Il caso di studio riguarda un processo per il reato di cui all'art. art. 5 D.Lvo. nr. 74/2000 celebrato dinanzi al Tribunale di Bari conclusosi con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
Indice:
Motivi della decisione
IL CASO
Capo di imputazione: A. Del delitto di cui agli articoli 5 - 17 D.L.vo 10.03.2000, n. 74, perché DE. NO. FR. quale esercente l'"ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE FINANZIARIA", al fine di evadere l'imposta sui redditi ometteva di presentare, essendovi obbligato, la relativa dichiarazione annuale.
Evadeva così l'IRPEF con riferimento all'anno di imposta 2007 per l'ammontare di Euro 765.914,94 (ammontare superiore alla prevista soglia di Euro 77.468,53).
In (omissis), il (omissis); processo verbale di constatazione del 24 gennaio 2013;
B. Del delitto di cui agli articoli 5 - 17 D.L.vo 10.03.2000, n. 74, perché, nella precitata qualità, al fine di evadere l'imposta sui redditi ometteva di presentare, essendovi obbligato, la relativa dichiarazione annuale.
Evadeva così l'IRPEF con riferimento all'anno di imposta 2008 per l'ammontare di Euro 556.821,25 (ammontare superiore alla prevista soglia di Euro 77.468,53).
In (omissis), il (omissis); processo verbale di constatazione del 24 gennaio 2013;
C. del delitto di cui agli articoli 5 - 17 D.L.vo 10.03.2000, n. 74, perché, nella qualità di cui al capo A dell'imputazione, al fine di evadere l'imposta sui redditi ometteva di presentare, essendovi obbligato, la relativa dichiarazione annuale.
Evadeva così l'URPEF con riferimento all'anno di imposta 2009 per l'ammontare di Euro 1.180.333,35 (ammontare superiore alla prevista soglia di Euro 77.468,53).
In (omissis), il (omissis); processo verbale di constatazione del 24 gennaio 2013:
D. Del delitto di cui agli articoli 5 - 17 D.L.vo 10.03.2000, n. 74, perché, nella qualità di cui al capo A dell'imputazione, al fine di evadere l'imposta sui redditi ometteva di presentare, essendovi obbligato, la relativa dichiarazione annuale.
Evadeva così l'IRPEF con riferimento all'anno di imposta 2010 per l'ammontare di Euro 1.280.043,90 (ammontare superiore alla prevista soglia di Euro 30.000,00).
In (omissis), il (omissis); processo verbale di constatazione del 24 gennaio 2013;
E. Del delitto di cui agli articoli 5 - 17 D.L.vo 10.03.2000, n. 74, perché, nella qualità di cui al capo A dell'imputazione, al fine di evadere l'imposta sui redditi ometteva di presentare, essendovi obbligato, la relativa dichiarazione annuale.
Evadeva così l'IRPEF con riferimento all'anno di imposta 2011 per l'ammontare di Euro 343.526,69 (ammontare superiore alla prevista soglia di Euro 30.000,00).
In (omissis), il (omissis); processo verbale di constatazione del 24 gennaio 2013.
Decisione: Imputato assolto perché il fatto non sussiste.
Il Tribunale ha affermato che, in tema di reati tributari, la mera contestazione di aver conseguito ingenti redditi in via illecita, con conseguente evasione della tassazione, senza che però venga chiarito in che modo siano stati determinati i redditi individuati dagli accertatori, non è idonea e sufficiente a comportare la condanna del prevenuto.
IL TESTO DELLA SENTENZA
Tribunale , Bari , sez. II , 06/06/2022 , n. 2880
Svolgimento del processo
Con decreto del 16.1.2018, il P.M. ha citato a giudizio De. No. Fr. per rispondere dei reati in epigrafe indicati. All'udienza del 7.5.2018, è stato aperto il dibattimento e il Tribunale ha ammesso le prove così come richieste dalle parti. All'udienza del 28.10.2019, è stato disposto un rinvio per notifica del verbale d'udienza all'imputato. All'udienza del 24.2.2020, è stato disposto un ulteriore rinvio per l'esame dei testi della Procura e l'esame dell'imputato. All'udienza del 20.9.2021 è stato disposto un rinvio in attuazione del decreto emesso dai Presidenti della I e II Sezione Penale del Tribunale di Bari finalizzato alla gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19. All'udienza del 30.9.2021, sono stati escussi i testi della Procura. All'udienza del 31.1.2022, udite le conclusioni delle parti, il Tribunale ha disposto un rinvio per repliche. All'udienza del 23.5.2022 è stato disposto un rinvio per mancato deposito della documentazione da parte della Procura. All'udienza del 6.6.2022 il processo è stato definito mediante la seguente sentenza.
Motivi della decisione
All'imputato DE. NO. Fr. è stato contestato il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 perché, in qualità di esercente attività di mediazione finanziaria, al fine di evadere l'imposta sui redditi, aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi con riferimento agli anni d'imposta 2007 (capo A), 2008 (capo B), 2009 (capo C), 2010 (capo D), 2011 (capo E), con evasione dell'Irpef.
In via preliminare dev'essere rilevato che i reati contestati alle lettere A), B), C) e D) si sono estinti per prescrizione.
Con riferimento ai primi tre, il termine di prescrizione applicabile è quello di sette anni e mezzo in ragione della disciplina operativa ratione temporis in quanto i reati si sono tutti consumati anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 138/2011 (che, modificando l'art. 17 d. lgs. 74/2000, ha innalzato di un terzo i termini di prescrizione del reato de quo). Dunque, i tre reati erano tutti già prescritti alla data del 30 giugno 2018.
Con riferimento, poi, al reato di cui alla lettera D), esso si prescrive nel termine massimo di dieci anni. Dunque, tenuto conto dei 100 giorni di sospensione di cui al d.l. n. 73 del 22.6.2018, si è prescritto in data 9 aprile 2022.
Con specifico riferimento alla lettera E) del capo d'imputazione, va rilevato che all'imputato è stato contestato di aver evaso l'Irpef, con riferimento all'anno di imposta 2011, per un ammontare complessivo pari ad Euro 343.526,69.
Va evidenziato quanto riferito sul punto dal teste escusso, il Luogotenente Ca. Gi., appartenente al nucleo operativo della guardia di finanza di (omissis), in merito alla verifica fiscale condotta nei confronti di De. No. Fr. a seguito della segnalazione dello svolgimento, da parte di quest'ultimo, di un'attività illecita di intermediazione finanziaria avente ad oggetto la raccolta, attraverso bonifici ed assegni che venivano accreditati sul suo conto corrente e su quelli della moglie (Am. An.) e della madre (De. No. Ma.), di risparmi di numerosi soggetti.
Dagli accertamenti svolti era emerso che l'imputato non era titolare di partita IVA e, pertanto, aveva dichiarato unicamente i redditi dei fabbricati da lui posseduti e non anche i redditi derivanti da tale attività che svolgeva illecitamente, senza neppure avere una sede legale. Raccoglieva dalle persone risparmi con la promessa di restituirli e li accreditava sui predetti conti. Per tali ragioni era stato denunciato per truffa, falsità in scrittura privata e attività abusiva. Dunque, era un evasore totale.
Con particolare riferimento all'anno 2011 d'imposta, la Guardia di finanza aveva calcolato un imponibile pari a Euro 814.783, la cui tassazione dava un'imposta evasa pari a Euro 343.526,60. L'imponibile era stato calcolato sommando tutti i bonifici eseguiti sui conti correnti.
Il teste Ch. Fr. Pa., all'epoca dei fatti direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di (omissis), ha dichiarato che erano stati emessi avvisi di accertamento, nei riguardi del prevenuto, riguardanti il periodo di tempo intercorrente tra l'anno 2006 e l'anno 2011, sulla base dei verbali di constatazione della Guardia di Finanza, afferenti all'attività illecita svolta da quest'ultimo e tenuto conto dell'art. 6 Testo Unico delle imposte sui redditi in combinato disposto con l'art. 4 L. 537/1993, che consente l'accertamento fiscale anche dei redditi derivanti da proventi illeciti.
Sebbene l'imputato avesse presentato istanza di accertamento con adesione, si era ugualmente proceduto con l'iscrizione a ruolo, in ragione del fatto che la stessa era risultata generica e inidonea a dimostrare l'avvenuta restituzione degli importi.
Ciò chiarito sul piano del fatto, le circostanze accertate in dibattimento non consentono di ritenere dimostrata la consumazione del reato da parte dell'imputato.
Certamente è stato accertato che, sulla base delle verifiche condotte dalla Guardia di finanza, l'Agenzia delle entrate aveva contestato all'imputato di aver conseguito in via illecita redditi per un ammontare pari a Euro 814.783, la cui tassazione dava un'imposta evasa pari a Euro 343.526,60.
Sennonché non è stato chiarito come siano stati concretamente determinati i predetti redditi.
Nel processo verbale di constatazione si legge che la Guardia di finanza aveva verificato che molte persone avevano consegnato somme di denaro all'imputato; le somme erano transitate sui conti correnti intestati alla moglie e alla madre. L'imputato, tuttavia, aveva utilizzato il denaro per i propri fini personali e, solo in parte, aveva restituito agli investitori le rendite.
Nel predetto documento, dunque, si dà atto dell'ammontare degli accreditamenti, con riferimento ai diversi anni d'imposta. Riguardo all'anno 2011, sul conto corrente n. (omissis), intestato a Am. An. e De. No. Fr., acceso presso (omissis) filiale (omissis) di (omissis), Euro 564.783,00; sul conto corrente n. (omissis), rinumerato, in data (omissis), nel c/c n. (omissis) (accesso preso (omissis), filiale di (omissis)), intestato all'imputato e Am. An. (moglie), erano state registrate n. 83 operazioni eseguite, per un importo pari ad Euro 573.176,81 (cfr. all. 18, verbale constatazione); sul conto corrente online n. (omissis), intestato a De. No. Fr. (acceso presso la (omissis)), erano state registrate n. 32 operazioni eseguite, per un importo pari ad Euro 183.579,66 (cfr. all. 20, verbale constatazione).
Sennonché non sono stati specificati i criteri impiegati per la determinazione dei predetti redditi né si è dato conto delle verifiche svolte per accertare che le somme accertate fossero provento dell'attività di investimento illecitamente posta in essere dall'imputato.
Piuttosto, si legge nell'atto che il calcolo dei redditi sopra esposto era stato frutto delle risultanze emerse dall'esame della documentazione afferente il procedimento penale n. 10666/11, nell'ambito del quale all'imputato era stata contestata l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, acquisendo con artifici e raggiri nei confronti dei propri clienti proventi da attività illecita per Euro 814.783,00.
Anche i testi escussi non hanno riferito nulla specificamente sul punto.
Il teste Ca. Gi., interrogato specificamente dal P.m. in merito a tali profili, ha riferito che l'indagine nei confronti dell'imputato era stata suddivisa in due tronconi, da un lato vi erano stati gli accertamenti relativi ai reati commessi nei confronti dei risparmiatori, tra cui l'esercizio abusivo dell'attività illecita, dall'altro vi era stata la verifica fiscale condotta da lui. Così egli non era in grado di specificare nulla in merito ai singoli bonifici accreditati sui conti correnti poiché gli importi erano stati loro comunicati da coloro che avevano svolto la predetta attività. Dunque, a domanda del P.m., su come fosse stato stabilito che le somme accertate fossero state conferite all'imputato a fini di investimento, egli si è limitato a dichiarare che gli importi erano stati loro indicati dai colleghi. Nulla era in grado di riferire circa le attività di osservazione eventualmente poste in essere in corso d'indagine; loro si erano limitati a conteggiare l'imposta evasa tassando i proventi. Neppure era in grado di indicare i nominativi di coloro che avevano svolto l'indagine. Il teste Me. Lo., appartenente al Nucleo di Polizia Economico e finanziaria di Bari, Guardia di finanza, a domanda della difesa, ha dichiarato di non ricordare i nominativi di coloro che avevano svolto l'attività propedeutica a quella fiscale.
È evidente che, nel processo, non sono stati acquisiti elementi certi idonei a illustrare le modalità con le quali era stato determinato il reddito riferibile all'imputato.
Al contempo, dev'essere evidenziata l'assenza di qualsivoglia attività d'indagine relativa ai redditi effettivamente conseguiti dal De. No. in conseguenza dell'attività illecita contestata: a prescindere dalle somme a lui accreditate da parte dei risparmiatori, costituenti la base di calcolo posta a fondamento della contestazione amministrativa, non è stato verificato in concreto quale sia stato il guadagno dell'attività illecita e, quindi, il reddito a lui riferibile.
In assenza di dati di fatto certi in merito a tale profilo, presupposto indispensabile anche nell'ottica di determinare la correttezza del criterio di calcolo dell'imposta evasa, si deve ritenere che non sia stata provata con certezza la consumazione del reato da parte dell'imputato. Egli, pertanto, dev'essere assolto ex art. 530 cpv. c.p.p. in quanto il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Visto l'art. 529 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di De. No. Fr. per i reati a lui ascritti alle lettere A), B), C) e D) del capo d'imputazione in quanto estinti per intervenuta prescrizione.
Visto l'art. 530 cpv. c.p.p., assolve De. No. Fr. dal reato ascritto alla lettera E) del capo d'imputazione in quanto il fatto non sussiste.
Così deciso in Bari, il 6 giugno 2022
Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2022