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Gratuito patrocinio: che cos'è e quali sono i requisiti per ottenerlo nel processo penale

Cos'è il gratuito patrocinio, come si ottiene, quali sono i requisiti: Una guida rapida ed aggiornata delle norme relative all'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

Gratuito patrocinio: che cos'è e quali sono i requisiti per ottenerlo nel processo penale

 

Indice:




1. Che cos’è il gratuito patrocinio?

Il gratuito patrocinio è lo strumento previsto nel nostro ordinamento per assicurare alle persone in difficoltà economiche il pieno esercizio del diritto di difesa nel processo penale.

Il gratuito patrocinio riconosce all’indagato, all’imputato, alla persona offesa ed al danneggiato dal reato la possibilità di nominare un difensore di fiducia senza sostenere alcun costo o spesa.

Sarà, infatti, direttamente lo Stato a liquidare le somme dovute al difensore per le attività difensive svolte in favore del proprio assistito.


2. Chi può richiederlo?

Il gratuito patrocinio può essere riconosciuto solo a persone che si trovino in condizione di povertà, di indigenza e che abbiano un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore ad 11.369,24 euro.

Nel calcolo vanno considerati in primo luogo: stipendio da lavoro dipendente, pensione e reddito da lavoro autonomo.

Vanno calcolati ai fini del calcolo del reddito utile per conseguire il gratuito patrocinio, inoltre, il reddito di cittadinanza, le indennità d’accompagnamento e le somme ricevute da familiari o conviventi (se continuative).

Ciò detto, va precisato che devono essere considerati, ai fini dell'ammissione al beneficio, i redditi di tutto il nucleo familiare, non solo quelli del coniuge ma anche del convivente di fatto.

In questo caso, però, il limite di reddito previsto dalla normativa (11.369,24 euro) viene aumentato di 1.032,91 euro per ciascuna persona convivente.

Pertanto, ad esempio, se colui che richiede l'ammissione al beneficio convive con una persona, il limite di reddito non sarà più 11.493,82 euro ma 12.526,73 euro.


2.1 Chi non ha diritto al gratuito patrocinio?

Nel processo penale, il gratuito patrocinio non può essere riconosciuto alla persona indagata, imputata o condannata per delitti di evasione fiscale e per chi abbia ricevuto una condanna definitiva, per reati di mafia o per il reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti.


2.2 Il gratuito patrocinio per le vittime di violenza di genere.

Il decreto legge 20 febbraio 2009 n. 11 ("Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori") ha riconosciuto alle vittime di reati di natura sessuale (artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.) e stalking (612 bis c.p.) la possibilità di usufruire del gratuito patrocinio a prescindere dai limiti di reddito previsti dalla disciplina ordinaria.

In altri termini, la persona offesa in relazione ai reati sopra indicati potrà richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio anche se ha un reddito imponibile superiore ad 11.493,82 euro.

Chiaramente, la scelta politica adottata con il decreto antistupro aveva l’obiettivo di rafforzare le tutele nei confronti delle vittime di reati di genere, incentivando la loro costituzione di parte civile nei processi penali.


2.3 Se sono proprietario di una casa posso avere il gratuito patrocinio?

Sì, assolutamente.

Ed invero, la circostanza che il richiedente sia proprietario di una abitazione non è una condizione preclusiva rispetto all’ammissione al gratuito patrocinio.

Come è noto, ogni immobile ha un determinato valore reddituale che viene calcolato principalmente tenendo conto della sua capacità di generare flussi di reddito.

Pertanto, se il reddito complessivo del richiedente, tenuto conto del valore reddituale dell’immobile di sua proprietà, non supera l’importo di € 11.493,82, sussistono le condizioni per la sua ammissione al gratuito patrocinio.


3. In quali procedimenti è ammesso?

In ambito penale, il patrocinio a spese dello Stato è ammesso nei procedimenti penali ordinari (fase delle indagini preliminari, udienza preliminare, processo dinnanzi alla corte di assise, tribunale in composizione collegiale, monocratica e giudice di pace), nel giudizio di appello e nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Il gratuito patrocinio è inoltre ammesso nel procedimento di esecuzione, nel giudizio di revisione e nel procedimento di prevenzione.

Si precisa inoltre che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato vale per ogni grado e per ogni fase e stato del processo e per ogni procedimento incidentale connesso a quello per il quale vi era stata, in origine, l'ammissione al beneficio.


4. Quali documenti servono per ottenere il gratuito patrocinio?

Prima di tutto, chiariamo che non deve essere allegata alla domanda di ammissione la dichiarazione ISEE.

Come si è detto in precedenza, infatti, ai fini dell’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, si deve fare riferimento al reddito imponibile e all'Isee.

Sarà bene quindi procurarsi preliminarmente l'ultima dichiarazione dei redditi, il modello 730, il modello unico, la certificazione unica o il CUD del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare.

Ciò detto, gli ulteriori documenti da presentare al proprio difensore, ai fini del perfezionamento della domanda sono:

  1. certificato di famiglia e di residenza. Al riguardo, si precisa che il documento in argomento, a far data dal 15 novembre 2021, può essere scaricato gratuitamente ed autonomamente, accedendo al portale del Ministero dell'Interno al seguente link. Si rappresenta, altresì, che il certificato di famiglia può essere sostituto da una autocertificazione sottoscritta dal richiedente;

  2. tessera sanitaria del richiedente e dei componenti del nucleo familiare;

  3. documento di identità del richiedente e dei componenti del nucleo familiare.


5. Quando e a chi va presentata la domanda?

La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio può essere presentata in qualsiasi momento successivo all’instaurazione del procedimento penale e produce effetti dalla data di presentazione della domanda dinnanzi alla autorità competente.

La richiesta può essere depositata in udienza o nella cancelleria del magistrato procedente, ed in particolare:

1. nella fase delle indagini preliminari, la richiesta di ammissione va depositata nella cancelleria del giudice delle indagini preliminari;

2. nella fase dibattimentale, al giudice che procede (tribunale monocratico, collegiale o corte di assise);

3. nel giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione, nella cancelleria della corte di appello che ha emesso la sentenza impugnata.

In ultimo, se la persona interessata è detenuta, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio potrà essere depositata anche al direttore del carcere dell’istituto penitenziario in cui il richiedente è recluso.


6. Devo sottoscrivere delle autocertificazioni?

Sì, la persona richiedente deve autocertificare, sotto la propria responsabilità, di essere nelle condizioni di reddito richieste dalla legge, indicando il reddito totale.

Al riguardo, è bene precisare che l’autocertificazione in argomento è un atto molto delicato che può comportare gravissime conseguenze in danno del richiedente, nel caso in cui vengano rese false indicazioni o vengano forniti dati parziali o vi siano delle omissioni.

Ed invero, in questi casi, il richiedente rischia di essere sottoposto ad un procedimento penale per il reato previsto dall’art. 95 del D.P.R. 115/2002 e rischia la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37.


7. Se la domanda non viene accolta, cosa posso fare?

Nel caso in cui l’autorità procedente rigetti l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, il richiedente, entro venti giorni, può ricorrere al presidente del Tribunale o della Corte di Appello, ma il ricorso non sospende in ogni caso l’esecuzione del provvedimento di rigetto.


8. Posso nominare un difensore a mia scelta?

Sì, la persona che intende accedere al gratuito patrocinio può nominare liberamente il proprio difensore di fiducia, a condizione che lo stesso risulti iscritto nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

Per comprendere se il proprio difensore è iscritto basta visitare questo link https://www.consiglionazionaleforense.it/ricerca-avvocati, digitando il suo nominativo nel form di ricerca.

Va in ultimo ricordato che la persona ammessa al gratuito patrocinio può avere un solo difensore di fiducia, pena esclusione del beneficio.


9. Devo sostenere spese extra al difensore?

Assolutamente no.

Il difensore ammesso al gratuito patrocinio viene pagato interamente dallo Stato e pertanto a quest’ultimo non è dovuta alcuna spesa extra, sin dal momento del deposito della domanda.

Ma vi è di più.

Il difensore ammesso al gratuito patrocinio che richieda spese, compensi ed anticipi al proprio assistito commette un grave illecito disciplinare che può comportare per lui l'applicazione di pesanti sanzioni.


10. Il gratuito patrocinio può essere revocato?

Sì, il gratuito patrocinio può essere revocato se nel corso del processo, il reddito imponibile della persona ammessa al beneficio subisca un incremento tale da realizzare uno sforamento del limite di 11.493,82 euro.

Pensiamo, ad esempio, al caso in cui l’imputato successivamente all’ammissione al gratuito patrocinio venga assunto a tempo indeterminato o riceva una cospicua eredità.

Chiaramente, in questi casi il gratuito patrocinio riconosciuto verrà revocato, per insussistenza sopravvenuta delle condizioni di ammissibilità.

 

Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice offre assistenza legale in materia di diritto penale in tutta Italia. La sede principale si trova a Napoli, alla via Francesco Caracciolo n. 10. Se ha bisogno di prenotare un appuntamento, in presenza o nelle nostre sedi, può contattare la segreteria al numero +393922838577 o inviare una mail all'indirizzo info.avvocatodelgiudice@gmail.com.

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