
Indice:
2. Scheda reato
3. Quando si configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare?
4. Cause di giustificazione e non punibilità
5. Esecuzione
6. I rapporti con gli altri reati
1. Che cos'è e come è punito?
Il reato di invasione di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall'art. 570 del codice penale punisce chi, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
Vediamo nel dettaglio, gli elementi che caratterizzano il reato in esame, analizzando le principali massime della giurisprudenza di legittimità e di merito.
2. Scheda reato.
Pena: reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.
Procedibilità: A querela - D'ufficio solo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Competenza per materia: Tribunale monocratico
Competenza per territorio: Giudice del luogo in cui si risiede l'avente diritto ai mezzi di sussistenza.
Udienza preliminare: No
3. Quando si configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare?
Cassazione penale , sez. VI , 27/10/2021 , n. 2382
In tema di reato permanente, il diritto di presentare querela può essere esercitato dall'inizio della permanenza fino alla maturazione del termine di tre mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell'arco della permanenza. (Fattispecie relativa al reato di cui all' art. 570, comma 2, n. 2, c.p. in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso che eccepiva la carenza di querela con riferimento alle condotte successive a quelle inizialmente contestate, oggetto di estensione dell'imputazione ai sensi dell' art. 516 c.p.p. ).
Cassazione penale , sez. VI , 17/02/2021 , n. 14844
Integra il delitto di cui all' art. 570-bis c.p. l'omessa corresponsione dell'assegno divorzile attribuito su domanda congiunta di divorzio dei coniugi, posto che gli effetti relativi ai rapporti economici tra gli stessi, anche se risultanti dagli accordi intervenuti, si producono per mezzo della pronuncia del tribunale, che decide con sentenza all'esito della valutazione dei presupposti di cui all' art. 4 l. 1 dicembre 1970, n. 898
Cassazione penale , sez. VI , 04/02/2021 , n. 13741
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, le ipotesi rispettivamente previste all' art. 570, commi 1 e 2, n. 2, c.p. , configurano due reati autonomi che non sono in rapporto di progressione criminosa, avendo ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità così da richiedere, sul piano processuale, l'apprezzamento di strategie difensive diverse. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza di condanna emessa per violazione degli obblighi di assistenza morale del padre nei confronti del figlio, ritenendo che quest'ultima condotta costituisse un fatto nuovo rispetto alla sola contestazione di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza).