha ridotto la sanzione mantenendola nel massimo edittale e cioè in anni uno di arresto ed Euro 1.600,00 di multa.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, A.G., affidandolo ad un unico motivo, con cui censura la sentenza, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per manifesta illogicità per avere la Corte territoriale, erroneamente ritenuto raggiunta la prova dell'assunzione di alcolici in misura oltrepassante il limite di legge da parte in occasione del sinistro. Osserva che le prove alcolimetriche, effettuate solo tre ore dopo, non sorreggevano la ricostruzione posto che A. ha chiarito di avere bevuto una sostanze alcoliche successivamente al sinistro, durante la cena. Rileva che su questo punto la motivazione appare fondata su argomenti inconferenti quali il riferimento alle precedenti condanne per il medesimo reato ed il non avere dichiarato agli accertatori di avere bevuto alcolici dopo il sinistro, nell'immediatezza del test. Deduce che la motivazione contraddice la regola scientifica secondo la quale il picco dell'alcool nel sangue si rileva tra i venti ed i sessanta minuti dopo l'assunzione, fino a quando la curva ha un andamento ascendente, mentre successivamente il tasso degrada. Ed infatti, la Corte ritiene compatibile con lo stato di ebbrezza al momento del sinistro l'esito dell'alcoltest, effettuato tre ore dopo l'incidente, benchè il medesimo avesse un andamento ascendente misurando alla prima prova gr/l 0,95 ed alla seconda prova gr/l 1,05, da ciò persino deducendo un gravissimo stato di ebbrezza alcolica allorquando l'imputato si trovava alla guida, così ponendosi in aperto contrasto con le conoscenze tecniche. E tutto ciò in assenza sinanco della descrizione della sintomatologia tipica che accompagna l'assunzione di alcool qualora siano oltrepassati i valori soglia della lett. b), con la conseguenza dell'impossibilità di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio che la condotta di A. sia punibile ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b). Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto.
2. Il vizio di motivazione di cui ci si duole involge l'accertamento dello stato di ebbrezza quando i rilievi spirometrici vengano effettuati dopo un rilevante spazio temporale dal momento del sinistro, nel quale il conducente del veicolo è stato coinvolto.
3. Nel caso di specie è pacifico che il test alcolimetrico sia stato effettuato dopo quattro ore (o tre, la sentenza reca un dato contraddittorio indicando a pag. 2, un dato ed a pag. 3 un dato differente) dal momento dell'intervento delle Forze dell'ordine sul sinistro nel quale l'imputato era rimasto coinvolto, quando gli operanti si recarono presso il domicilio. Parimenti è certo che la positività dell'esame spirometrico, con un andamento ascendente, essendo la prima misurazione pari a gr/l 0,95 e la seconda pari a gr/l. 1,05 e che A. non indicò, all'atto dell'accertamento del tasso alcolico, di avere assunto alcool dopo il sinistro e prima del test.
4. La motivazione tiene conto di tutti questi fatti, ma tralascia di affrontare la questione posta con il gravame circa l'andamento degli esiti dell'alcoltest che dimostrano un tasso alcolemico in salita (il secondo test mostra un risultato superiore al primo) ancorchè si contestasse un'assunzione di bevande alcoliche intervenuta almeno tre ore prima. Il rilievo dell'incremento della dose ematica di alcool a quella di distanza di tempo dall'ultima possibile assunzione è, infatti, ritenuto dal ricorrente incompatibile con la regola scientifica, espressa dalla curva di Widmark, cui pure i giudici fanno riferimento, al fine di giustificarne la compatibilità con la ricostruzione assunta.
5. Ora, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che "le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota "curva di Widmark" - secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo - variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione" (cfr. Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017; Sez. 4, n. 45211 del 13/09/2018, non massimate).
6. Si è detto, altresì, che "il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico rende necessario, verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e c), la presenza di altri elementi indiziari. (In applicazione del principio la Corte ha negato la necessità di ulteriori elementi indiziari, essendo decorsa appena mezz'ora tra la condotta contestata e l'esecuzione dell'alcoltest)" (Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014 - dep. 17/11/2014, Ciminari, Rv. 261573; in altre occasioni si è ritenuto logico sostenere che un lasso di tempo di circa mezz'ora non condizioni la validità del rilevamento mediante alcoltest: Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014, Pittiani, Rv. 259694; Sez. 4, n. 21991 del 28/11/2012, dep. 2013, Ghio, Rv. 256191).
7. Nondimeno, è evidente che la considerazione dell'elemento probatorio inerente l'effettuazione dei controlli spirometrici, svolti dopo un lungo lasso temporale rispetto al momento dell'assunzione, impedisce di attribuire a quei rilievi valore scientifico certo circa lo stato di ebbrezza risalente ad un momento di ore precedente quello dell'effettuazione del controllo, qualora la parabola si presenti ancora ascendente durante l'esecuzione del test.
8. La motivazione posta a sostegno della conferma della pronuncia di condanna in primo grado si fonda, dunque, su argomentazioni che presentano salti logici. Da un lato, infatti, essa non affronta la questione posta con l'atto di appello della compatibilità dei risultati strumentali appena descritti con l'assunzione di alcool a rilevante distanza di tempo, dall'altro, ricerca la conferma dello stato di ebbrezza alcolica al momento del sinistro in circostanze inidonee a dimostrarne la sussistenza, quali le precedenti condanne per il medesimo reato, ed il non avere immediatamente reso noto agli operanti, all'atto dell'effettuazione del test, di avere nuovamente assunto alcool. Si tratta di elementi, nondimeno, che se possono indurre dei sospetti, non elidono l'assenza di valido accertamento dello stato di ebbrezza al momento del sinistro, non potendo, in un caso come quello di specie, affermarsi la necessità di offrire prova contraria da parte dell'imputato (cfr. In tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532), avuto riguardo al fatto che per pretendere l'adempimento di un simile onere occorre che l'espressione della soggettiva dinamica metabolica della curva alcolemica rispetto al momento di assunzione della sostanza alcolica - tanto più in assenza di adeguati riferimenti al momento esatto di tale assunzione - rientri nella compatibilità con l'andamento discendente della curva, rispetto all'ultimo atto di guida collocato, a distanza di ore dal test.
9. Tenuto in considerazione l'altro principio già affermato ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, secondo cui "detto stato può essere desunto, anche nella vigenza del sopravvenuto regime sanzionatorio, da elementi sintomatici: peraltro, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell'affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori sarà il più delle volte da circoscriversi alla sola fattispecie meno grave. (Sez. 6, Sentenza n. 16480 del 21/02/2017 Sez. 4, n. 43017 del 12/10/2011 - dep. 22/11/2011, P.G. in proc. Rizzo, Rv. 25100401) e rilevato che non può procedersi a siffatta valutazione in sede di legittimità, la sentenza va annullata con rinvio alla Corte di Appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019