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IL CASO DI STUDIO: Evasione IVA, imputato assolto perché il fatto non sussiste.



Il caso di studio riguarda un processo per il reato di cui all'art. art. 8 D.Lvo. nr. 74/2000 celebrato dinanzi al Tribunale di Frosinone contro diversi imputati, conclusosi con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste per uno degli imputati e di non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti degli altri.

CASO DI STUDIO: Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, assoluzione parziale.

Indice:


IL CASO

Capo di imputazione:

PE. An.

A) del reato di cui all'v, perché - in qualità di amministratore della "Cooperativa Sociale St. (...)" di (omissis), via (omissis), nr. (omissis), P.IVA nr. (omissis), al fine di consentire allo studio professionale di geometra "OR. Gi.", l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva negli anni 2011 e 2012, le seguenti fatture per operazioni inesistenti :

FAT.N 8 DATA 30.06.201 IMPONIB 4.000,00 IVA 800,00 tipo Spese pubblicitarie;

FAT.N 9 DATA 20.7.201 IMPONIB 2.000,00 IVA 400,00 tipo Spese pubblicitarie;

FAT.N10 DATA 20.8.201 IMPONIB 2.000,00 IVA 200,00 Tipo Spese pubblicitarie;

FAT.N 11 DATA 30.8.201 IMPONIB 2.800,00 IVA 560,00 Tipo Affitto automezzo;

FAT.N 12 DATA 30.08.201 IMPONIB 2.000,00 IVA 400,00 Tipo Spese pubblicitarie;

TOTALE IMPONIB 12.800,00

TOTALE IVA 2.360,00

FAT.N 12 DATA 18.12.20 IMPONIB 3.500,00 IVA 735,00 Tipo Affitto automezzo

TOTALE IMPONIB 3.500,00

TOTALE IVA 735,00

In (omissis), negli anni 2011 e 2012.


TA. Lu.

B) del reato di cui all'art. 8 D. Lvo. nr. 74 / 2000, perché - in qualità di amministratore della "Im. 20. s.r.l." (come da correzione all'udienza preliminare del 22.4.2016), al fine di consentire allo studio professionale di geometra "OR. Gi.", l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva nell'anno 2011, le seguenti fatture per operazioni inesistenti:

FAT. 1 DATA 30.7.201 IMPONIBILI 3.500,00IVA 700,00 Tipo Ristrutturazione;

FAT.3DATA30.8.201 IMPONIBILI 3.500,00 IVA 700,00 Tipo Ristrutturazione;

TOTAL IMPONIBIL 7.000 00

TOTAL IVA 1.400 00

In (omissis), negli anni 2011 e 2012.


OR. Gi.

C) del reato di cui agli artt. 81 c.p. e nr. 2 D. Lvo. nr. 74/2000,

perché, con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in qualità di titolare dello studio professionale di geometra "OR. Gi." - al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per l'anno d'imposta 2011 e 2012, avvalendosi delle fatture, meglio indicate nei capi che precedono risultate relative ad operazioni inesistenti-indicava nella dichiarazione annuale relativa:

a) anno d'imposta 2011, elementi passivi fittizi, pari a 19.800,00 Euro di imponibile indeducibile oltre a 3.760,00 Euro di IVA;

b) anno d'imposta 2012, elementi passivi fittizi pari a 7.000,00 Euro di imponibile indeducibile oltre a 1.400,00 Euro di IVA.

In (omissis) ed altrove, nell'anno 2011-2012.


Decisione: Imputato assolto perché il fatto non sussiste.

Il Tribunale ha affermato che, in tema di reati tributari, l'aver svolto attività lavorativa con una ditta individuale per la quale non era necessaria né la sede operativa né la presenza di dipendenti, costituisce valida ricostruzione alternativa a quella fatta dall'accusa in ordine al reato di evasione iva , escludendo così di fatto la responsabilità penale dell'imputato per i predetto reato.


IL TESTO DELLA SENTENZA

Tribunale , Frosinone , 28/07/2022 , n. 1394

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

A seguito di decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP in 22.04.2016, si procedeva nei confronti di OR. Gi., PE. An. e TA. Lu., in epigrafe generalizzati, chiamandoli a rispondere del reato sopra rubricato. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 18 novembre 2016 la causa giungeva dinanzi ad altro giudice che, rilevata la mancata notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato PE. An., ne rinviava la trattazione all'udienza del 20 ottobre 2017. In tale data, dichiarato aperto il dibattimento e ammesse le prove richieste dalle parti, veniva ascoltato il teste FU. Al., mentre la successiva udienza del 23 febbraio 2018 veniva rinviata in ragione dell'adesione della difesa all'astensione proclamata dall'Organismo congressuale forense con delibera del 12.01.2018. Le successive udienze del 4 maggio 2018 e del 7 dicembre 2018 venivano, invece, rinviate dal GOP chiamato a sostituire il giudice titolare del presente procedimento. All'udienza del 21 giugno 2019 la causa giungeva dinanzi alla scrivente che, preso atto della diversità dell'organo giudicante, procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. L'udienza del 20 marzo 2020, invece, veniva differita d'ufficio in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 all'udienza del 24 luglio 2020 ove l'imputato OR. Gi. si sottoponeva all'esame delle parti, con acquisizione della relativa documentazione. La successiva udienza del 4 dicembre 2020 subiva un rinvio come da protocollo organizzativo a quella del 14 maggio 2021, anch'essa differita per assenza dei testi autorizzati. Invece, l'udienza del 5 novembre 2021 veniva rinviata per legittimo impedimento dell'imputato TA., con sospensione della prescrizione ex lege. Quindi, alla successiva udienza del 18 febbraio 2022 l'imputato TA. Lu. si sottoponeva all'esame, mentre, all'udienza del 1° luglio 2022, escusso il teste GE. Si., preso atto della rinuncia della difesa ai testi residui, di cui veniva revocata l'ordinanza ammissiva, la causa veniva discussa, con le conclusioni in epigrafe riportate, e decisa con la presente sentenza.


Deve preliminarmente prendersi atto dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione in relazione a tutti i reati contestati ad eccezione di quello contestato sub C.b.).


È noto, infatti, come il momento perfezionativo delle due diverse fattispecie contestate nel presente procedimento, ovvero quello di utilizzazione di fatture emesse per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) e quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) coincide, rispettivamente, con la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione e con l'emissione della fattura asseritamente riferita ad operazioni inesistenti.


Quanto alle fattispecie contestate sub A) e B), rispettivamente a PE. An. e TA. Lu., relative per l'appunto all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, deve essere preliminarmente rilevato che non può operare l'elevazione del termine di prescrizione introdotto con la modifica dell'art. 17 del d.lgs. 74/00 e ciò in quanto la condotta meno risalente nel tempo si è consumata, a mente d'imputazione, in data antecedente all'entrata in vigore della norma di modifica (17.9.2011) più sfavorevole ovvero in data 30.8.2011. Pertanto, sommando a tale data il termine massimo di prescrizione pari a sette anni e mezzo, si perviene alla data del 29 febbraio 2019 cui, anche sommando le cause sospensive verificatesi nel corso del giudizio e pari a giorni 194, si perviene alla data del 14 agosto 2019.


Pertanto, non emergendo dagli atti in maniera evidente l'insussistenza del fatto o che gli imputati non lo abbiano commesso (art. 129, 2° comma, c.p.p.), non resta che pronunziare la declaratoria di non doversi procedere perché i reati contestati sub A) e B) sono estinti per intervenuta prescrizione.


Quanto, invece al reato di cui all'art. 2 D.L.vo 74/00, posto che lo stesso è stato commesso, a mente di imputazione, sia con riferimento all'anno d'imposta 2011 che con riferimento all'anno d'imposta 2012, deve essere subito rilevato che l'elevazione del termine di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 1 bis, D.L.vo 74/00, norma penale più sfavorevole all'imputato, è però applicabile al caso di specie essendo la norma introduttiva della suddetta modifica entrata in vigore in data 17 settembre 2011 e, dunque, in data antecedente al momento consumativo dei reati contestati coincidente con la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione (29.9.2011).


Ebbene, ciò posto, il termine massimo di prescrizione di dieci anni dalla consumazione del reato è decorso solo con riferimento alla condotta contestata sub C.a) e non anche con riferimento alla condotta contestata sub C.b. di cui si dirà in appresso e per cui il termine di prescrizione è destinato a spirare in data 1.10.2022 (cui vanno aggiunte le cause sospensive). Invero, quanto alla condotta contestata sub C.a), anche considerando le cause sospensive verificatesi nel corso del giudizio, pari a 194 giorni (60+64+74), muovendo dalla data del 29.9.2011 si perviene dapprima alla data del 29.9.2021 e poi alla data del 12 aprile 2022. Pertanto, non emergendo dagli atti in maniera evidente l'insussistenza del fatto o che l'imputato OR. Gi. non lo abbia


commesso (art. 129, 2° comma, c.p.p.), non resta che pronunziare la declaratoria di non doversi procedere perché il reato sub c.a. è estinto per prescrizione.


Quanto, infine, alla condotta contestata all'OR. con riferimento all'utilizzo in dichiarazione (anno 2012) di fatture per operazioni asseritamente inesistenti che gli avrebbero consentito di dedurre elementi passivi fittizi per Euro 7.000 ed Euro 1.400 di IVA, deve osservarsi che l'istruttoria non ha consentito di pervenire ad un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio della sussistenza del reato.


Invero, come emerso dalla deposizione del teste FU. Al., escusso in dibattimento in qualità di appartenente alla Guardia di Finanza di (omissis), il presente procedimento trae origine da una verifica fiscale svolta proprio nei confronti dello studio professionale Or. Gi. di (omissis) con sede in via (omissis). Nell'ambito dell'attività di verifica si rilevava immediatamente la ricorrenza di rapporti economici intercorsi tra lo studio medesimo ed un certo TA. Lu., legale rappresentante della società Im. 20. nonché la cooperativa sociale "St. (...)" con sede in (omissis). Ebbene, con particolare riferimento ai rapporti intercorsi con il TA., il teste ha subito avuto modo di chiarire che si era pervenuti alla ipotesi di inesistenza delle fatture emesse da quest'ultimo in quanto egli in prima persona, sentito nell'immediatezza del fatto, le disconosceva. Inoltre veniva riscontrato che la ditta del TA. non aveva una sede, non aveva presentato le dichiarazioni né aveva personale dipendente. Il teste ha, però, poi aggiunto che avevano anche avuto modo di constatare che la sede dello studio dell'OR., cui si riferivano i lavori di ristrutturazione fatturati, "era nuovo ed esistente".


TA. Lu., sottopostosi all'esame delle parti, ha subito riferito che all'epoca dei fatti lavorava "sotto padrone" e che il fine settimana faceva lavori per conto proprio, motivo per il quale gli "serviva una società". Esibite al TA. le due fatture in contestazione, questi le riconosceva, riferendo di aver svolto personalmente i lavori di ristrutturazione ivi descritti che erano consistiti nel rifacimento dei bagni, del cartongesso e della pittura. Ha poi riferito che i lavori gli erano stati commissionati da una tale Francesca, proprietaria delle mura, e che però egli aveva avuto modo di interfacciarsi anche con l'Or. che si recava settimanalmente sul posto e lo pagava in contanti. Ha poi riferito che la committente gli aveva anche chiesto di emettere le fatture a carico dell'OR., cosa che in effetti faceva e che, alla esibizione delle fatture in sede di verifica da parte della Guardia di Finanza, egli non le riconosceva perché aveva confuso il lavoro in questione con altri lavori svolti nello stesso periodo.


OR. Gi., anch'egli sottopostosi all'esame delle parti, oltre a spiegare la consistenza dei rapporti di sponsorizzazione e di noleggio automezzi pure oggetto di fatturazione in tesi accusatoria inesistente, ha riferito che il proprio studio tecnico si trova a (omissis) in Via (omissis) e che trattasi di un'immobile che, all'epoca, era condotto in locazione da tale Co. Fr.. Ha poi spiegato che nell'anno 2011 era sorta l'esigenza di procedere ad una ristrutturazione interna di questo locale e la proprietaria acconsentiva riservandosi però la scelta dell'appaltatore che cadeva sulla persona di TA. Lu.. Ha poi ribadito che i lavori erano stati effettivamente svolti e che aveva pagato in prima persona l'intero importo ammontante ad Euro 8.400 comprensivo di IVA.


Ora così riepilogata l'istruttoria svolta seppur limitatamente ai lavori di ristrutturazione che sono oggetto delle fatture passive indicate nella dichiarazione riferita all'anno di imposta 2012, per cui non è ancora decorso il termine di prescrizione, deve essere evidenziato come la inesistenza oggettiva delle operazioni svolte non è stata affatto provata. Essa invero è apparsa frutto di un mero ragionamento presuntivo svolto dagli appartenenti alla Guardia di Finanza che, sentiti in dibattimento, hanno spiegato di essersi essenzialmente basati sul disconoscimento del TA. e sull'assenza di sede operativa e dipendenti della Im. 20.. Tuttavia TA. Lu., escusso in dibattimento, ha fornito delle plausibili spiegazioni ad entrambe le circostanze sopra evidenziate chiarendo che all'epoca egli lavorava con una ditta individuale, per la quale non era dunque necessaria né una sede operativa né dei dipendenti (data anche l'entità e il tipo di lavori svolti) e che aveva inizialmente disconosciuto le fatture emesse all'OR. sia perché la committente di fatto era stata la proprietaria dell'immobile, ad egli nota come "Fr.", e sia perché nello stesso periodo aveva svolto anche altri lavori.


A ciò si aggiunga che lo stesso teste FU., chiamato a riferire se avesse potuto constatare l'effettivo svolgimento dei lavori di ristrutturazione fatturati, ha ammesso di essersi recato sul posto e di aver potuto constatare che si trattava di uno studio "nuovo".


Non può dunque ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'accusa, essendo ben possibile e plausibile una spiegazione alternativa a ciascuno degli indizi addotti che, proprio perché non univoci e concordanti, non possono costituire la prova della inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate.


Da tanto deriva l'assenza di prova di uno degli elementi costitutivi del reato contestato che, sia pure ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., impone l'assoluzione di OR. Gi. dal reato a lui ascritto sub C.b.) perché il fatto non sussiste.


P.Q.M.

Visto l'art. 530, II comma, c.p.p. assolve OR. Gi. dal reato a lui ascritto sub C.b) perché il fatto non sussiste.


Visti gli artt. 531 c.p.p. e 157 c.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di PE. An. ,TA. Lu. e OR. Gi. in ordine ai residui reati loro rispettivamente ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione. Motivi in giorni trenta.


Così deciso in Frosinone, il 1° luglio 2022


Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2022

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