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IL CASO DI STUDIO: Occultamento scritture contabili, imputato assolto perché il fatto non sussiste.

Il caso di studio riguarda un processo per i reati di cui agli artt. 5 e 10 D.Lvo. nr. 74/2000 celebrato dinanzi al Tribunale di Vicenza conclusosi con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Omessa dichiarazione dei redditi, imputato assolto perché il fatto non sussistee

Indice:


IL CASO

Capo di imputazione: A) Art. 5 d.lgs. 74/2000 perché, in qualità di amministratore unico e rappresentante legale della "T. IN. s.r.l.", al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava, essendovi obbligata, le dichiarazioni relative a dette imposte per l'anno 2015 per ammontare IRES pari a 218.429,79 e IVA 175.469,00.

In (omissis), il 29.12.2016.

B) Art. 10 d. lgs. 74/2000 perché, in qualità di amministratore unico e rappresentante legale della "T. IN. s.r.l.", al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava o comunque distruggeva scritture contabili e documenti di cui è obbligatoria la conservazione (fatture di vendita n. 75, 79, 80, 82, 83 del 2015) in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari.

In (omissis), il 17.08.2017.


Decisione: Imputato assolto perché il fatto non sussiste.

Il Tribunale ha affermato che ai fini dell'integrazione della fattispecie in esame non è nemmeno sufficiente la sola violazione dell'obbligo di presentare le imposte, così come non lo è una semplice culpa in vigilando rispetto all'attività del professionista incaricato, richiedendo la norma il dolo specifico di evasione e, quindi, la sussistenza di "elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.



IL TESTO DELLA SENTENZA

Tribunale Vicenza, 19/04/2022, (ud. 15/02/2022, dep. 19/04/2022), n.177

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Svolgimento del processo.


Con decreto del 7.12.2018 DA. SO. Ma., in qualità di legale rappresentante della società T. In., veniva rinviata a giudizio per rispondere dei delitti di cui all'art. 5 D. L. vo. 74/2000, commesso il 29.12.2016, relativamente all'anno di imposta 2015, e all'art. 10 D. L. vo. 74/2000, accertato il 17.8.2017.


All'udienza del 22.2.2019, veniva dichiarata l'assenza dell'imputata ed erano ammesse le prove, con limitazione a quattro dei testi di cui alla lista depositata dalla difesa. Il Tribunale rinviava per l'istruttoria al 20.3.2020, udienza che tuttavia veniva differita, ai sensi dell'art. 83 D.L. 18/20, in ragione dell'emergenza pandemica in atto, con sospensione dei termini di prescrizione come per legge.


All'udienza del 4.12.2020, intervenuto il mutamento del giudice, in forza di riassegnazione del procedimento, stabilita con provvedimento del Presidente di Sezione, datato 28.9.2020, le parti rinnovavano le proprie istanze istruttorie, riportandosi a quelle già formulate, e si procedeva all'audizione del testimone del Pubblico Ministero, M.llo Fr. Ca. Co.


La difesa insisteva per sentire tre dei quattro testimoni ammessi, con rinuncia al quarto.


Il Tribunale, pertanto, rinviava per l'esame dell'imputata e dei testimoni della difesa all'udienza del 20.4.2021, quando venivano escussi i testi Ma. Mo. e Cr. Ch.


Quest'ultimo, avvisato della facoltà di astenersi dal rispondere, in quanto compagno convivente dell'imputata, decideva di non avvalersene. Alla medesima udienza l'imputata rendeva spontanee dichiarazioni e veniva disposto un rinvio all'8.10.2021 per assumere la testimonianza di Be. Or.


All'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Tribunale disponeva la citazione, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., di Ri. Va., curatrice fallimentare della società T. In. s.r.l. e rinviava all'udienza del 15.2.2022 per l'audizione della teste e la discussione.