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Invasione di terreni o edifici: il reato previsto dall'art. 633 del codice penale


Invasione di terreni o edifici: il reato previsto dall'art. 633 del codice penale

Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di invasione di terreni o edifici previsto e punito dall'art. 633 del codice penale.

Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia.

Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità.

L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni in materia ed ha pubblicato diversi articoli, podcast e note a sentenza.

 

In questo articolo analizziamo l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di di invasione di terreni o edifici previsto dall'art. 633 del codice penale, riportando le principali pronunce ed orientamenti della Suprema Corte di Cassazione.



Art. 633 del codice penale - Invasione di terreni o edifici

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata (4) .
Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.
 

Indice:

1. Che cos'è e come è punito il reato di invasione di terreni o edifici?

4. Cause di giustificazione e non punibilità dell'invasione di terreni o edifici


1. Che cos'è e come è punito il reato di invasione di terreni o edifici?

Il reato di invasione di terreni o edifici è un delitto previsto dall'art. 633 del codice penale e punisce chi invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

Vediamo nel dettaglio, gli elementi che caratterizzano il reato in esame, analizzando le principali massime della giurisprudenza di legittimità e di merito.



2. Scheda reato.

Pena: il reato di invasione di terreni o edifici è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 (nell'ipotesi prevista dal comma 1)- con la reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 (nell'ipotesi prevista dal comma 2).

Procedibilità: il reato di invasione di terreni o edifici è procedibile a querela - è procedibile d'ufficio solo nel caso in cui se il fatto sia commesso da più di cinque persone o se il fatto sia commesso da persona palesemente armata.

Competenza per materia: per il reato di invasione di terreni o edifici è competente il giudice di pace (nell'ipotesi prevista dal primo comma) - il tribunale in composizione monocratica (nelle ipotesi previste dal secondo, terzo comma, ipotesi aggravata ex art. 639-bis o qualora sussistano le aggravanti ex 43 d.lgs. n. 274 del 2000)

Arresto: per il reato di invasione di terreni o edifici non è consentito l'arresto (nell'ipotesi del primo comma); l'arresto è facoltativo (nelle ipotesi previste dal secondo e dal terzo comma)

Fermo: per il reato di invasione di terreni o edifici non è consentito il fermo

Custodia cautelare in carcere: per il reato di invasione di terreni o edifici non è consentita la custodia cautelare in carcere

Udienza preliminare: per il reato di invasione di terreni o edifici non è prevista l'udienza preliminare


3. Quando si configura il reato di invasione di terreni o edifici?

Cassazione penale , sez. VII , 17/05/2022 , n. 27249

Ai fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi pubblici - secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e ss. c.c. , mutuata dal legislatore penale - i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti, e destinati ad uso pubblico quelli che appartengono a privati e detta destinazione abbiano concretamente avuto.


Cassazione penale , sez. II , 27/11/2019 , n. 3436

In tema di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, il versamento all'ente pubblico proprietario dell'immobile dell'indennità di occupazione ovvero il rilascio all'imputato di un certificato di residenza indicante quale luogo d'abitazione l'immobile occupato e l'allaccio delle utenze domestiche non escludono la sussistenza del reato, già perfezionato con l'abusiva introduzione nell'immobile e la destinazione dello stesso a propria stabile occupazione.

Cassazione penale , sez. II , 08/10/2019 , n. 49527

Integra il reato di cui all' art. 633 c.p. la condotta di chi, inizialmente ospitato a titolo di cortesia dall'assegnatario di un immobile di edilizia residenziale pubblica, vi permanga anche dopo l'allontanamento dell'avente diritto, comportandosi come “dominus” o possessore. (In motivazione la Corte ha precisato che la “mera ospitalità” non costituisce un legittimo titolo per l'occupazione dell'immobile).


Cassazione penale , sez. II , 02/10/2019 , n. 46692

Il delitto di invasione di edifici, di cui all' art. 633 c.p. , ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio. (Fattispecie in cui il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione è stato individuato nel momento in cui l'immobile veniva riconsegnato al legittimo proprietario).


Cassazione penale , sez. VI , 28/03/2019 , n. 26234

In tema di invasione di pubblici edifici, l'utilità cui è finalizzata la condotta può essere diretta o indiretta, ed anche solo di ordine morale, sociale o politico, purchè comprenda anche l'utilizzazione del bene, sicchè non integra il reato l'accesso all'edificio che non sia diretto ad instaurare un potere di fatto sull'immobile da parte dell'agente al fine di goderne. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la condanna relativa all'invasione degli uffici comunali da parte di alcuni attivisti, operata al fine di sollecitare l'assegnazione di un alloggio ad un disabile in condizioni di indigenza).


Cassazione penale , sez. II , 27/03/2019 , n. 29657

Nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all' art. 633 c.p. la nozione di invasione non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce arbitrariamente, ossia contra ius in quanto privo del diritto d'accesso, cosicché la conseguente occupazione costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione; nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione.


Cassazione penale , sez. II , 15/03/2019 , n. 19148

Ai fini del dolo specifico richiesto dall' art. 633 c.p. occorrono non soltanto la coscienza e la volontà di invadere l'altrui bene ma anche il fine di occupare l'immobile o di trarne profitto, con la conseguenza che qualora il possesso, esercitato in forza di titoli legittimi, sia pacifico e continuo, manca l'estremo dell'arbitrarietà dell'invasione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna dell'imputata per l'abusiva occupazione di una porzione del fondo altrui mediante realizzazione di manufatti edili, essendo la stessa subentrata nel possesso dell'immobile occupante, a seguito di legittimo acquisto della proprietà, in epoca successiva alla prima realizzazione delle opere, sulle quali aveva effettuato ulteriori lavori).

Cassazione penale , sez. II , 26/02/2019 , n. 10254

Non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta di chi continui a possedere un bene altrui (nella specie demaniale) per essere subentrato nel possesso di esso a un ascendente. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di immobili e di area ricadente nell'alveo di un fiume, pervenuti ai ricorrenti in qualità di eredi).

Cassazione penale , sez. II , 13/02/2019 , n. 16363

Il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p. ha natura permanente, atteso che l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto, sicché è preclusa, sino a quando la permanenza non sia cessata, l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c p. , in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa.


Cassazione penale , sez. II , 30/01/2019 , n. 15874

Non integra il reato di invasione di terreni o edifici la condotta del soggetto che subentra nell'appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, quand'anche il subentro fosse autorizzato in violazione di vincoli imposti all'assegnatario, ciò potrebbe avere rilevanza ai fini amministrativi o civilistici ma non sarebbe sufficiente ad integrare il comportamento sanzionato dall' art. 633 c.p. , che presuppone l'introduzione arbitraria e dall'esterno).


Cassazione penale , sez. II , 04/12/2018 , n. 4393

Il reato di invasione di terreni ed edifici può avere natura istantanea o permanente, a seconda che l'introduzione nel fondo altrui sia seguita da un insediamento istantaneo o si protragga con un'occupazione ininterrotta per un tempo superiore a quello strettamente necessario per integrare il delitto, sicché, in tale ultimo caso, risponde a titolo di concorso, quanto meno morale, colui che, senza aver partecipato all'iniziale invasione, abbia successivamente contribuito a perpetuare la condotta criminosa


Cassazione penale , sez. II , 19/07/2018 , n. 40771

Il delitto di invasione di terreni o edifici, nel caso in cui l'occupazione abusiva si protragga nel tempo, ha natura permanente e cessa soltanto con l'allontanamento dell'occupante o con la sentenza di condanna di primo grado, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione e il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dalla pronunzia di condanna.


Cassazione penale , sez. II , 11/04/2018 , n. 20132

È da ritenersi tempestiva la querela per il reato di invasione di terreni che sia stata proposta durante il periodo in cui si è protratta l'occupazione, dal momento che il reato permanente è flagrante per tutto il tempo in cui se ne protrae la consumazione.


Cassazione penale , sez. II , 19/04/2017 , n. 29710

Il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici, oltre a richiedere la finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto, presuppone la consapevolezza in capo all'agente dell'altruità del bene, influente sulla coscienza dell'illegittimità della condotta.


Cassazione penale , sez. II , 18/04/2017 , n. 25438

Integra il reato di invasione di terreni o edifici soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello “ius escludendi”, secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal “dominus”. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che costituisse una turbativa riconducibile ad uno “spoglio funzionale” – e perciò sussumibile nella previsione di cui all'art. 633 c.p. – la condotta dell'imputato, consistita in reiterati passaggi, con il proprio mezzo agricolo, sul terreno della persona offesa, idonei a menomare apprezzabilmente la facoltà di godimento di quest'ultima e la destinazione del fondo, in considerazione della devastazione delle coltivazioni sul medesimo presenti).


Cassazione penale , sez. II , 20/01/2017 , n. 7911

Il reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 c.p., si consuma nel momento in cui l'occupazione ha inizio, in quanto trattasi di reato istantaneo, pur con effetti permanenti, che deduce ad oggetto della sanzione la condotta di chi, abusivamente, con violenza e senza l'autorizzazione del titolare, invade edifici o terreni al fine di occuparli, senza aver riguardo anche alla condotta successiva di protrazione dell'occupazione. (Nella specie, concernente l'occupazione di un'area demaniale mediante inerti, contestata in relazione ad un periodo successivo a quello per il quale era già intervenuto giudicato di condanna per il medesimo titolo, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata sul presupposto che, onde escludere la preclusione del “ne bis in idem”, dovesse accertarsi se vi fosse stata una nuova occupazione con immissione di altro materiale.).


Cassazione penale , sez. II , 11/11/2016 , n. 53005

Ai fini della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, la nozione di invasione non richiede modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce nell'altrui proprietà contra ius, in quanto privo del diritto di accesso. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva configurato il reato di cui all'art. 633 cod. pen. nell'ipotesi di occupazione di un alloggio di proprietà dello IACP da parte di soggetto non assegnatario dell'alloggio, evidenziando come non avesse alcun rilievo il mancato accertamento dell'azione di spoglio violento in danno dell'avente diritto).

Cassazione penale , sez. II , 28/06/2016 , n. 43120

In tema di reato di invasione di terreni o edifici, per la configurabilità dell'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 633 cod. pen., è necessario che l'azione invasiva sia stata commessa collettivamente, da più persone concorrenti che agiscano riunite e siano presenti simultaneamente sul luogo del delitto per la sua consumazione.


Cassazione penale , sez. II , 04/12/2015 , n. 49101

Non integra il reato di invasione arbitraria di edifici il persistere nell'occupazione di un alloggio IACP, continuando a versare il canone locativo, da parte di soggetto legato da pregresso rapporto di convivenza con l'assegnatario, che abbia ivi la propria residenza, da intendersi quale luogo di volontaria e persistente dimora del soggetto, a prescindere da una corrispondenza di tale situazione di fatto con le relative annotazioni sui registri anagrafici.


Cassazione penale , sez. II , 18/11/2014 , n. 50659

Ai fini della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, il dolo specifico di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto presuppone che la condotta dell'agente sia diretta a realizzare un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del titolare dello ius excludendi e può essere desunto non solo dalla stabile permanenza del soggetto nel terreno o nell'edificio, ma anche da elementi diversi purché univocamente dimostrativi della finalità di dare inizio ad un possesso non meramente transitorio od occasionale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del tentativo del reato di cui all'art. 633 c.p. in relazione a condotta diretta a fare ingresso in un appartamento, in assenza di qualsiasi elemento indicativo della volontà di attuare una permanente occupazione dell'immobile e non, invece, di farne un uso occasionale e momentaneo).


Cassazione penale , sez. V , 12/06/2014 , n. 482

Integra il reato di invasione di edifici, procedibile d'ufficio ex art. 639 bis c.p. la condotta di colui che si introduca abusivamente in un alloggio realizzato dall'istituto autonomo case popolari, considerato che detto alloggio conserva sempre la sua destinazione pubblicistica anche quando ne sia avvenuta la consegna all'assegnatario.


Cassazione penale , sez. II , 03/12/2013 , n. 51754

La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l'invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto.(Fattispecie in cui la detenzione dell'immobile aveva avuto inizio in virtù di regolare concessione).


Cassazione penale , sez. II , 03/07/2013 , n. 43426

In tema di invasione di terreni o edifici, l'elemento soggettivo può essere desunto dalla realizzazione sine titulo di opere a carattere permanente.


Cassazione penale , sez. II , 05/06/2013 , n. 27314

Commette il reato di invasione di terreno il soggetto che, autorizzato dal soggetto che lo detiene in concessione, occupa un terreno demaniale. (In motivazione, la Corte ha evidenziato come non rientra nei poteri del concessionario di un bene demaniale la cessione a terzi).


Cassazione penale , sez. II , 05/03/2013 , n. 15297

La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in quanto la ricorrente aveva occupato una terrazza non aperta al pubblico per un apprezzabile lasso di tempo).


4. Cause di giustificazione e non punibilità dell'invasione di terreni o edifici

Cassazione penale , sez. II , 02/12/2020 , n. 37834

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, in base ai criteri indicati dall' art. 133, comma 1, c.p. , che può prendere in considerazione anche le precarie condizioni economiche dell'agente al momento della commissione del reato qualora incidano sull'intensità del dolo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'assoluzione ai sensi dell' art. 131-bis c.p. dell'imputata che, a causa della grave difficoltà economica in cui versava e dell'esigenza di garantire a sé e ai figli minori una stabile situazione abitativa, aveva occupato abusivamente un alloggio di proprietà dello Iacp che aveva liberato, dopo circa un anno, appena trovato un lavoro).


Cassazione penale , sez. II , 09/10/2020 , n. 35024

Ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata, mentre incombe sulla pubblica accusa l'onere della prova negativa, con la conseguenza che, nel dubbio sull'esistenza dell'esimente, il giudice deve giungere ad una pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ex art. 530, comma 3, c.p.p. (Fattispecie in tema di occupazione di edificio di edilizia popolare, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva escluso la causa di giustificazione dello stato di necessità nonostante le imputate avessero compiutamente e dettagliatamente allegato una situazione di estremo disagio, ed in particolare l'impossibilità di procurarsi altrimenti un alloggio all'indomani dell'esecuzione dello sfratto per morosità dall'alloggio che occupavano in precedenza).


Cassazione penale , sez. II , 30/01/2020 , n. 6739

La parziale riforma, su appello dell'imputato, della sentenza di primo grado, con esclusione della punibilità in relazione ad un apprezzabile periodo temporale del reato permanente in imputazione, comporta la motivata rideterminazione, in forza del divieto della reformatio in peius, della misura della pena in rapporto all'offensività della condotta. (Fattispecie in tema di invasione arbitraria di terreni).


Cassazione penale , sez. II , 30/10/2019 , n. 10694

L'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall' art. 2 Cost. , sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa.


Cassazione penale , sez. II , 26/03/2015 , n. 28067

L'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia.


Cassazione penale , sez. II , 16/01/2015 , n. 9655

In tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza della scriminante, invocata dal ricorrente in ragione dello stato di gravidanza del coniuge e ha, altresì, ritenuto irrilevante la circostanza che il precedente assegnatario dell'immobile lo avesse liberato in favore dell'imputato, spettando tale funzione all'ente pubblico preposto).


Cassazione penale , sez. VI , 05/07/2012 , n. 28115

In tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, cpv., c.p.p.


5. I rapporti con gli altri reati

Cassazione penale , sez. II , 19/09/2018 , n. 50045

Non è configurabile il concorso formale tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose e quello di invasione di terreni ed edifici in quanto, sebbene la condotta possa essere identica, sono incompatibili sia l'elemento psicologico (dolo specifico), che nel delitto di cui all' art. 392 cod. pen. è orientato all'esercizio di un preteso diritto, mentre nel delitto di cui all' art. 633 cod. pen. è finalizzato a occupare e trarre profitto dall'immobile altrui; sia l'elemento materiale, che nel primo delitto, presuppone l'esistenza di un diritto controverso, tutelabile davanti all'autorità giudiziaria, esclusa invece nel delitto di invasione, che presuppone la consapevole assenza di qualsiasi, anche potenziale, controversia sul bene invaso od occupato per la quale ci si possa rivolgere all'autorità giudiziaria.


Cassazione penale , sez. II , 30/05/2017 , n. 31540

La contravvenzione di cui all' art. 1161 c. nav. , abusiva occupazione di spazio demaniale, concorre con il delitto di cui all' art. 633 c.p. , invasione di terreni o edifici, stante la obiettiva diversità degli interessi tutelati e delle condotte illecite previste dalle due norme, consistente nell'introduzione arbitraria e per congruo lasso di tempo in terreni o edifici altrui allo scopo di occuparli e trarne profitto nell'ipotesi di cui all' art. 633 c.p. , e nell'effettiva occupazione del demanio, nell'altra ipotesi.


Cassazione penale , sez. II , 15/04/2015 , n. 17892

L'illecito amministrativo previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (occupazione della sede stradale) non esclude la configurabilità del delitto di cui all'art. 633 cod. pen., trattandosi di norme che agiscono su piani diversi, essendo poste la prima a tutela della sicurezza della circolazione stradale, l'altra a difesa del patrimonio.


Cassazione penale , sez. II , 08/05/2012 , n. 31811

Non vi è rapporto di specialità tra il reato di invasione di terreni ed edifici (art. 633 c.p.) e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 20 del d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (occupazione della sede stradale), essendo diversa l'obbiettività giuridica delle due norme, la prima in quanto posta a tutela del patrimonio, l'altra della sicurezza della circolazione stradale

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