Il favoreggiamento, disciplinato dagli articoli 378 e 379 del Codice Penale italiano, rappresenta un capitolo significativo nell'ambito dei delitti contro l'amministrazione della giustizia.
Questo articolo si propone di esplorare i principali aspetti normativi e giurisprudenziali relativi al favoreggiamento personale e reale, delineando le caratteristiche essenziali di tali reati e analizzando le loro implicazioni giuridiche.
1. Favoreggiamento Personale (Art. 378 C.P.)
Il favoreggiamento personale, ai sensi dell'articolo 378 c.p., si configura quando un individuo, dopo la commissione di un delitto che comporta la pena dell'ergastolo o della reclusione, fornisce aiuto a un'altra persona per eludere le investigazioni delle autorità.
La norma contempla anche la possibilità di punire il favoreggiamento in caso di altri tipi di delitti, con una pena che varia a seconda della gravità del reato.
La dottrina maggioritaria sostiene che il favoreggiamento personale può manifestarsi sia attraverso azioni attive che omissive, comprendendo comportamenti come la reticenza o il rifiuto di fornire informazioni utili alle indagini.
È essenziale sottolineare che il reato richiede il dolo generico, cioè la consapevolezza e la volontà di aiutare il soggetto coinvolto nel delitto presupposto.
La giurisprudenza ha chiarito che sussiste il reato di favoreggiamento personale non solo quando vengono ostacolate le indagini, ma anche quando viene semplicemente turbata l'attività investigativa o di raccolta prove da parte dell'autorità giudiziaria.
Inoltre, si è affermato che la semplice rivelazione del segreto istruttorio non è sufficiente a configurare il reato, è necessario infatti dimostrare un aiuto concreto e diretto al di là dei limiti dell'attività difensiva.
2. Favoreggiamento Reale (Art. 379 C.P.)
Il favoreggiamento reale, previsto dall'articolo 379 c.p., si verifica quando un individuo aiuta un'altra persona ad assicurarsi il prodotto o il profitto di un reato, al di fuori dei casi di concorso di persone.
A differenza del favoreggiamento personale, il favoreggiamento reale si distingue per il suo obiettivo principale: garantire al soggetto coinvolto nel reato l'acquisizione definitiva dei benefici derivanti dall'attività criminale.
La giurisprudenza ha chiarito che la distinzione tra favoreggiamento personale e reale dipende dall'intenzione del soggetto agente, che può essere determinata caso per caso.
Inoltre, è stato stabilito che il favoreggiamento reale non è configurabile nel caso di reati permanenti e ciò in quanto qualsiasi aiuto offerto prima della cessazione dell'azione criminale si risolve in una ipotesi di concorso nel reato.
3. Questioni Giuridiche Affrontate
Una delle principali questioni giuridiche riguardanti il favoreggiamento è la distinzione tra attività difensiva legale e comportamenti che integrano il reato di favoreggiamento.
Gli avvocati, ad esempio, si trovano spesso in situazioni limite tra consulenza legale lecita e condotte che possono essere interpretate come favoreggiamento.
La giurisprudenza ha affermato che l'aiuto fornito dal difensore deve essere strettamente correlato alla difesa tecnica dell'imputato e non oltrepassare i limiti dell'attività difensiva lecita.
Un'altra questione giuridica riguarda la distinzione tra favoreggiamento e ricettazione.
Mentre il favoreggiamento mira a agevolare il soggetto coinvolto nel reato, la ricettazione si concentra sul profitto personale derivante dal reato.
Il giudice deve valutare attentamente l'intenzione predominante dell'agente nell'ambito dell'azione delittuosa.
Fonti:
Codice Penale Italiano
Giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione