Il caso di studio riguarda un processo per il reato di cui all'art. art. 5 D.Lvo. nr. 74/2000 celebrato dinanzi al Tribunale di Bari conclusosi con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Indice:
Motivi della decisione
IL CASO
Capo di imputazione: A. Del delitto di cui agli articoli 5 - 17 D.L.vo 10.03.2000, n. 74, perché DE. NO. FR. quale esercente l'"ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE FINANZIARIA", al fine di evadere l'imposta sui redditi ometteva di presentare, essendovi obbligato, la relativa dichiarazione annuale.
Evadeva così l'IRPEF con riferimento all'anno di imposta 2007 per l'ammontare di Euro 765.914,94 (ammontare superiore alla prevista soglia di Euro 77.468,53).
In (omissis), il (omissis); processo verbale di constatazione del 24 gennaio 2013;
B. Del delitto di cui agli articoli 5 - 17 D.L.vo 10.03.2000, n. 74, perché, nella precitata qualità, al fine di evadere l'imposta sui redditi ometteva di presentare, essendovi obbligato, la relativa dichiarazione annuale.
Evadeva così l'IRPEF con riferimento all'anno di imposta 2008 per l'ammontare di Euro 556.821,25 (ammontare superiore alla prevista soglia di Euro 77.468,53).
In (omissis), il (omissis); processo verbale di constatazione del 24 gennaio 2013;
C. del delitto di cui agli articoli 5 - 17 D.L.vo 10.03.2000, n. 74, perché, nella qualità di cui al capo A dell'imputazione, al fine di evadere l'imposta sui redditi ometteva di presentare, essendovi obbligato, la relativa dichiarazione annuale.
Evadeva così l'URPEF con riferimento all'anno di imposta 2009 per l'ammontare di Euro 1.180.333,35 (ammontare superiore alla prevista soglia di Euro 77.468,53).
In (omissis), il (omissis); processo verbale di constatazione del 24 gennaio 2013:
D. Del delitto di cui agli articoli 5 - 17 D.L.vo 10.03.2000, n. 74, perché, nella qualità di cui al capo A dell'imputazione, al fine di evadere l'imposta sui redditi ometteva di presentare, essendovi obbligato, la relativa dichiarazione annuale.
Evadeva così l'IRPEF con riferimento all'anno di imposta 2010 per l'ammontare di Euro 1.280.043,90 (ammontare superiore alla prevista soglia di Euro 30.000,00).
In (omissis), il (omissis); processo verbale di constatazione del 24 gennaio 2013;
E. Del delitto di cui agli articoli 5 - 17 D.L.vo 10.03.2000, n. 74, perché, nella qualità di cui al capo A dell'imputazione, al fine di evadere l'imposta sui redditi ometteva di presentare, essendovi obbligato, la relativa dichiarazione annuale.
Evadeva così l'IRPEF con riferimento all'anno di imposta 2011 per l'ammontare di Euro 343.526,69 (ammontare superiore alla prevista soglia di Euro 30.000,00).
In (omissis), il (omissis); processo verbale di constatazione del 24 gennaio 2013.
Decisione: Imputato assolto perché il fatto non sussiste.
Il Tribunale ha affermato che, in tema di reati tributari, la mera contestazione di aver conseguito ingenti redditi in via illecita, con conseguente evasione della tassazione, senza che però venga chiarito in che modo siano stati determinati i redditi individuati dagli accertatori, non è idonea e sufficiente a comportare la condanna del prevenuto.
IL TESTO DELLA SENTENZA
Tribunale , Bari , sez. II , 06/06/2022 , n. 2880
Svolgimento del processo
Con decreto del 16.1.2018, il P.M. ha citato a giudizio De. No. Fr. per rispondere dei reati in epigrafe indicati. All'udienza del 7.5.2018, è stato aperto il dibattimento e il Tribunale ha ammesso le prove così come richieste dalle parti. All'udienza del 28.10.2019, è stato disposto un rinvio per notifica del verbale d'udienza all'imputato. All'udienza del 24.2.2020, è stato disposto un ulteriore rinvio per l'esame dei testi della Procura e l'esame dell'imputato. All'udienza del 20.9.2021 è stato disposto un rinvio in attuazione del decreto emesso dai Presidenti della I e II Sezione Penale del Tribunale di Bari finalizzato alla gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19. All'udienza del 30.9.2021, sono stati escussi i testi della Procura. All'udienza del 31.1.2022, udite le conclusioni delle parti, il Tribunale ha disposto un rinvio per repliche. All'udienza del 23.5.2022 è stato disposto un rinvio per mancato deposito della documentazione da parte della Procura. All'udienza del 6.6.2022 il processo è stato definito mediante la seguente sentenza.
Motivi della decisione
All'imputato DE. NO. Fr. è stato contestato il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 perché, in qualità di esercente attività di mediazione finanziaria, al fine di evadere l'imposta sui redditi, aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi con riferimento agli anni d'imposta 2007 (capo A), 2008 (capo B), 2009 (capo C), 2010 (capo D), 2011 (capo E), con evasione dell'Irpef.
In via preliminare dev'essere rilevato che i reati contestati alle lettere A), B), C) e D) si sono estinti per prescrizione.
Con riferimento ai primi tre, il termine di prescrizione applicabile è quello di sette anni e mezzo in ragione della disciplina operativa ratione temporis in quanto i reati si sono tutti consumati anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 138/2011 (che, modificando l'art. 17 d. lgs. 74/2000, ha innalzato di un terzo i termini di prescrizione del reato de quo). Dunque, i tre reati erano tutti già prescritti alla data del 30 giugno 2018.