top of page

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: che cos'è il reato previsto dall' art. 570 c.p.


Violazione degli obblighi di assistenza familiare: che cos'è il reato previsto dall' art. 570 c.p.

Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro la famiglia ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto e punito dall'art. 570 del codice penale.

Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia.

Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità.


L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni in materia ed ha pubblicato diversi articoli, podcast e note a sentenza.

 

In questo articolo analizziamo l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall'art. 570 del codice penale, riportando le principali pronunce ed orientamenti della Suprema Corte di Cassazione.


Art. 570 del codice penale - Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico [452, 1432, 146 c.c.], o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale [147, 316 c.c.]o alla qualità di coniuge [143, 146 c.c.], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [o del pupillo] o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; 75 c.c.] di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75 c.c.] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato [per sua colpa] [146, 150, 151 c.c.].
Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120] salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Indice:

3. Quando si configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare?

4. Cause di giustificazione e non punibilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare


1. Che cos'è e come è punita la violazione degli obblighi di assistenza familiare?

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall'art. 570 del codice penale punisce chi, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge.

Il reato è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.



Vediamo nel dettaglio, gli elementi che caratterizzano il reato in esame, analizzando le principali massime della giurisprudenza di legittimità e di merito.


2. Scheda reato.

Pena: reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

Procedibilità: A querela - D'ufficio solo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Competenza per materia: Tribunale monocratico

Competenza per territorio: Giudice del luogo in cui si risiede l'avente diritto ai mezzi di sussistenza.

Udienza preliminare: No

Arresto: non consentito

Fermo: non consentito

Custodia cautelare in carcere: non consentita


3. Quando si configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare?

Cassazione penale , sez. VI , 27/10/2021 , n. 2382

In tema di reato permanente, il diritto di presentare querela può essere esercitato dall'inizio della permanenza fino alla maturazione del termine di tre mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell'arco della permanenza. (Fattispecie relativa al reato di cui all' art. 570, comma 2, n. 2, c.p. in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso che eccepiva la carenza di querela con riferimento alle condotte successive a quelle inizialmente contestate, oggetto di estensione dell'imputazione ai sensi dell' art. 516 c.p.p. ).


Cassazione penale , sez. VI , 17/02/2021 , n. 14844

Integra il delitto di cui all' art. 570-bis c.p. l'omessa corresponsione dell'assegno divorzile attribuito su domanda congiunta di divorzio dei coniugi, posto che gli effetti relativi ai rapporti economici tra gli stessi, anche se risultanti dagli accordi intervenuti, si producono per mezzo della pronuncia del tribunale, che decide con sentenza all'esito della valutazione dei presupposti di cui all' art. 4 l. 1 dicembre 1970, n. 898


Cassazione penale , sez. VI , 04/02/2021 , n. 13741

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, le ipotesi rispettivamente previste all' art. 570, commi 1 e 2, n. 2, c.p. , configurano due reati autonomi che non sono in rapporto di progressione criminosa, avendo ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità così da richiedere, sul piano processuale, l'apprezzamento di strategie difensive diverse. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza di condanna emessa per violazione degli obblighi di assistenza morale del padre nei confronti del figlio, ritenendo che quest'ultima condotta costituisse un fatto nuovo rispetto alla sola contestazione di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza).


Cassazione penale , sez. VI , 19/01/2021 , n. 4677

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il reato di cui all' art. 3 l. 8 febbraio 2006, n. 54 , oggi trasfuso nella fattispecie di cui all' art. 570-bis c.p. , è integrato non dalla mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, ma dalla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicché l'inadempimento costituisce di per sé oggetto del precetto penalmente rilevante, non essendo consentito al soggetto obbligato operarne una riduzione e non essendo necessario verificare se per tale via si sia prodotta o meno la mancanza di mezzi di sussistenza.


Cassazione penale , sez. VI , 04/11/2020 , n. 1879

Integra la fattispecie delittuosa prevista dal comma 2, n. 2 dell' art. 570 c.p. anche l'inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione.


Cassazione penale , sez. VI , 30/09/2020 , n. 36205

In tema di reati contro la famiglia, l' art. 3 l. 8 febbraio 2006, n. 54 , di seguito trasfuso nel vigente art. 570-bis c.p. , punisce gli inadempimenti degli obblighi economici originati dal procedimento di separazione dei coniugi, tanto nei confronti dei figli, quanto nel caso in cui tali obblighi siano imposti in favore del coniuge separato, atteso che la disposizione incriminatrice non pone alcuna distinzione con riferimento ai soggetti beneficiari.

Cassazione penale , sez. VI , 05/02/2020 , n. 8613

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano qualora l'avente diritto alla prestazione dimori stabilmente all'estero e non sussistano condotte, finalizzate a sottrarsi o a precostituire ostacoli all'adempimento, commesse nel territorio nazionale e idonee ad integrare il criterio di collegamento di cui all' art. 6 c.p.

Cassazione penale , sez. VI , 30/01/2020 , n. 7277

In tema di reati contro la famiglia, il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento dei figli di cui all' art. 570-bis c.p. è procedibile d'ufficio, in quanto è rimasto immutato il regime della procedibilità previsto per il delitto di cui all' art. 12-sexies, l. 1 dicembre 1970, n. 898 , richiamato dall' art. 3 l. 8 febbraio 2006, n. 54 , la cui abrogazione è stata meramente formale, con trasposizione della relativa ipotesi criminosa nella nuova norma codicistica.

Cassazione penale , sez. VI , 30/01/2020 , n. 5237

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'omesso versamento dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore è configurabile anche in mancanza di un valido provvedimento giudiziale di separazione, in quanto l'obbligo morale e giuridico di contribuire al mantenimento dei figli grava sui genitori anche in caso di separazione di fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna dell'imputato con la quale si era ritenuto irrilevante che il provvedimento che disciplinava l'assegno di mantenimento fosse stato dichiarato nullo per un difetto di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio).

Cassazione penale , sez. VI , 23/01/2020 , n. 9553

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato a prestare i mezzi di sussistenza non può opporre in compensazione un proprio credito verso il beneficiario, al fine di escludere la propria responsabilità da reato, essendo preminente il dovere di sopperire ai bisogni primari del coniuge e dei figli minori.


Cassazione penale , sez. VI , 18/12/2019 , n. 12201

In tema di reati contro la famiglia, il convivente more uxorio non è soggetto agli obblighi di assistenza previsti dall' art. 570 c.p. , pena, diversamente, una non consentita interpretazione in malam partem di detta previsione normativa.


Cassazione penale , sez. VI , 11/12/2019 , n. 5236

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non è configurabile il reato di cui all' art. 570-bis c.p. qualora l'agente si sia attenuto agli impegni assunti con l'ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo modificativo delle statuizioni patrimoniali contenute nella sentenza di divorzio, ancorché non omologato dall'autorità giudiziaria. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'assoluzione dell'imputato per difetto dell'elemento soggettivo del reato a fronte del versamento di un assegno di €770,00, anzichè di €800,00, come pattuito nell'accordo stragiudiziale).


Cassazione penale , sez. II , 06/11/2019 , n. 50707

Integra il reato di cui all' art. 570 cod. pen. il versamento dell'assegno di mantenimento attraverso l'invio di vaglia postali presso il domicilio pregresso del coniuge, in modo che quest'ultimo non possa ritirarli. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligazione in parola va adempiuta, ai sensi dell' art. 1282, comma 3, cod. civ. presso il domicilio del debitore e che non ha, di conseguenza, alcuna efficacia liberatoria, ai sensi dell' art. 1197 cod. civ. , il pagamento eseguito in luogo diverso).


Cassazione penale , sez. VI , 09/10/2019 , n. 49979

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall' art. 570 c.p. , deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna ritenendo che l'impossibilità ad adempiere era stata correttamente esclusa a fronte dell'accertato rifiuto dell'obbligato di svolgere attività lavorativa).


Cassazione penale , sez. VI , 16/07/2019 , n. 44358

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, le fattispecie previste dall' art. 570, comma 2, c.p. costituiscono autonome figure di reato rispetto alle ipotesi contemplate al comma 1, sicché, per effetto della concessione di circostanze attenuanti, non è configurabile alcun giudizio di comparazione ex art. 69 c.p .


Cassazione penale , sez. VI , 04/06/2019 , n. 36392

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non sono configurabili i reati di cui agli artt.12-sexies legge 1 dicembre 1970, n.898 e 570 cod.pen. qualora gli ex coniugi si siano attenuti ad accordi transattivi conclusi in sede stragiudiziale pur quando questi non siano trasfusi nella sentenza di divorzio che nulla abbia statuito in ordine alle obbligazioni patrimoniali.


Cassazione penale , sez. VI , 30/04/2019 , n. 418

Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condotta del soggetto obbligato che modifichi arbitrariamente i contenuti dell'obbligazione economica al mantenimento posta a suo carico, ospitando i figli nella propria abitazione oltre i giorni assegnati e provvedendo in tale periodo ai loro bisogni, trattandosi di iniziative occasionali ed estemporanee, in ogni caso inidonee a compensare il mancato versamento dell'assegno su cui l'altro genitore deve poter fare affidamento per il soddisfacimento delle esigenze primarie dei minori.


Cassazione penale , sez. I , 18/04/2019 , n. 47649

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal tribunale con la sentenza di separazione consensuale, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile.


Cassazione penale , sez. VI , 05/12/2018 , n. 1327

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno dei figli minori, in assenza di determinazioni del giudice civile relative al loro mantenimento, deve accertarsi tenendo conto delle ordinarie necessità e delle somme in precedenza versate dall'obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non aveva adeguatamente valutato che l'inadempimento si era protratto per meno di due mesi e che erano state comunque pagate le spese relative all'abitazione coniugale e le rette scolastiche).


Cassazione penale , sez. VI , 24/10/2018 , n. 55744

Il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli, previsto dall' art. 570-bis c.p. , è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio. (In motivazione la Corte ha chiarito, quanto ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lg. 1 marzo 2018, n. 21 , che vi è continuità normativa tra la fattispecie prevista dall' art. 3 l. 8 febbraio 2006, n. 54 e quella prevista dall' art. 570-bis c.p. ).


Cassazione penale , sez. VI , 17/10/2018 , n. 56080

Il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli, previsto dell' art. 570-bis c.p. , è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio. (In motivazione la Corte ha chiarito, quanto ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lg. 1 marzo 2018, n. 21 , che vi è continuità normativa tra la fattispecie prevista dall' art. 570-bis c.p. e quella prevista dall' art. 3 l. 8 febbraio 2006, n. 54 ).


Cassazione penale , sez. VI , 10/10/2018 , n. 10091

In tema di reati contro la famiglia, l'obbligo del genitore naturale di procurare i mezzi di sussistenza al figlio minore nato non in costanza di matrimonio sussiste sin dalla nascita dello stesso e non dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento giudiziale della paternità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità del ricorrente per il delitto previsto dall' art. 570, comma 2, c.p. anche in relazione alla condotta inadempiente posta in essere prima che divenisse definitiva la sentenza di accertamento della paternità naturale).


Cassazione penale , sez. VI , 22/05/2018 , n. 53173

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall' art. 570 c.p. , deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.(Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto insussistente l'incapacità patrimoniale del genitore a provvedere all'assegno stabilito in favore dei figli minori, sul presupposto che questi aveva sempre svolto, sia pur in modo saltuario, attività lavorativa ed, inoltre, nel periodo oggetto di imputazione aveva avuta avuto la disponibilità del denaro proveniente dalla vendita di un immobile con cui avrebbe potuto sopperire alle esigenze dei minori).


Cassazione penale , sez. VI , 03/05/2018 , n. 25246

Ai fini della configurabilità del reato di cui all' art. 570, comma 1, c.p. , in caso di omesso versamento dell'assegno di mantenimento fissato dal giudice della separazione in favore del coniuge, il giudice non deve accertare l'esistenza di uno stato di bisogno dell'avente diritto o di una situazione di impossidenza dell'altro coniuge, ma deve verificare se tale inadempimento esprima la volontà del soggetto obbligato di violare gli obblighi di assistenza inerenti la qualità di coniuge e non esprima, invece, una difficoltà di ordine economico alle cui conseguenze si sarebbe trovato esposto anche in costanza di matrimonio. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna del ricorrente in quanto il giudice di merito non aveva valutato l'incidenza sull'esistenza dell'obbligo di reciproca contribuzione dei coniugi della successiva revoca dell'assegno di mantenimento stabilito con l'ordinanza presidenziale, potendo detta circostanza influire sul tenore della vita coniugale e determinare delle modifiche delle rispettive situazioni reddituali).


Cassazione penale , sez. VI , 13/04/2018 , n. 24162

In tema di violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, il disposto di cui all' art. 12-sexies, l. 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall' art. 3, l. 8 febbraio 2006 n. 54 ) si applica all'inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, minorenni o maggiorenni non indipendenti economicamente, stabilito con l'ordinanza del Presidente del tribunale. (In motivazione la Corte ha escluso che detto principio di diritto possa mutare a seguito dell'entrata in vigore dell' art. 570-bis cod. pen. , inserito dall' art. 2, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 , in quanto tale disposizione non ha apportato alcuna modifica rilevante sul tema).


Cassazione penale , sez. VI , 29/03/2018 , n. 22831

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'obbligo morale sanzionato dall' art. 570, comma 1, c.p. e quello economico, sanzionato dal comma 2 della medesima disposizione, presuppongono la minore età del figlio non inabile al lavoro e vengono meno con l'acquisizione della capacità di agire da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età.


Cassazione penale , sez. VI , 22/02/2018 , n. 14733

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, in caso di rapporto di filiazione naturale, il genitore è sempre tenuto ad adempiere al dovere di non far mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, quali che siano le condizioni materiali nell'ambito delle quali è sorto il vincolo parentale. (Fattispecie relativa a figlio naturale nato da convivenza di brevissima durata tra persone in seguito dichiarate decadute dalla potestà genitoriale).


Cassazione penale , sez. VI , 31/01/2018 , n. 12393

In tema di reati contro la famiglia, il reato di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, educazione e istruzione dei figli, previsto dell' art.12-sexies, l. 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall' art. 3, l. 8 febbraio 2006 n. 54 ), è configurabile non solo nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ma anche in quello di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli artt. 337-bis. e ss. c.c. , richiamati dall' art. 155 c.c. , integrano il precetto penale riempiendo di contenuto gli obblighi di assistenza in esso menzionati in virtù di un meccanismo applicabile anche ai figli di genitori non coniugati, ai sensi dell' art. 4, comma 2, l. n. 54 del 2006 ).

Cassazione penale , sez. VI , 20/12/2017 , n. 3357

In tema di risarcimento del danno da reato, il giudice può disporre la condanna al pagamento della provvisionale di crediti già muniti di titolo esecutivo, in quanto il pagamento dell'unico debito estingue entrambi gli obblighi nascenti dai due titoli. (Fattispecie relativa a provvisionale per crediti da assegni di mantenimento, già assistiti da titolo esecutivo emesso in sede di separazione giudiziale).

Cassazione penale , sez. III , 14/11/2017 , n. 11565

È configurabile il reato di violazione dell'obbligo di assistenza familiare di cui all' art. 570, comma secondo n. 2, cod. pen. , nel caso in cui il genitore obbligato si limiti a prestare garanzie patrimoniali, per debiti contratti nell'interesse del minore, non seguite da un effettivo adempimento mediante esborso delle somme dovute. (In motivazione la S.C ha specificato che l'obbligo di mantenimento, la cui violazione è sanzionata penalmente, va inteso quale concreta prestazione dei mezzi di sussistenza tramite dazione di denaro o soddisfacimento diretto dei bisogni del minore).


Cassazione penale , sez. VI , 10/11/2017 , n. 57237

La condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all' art. 570, comma 2, n. 2 cod. pen. nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall' art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , richiamato dall' art. 3, legge 8 febbraio 2006, n. 54 .


Cassazione penale , sez. VI , 17/10/2017 , n. 51913

In tema di reati contro la famiglia, persona offesa del reato di omesso versamento dell'assegno di cui all' art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall' art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n.54 ) è il coniuge affidatario dei figli minori a favore del quale è stato disposto l'obbligo di mantenimento. (In motivazione, la Corte ha precisato che creditore della prestazione non è solo il figlio minore, ma anche il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per il mantenimento).


Cassazione penale , sez. II , 10/02/2017 , n. 24050

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nell'ipotesi di corresponsione parziale dell'assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore, mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale.


Cassazione penale , sez. VI , 12/01/2017 , n. 12400

Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 570, comma 2, c.p., il giudice penale deve accertare, nell'ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento, se per effetto di tale condotta siano venuti in concreto a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza, nozione in cui rientrano non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non aveva verificato se, a fronte dell'omesso versamento per soli 4 mesi di un assegno di mantenimento di rilevante ammontare, il coniuge beneficiario non avesse potuto far fronte alle esigenze di vita del figlio, anche in considerazione di quanto in precedenza incamerato e verosimilmente accantonato).


Cassazione penale , sez. VI , 29/09/2016 , n. 48548

Ai fini della configurabilità del reato di omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, previsto dall'art. 570 cod. pen., è necessaria la sussistenza dello stato di bisogno della persona offesa, che, pertanto, deve essere oggetto di specifica dimostrazione; ne consegue che l'accertata disponibilità da parte della P.O. di una fonte di reddito non produttiva, (nella specie un bene immobile non concesso in locazione), costituisce elemento idoneo ad elidere tale requisito, salvo che non risulti che la sua improduttività non sia ascrivibile ad una libera scelta della persona offesa ovvero che il reddito ricavabile, per la sua esiguità, non sia, comunque, sufficiente ad eliminare lo stato di bisogno.


Cassazione penale , sez. VI , 22/09/2016 , n. 43900

La dichiarazione di nullità del matrimonio non rimuove la sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del coniuge divorziato per il periodo antecedente la dichiarazione stessa e fino al momento in cui la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del vincolo matrimoniale diviene efficace per l'ordinamento italiano, a nulla rilevando la circostanza che la dichiarazione di nullità abbia effetto ex tunc, poiché nel frattempo, con riguardo all'applicazione della norma penale, rimane integro il vincolo derivante dal rapporto di coniugio.


Cassazione penale , sez. VI , 13/05/2016 , n. 29161

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare si consuma nel luogo di effettiva dimora dell'avente di diritto alla prestazione. (In motivazione la Corte ha chiarito che qualora il creditore si trovi all'estero, il conferimento da parte di questi della procura a riscuotere gli alimenti al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero, ratificata dall'Italia con la l. 23 marzo 1958 n. 338, non trasferendo la titolarità della situazione giuridica azionata, non muta il luogo di adempimento dell'obbligazione, salvo il caso in cui il debitore in concreto esegua la prestazione presso la sede dell'Istituzione intermediaria).


Cassazione penale , sez. VI , 15/03/2016 , n. 16561 In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'imputazione che fa riferimento, quanto al tempus commissi delicti, alla data di presentazione di più querele, individua la sola data d'inizio della condotta e i fatti nella loro dimensione oggettiva e non anche la data finale dell'attività delittuosa; ne deriva che il termine di prescrizione del reato permanente in questione decorre dalla data della sentenza di condanna di primo grado e non da quella di emissione del decreto di citazione, qualora sia emerso, nel corso del giudizio, che la condotta omissiva si è protratta anche dopo l'esercizio dell'azione penale.

4. Cause di giustificazione e non punibilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare

Cassazione penale , sez. VI , 20/04/2022 , n. 20941

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minori previsto dall' art. 570 c.p. , essendo l'abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio e non rilevando la particolare tenuità di ogni singolo inadempimento. (In motivazione la Corte ha precisato che si tratta di un reato a consumazione prolungata in cui ciascuna omessa contribuzione aggrava l'offesa al bene giuridico tutelato).


Cassazione penale , sez. VI , 01/03/2022 , n. 13144

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di detenzione dell'obbligato non può considerarsi causa di forza maggiore giustificativa dell'inadempimento, in quanto la responsabilità per l'omessa prestazione non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato, ma può rilevare ai fini della verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il dolo, non avendo l'imputato dato prova di aver fatto quanto possibile per fruire, in regime detentivo, di fonti di reddito lavorativo, presentando domanda di lavoro, ed avendo lo stesso la disponibilità di un cespite immobiliare, pur formalmente intestato ad una società estera, di cui non era stata neppure tentata la vendita).


Cassazione penale , sez. VI , 25/09/2020 , n. 28215

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il recupero forzoso dei crediti operato dall'avente diritto non esclude la sussistenza dello stato di bisogno del medesimo, nè dell'elemento soggettivo del reato, ponendosi, rispetto alla perpetrata omissione, come un post factum dimostrativo della pregressa facoltà di spontaneo adempimento da parte dell'obbligato.


Cassazione penale , sez. VI , 28/01/2020 , n. 5774

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all' art. 131-bis c.p. è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, a condizione che l'omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità. (Fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di non punibilità in presenza di inadempimento di ventiquattro mensilità su trentotto delle somme da corrispondere al coniuge separato).


Cassazione penale , sez. VI , 21/01/2020 , n. 11780

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di cui all' art. 3 l. 8 febbraio 2006, n. 54 , in caso di reiterate omissioni nel versamento del contributo al mantenimento dei figli minori, essendo l'abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio ed essendo irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omesso versamento dell'assegno integra un reato a consumazione prolungata, caratterizzato dal fatto che ogni singolo inadempimento aggrava l'offesa al bene giuridico tutelato).


Cassazione penale , sez. VI , 16/01/2020 , n. 14043

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo straniero che commette il reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana in forza del principio di territorialità e non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto sia incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano. (Fattispecie in cui è stato ritenuto irrilevante che la legislazione del Marocco preveda che l'obbligo di contribuzione decorre solo dalla sentenza di divorzio, prevalendo il disposto dell' art. 147 c.c. in base al quale l'obbligo di assistenza sussiste indipendentemente da un provvedimento definitivo o provvisorio del giudice).


Cassazione penale , sez. VI , 15/01/2020 , n. 8144

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto onerato non può ritenersi liberato adducendo che il minore cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza non sia il proprio figlio, occorrendo a tal fine che intervenga il passaggio in giudicato della sentenza civile di accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio civile di disconoscimento della paternità non è pregiudiziale rispetto a quello penale, producendo effetti in tale ambito solo ex nunc e non ex tunc, in quanto l'obbligazione cui fa riferimento l' art. 570 c.p. è collegata ad un rapporto giuridico di filiazione ex lege).


Cassazione penale , sez. VI , 02/07/2019 , n. 4116

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di detenzione dell'obbligato può configurarsi quale scriminante a condizione che il periodo di detenzione coincida con quello dei mancati versamenti, l'obbligato non abbia percepito redditi e si sia attivato per svolgere attività lavorativa all'interno o all'esterno del luogo di detenzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che a fronte dell'allegazione dell'assoluta impossibilità di svolgere attività lavorativa, è onere del pubblico ministero dimostrare l'infondatezza della tesi difensiva e la volontaria violazione dell'obbligo).


Cassazione penale , sez. VI , 27/02/2019 , n. 17766

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età del figlio, a favore del quale è previsto l'obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva di stato di bisogno, che non è esclusa per il fatto che, in virtù della elevata disponibilità economica del genitore presso il quale è collocato, il figlio non versi in reale stato di bisogno, ma goda anzi di pieno benessere ed elevato tenore di vita.


Cassazione penale , sez. VI , 09/01/2019 , n. 16847

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all' art. 131-bis c.p. è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, a condizione che l'omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità. (Fattispecie relativa al mancato pagamento di tre mensilità dell'assegno divorzile stabilito dal giudice civile in favore dei figli minori).


Cassazione penale , sez. VI , 15/09/2016 , n. 41697

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'indisponibilità da parte dell'obbligato dei mezzi economici necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se perdura per tutto il periodo di tempo in cui sono maturate le inadempienze e non è dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'obbligato (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che lo stato di detenzione dell'obbligato integrasse una causa di forza maggiore idonea a scriminarne l'inadempimento rilevando che tale condizione era a questi imputabile e che, comunque, lo stato detentivo si era protratto per pochi mesi in relazione alla durata di oltre cinque anni dell'inadempimento).


5. Esecuzione

Cassazione penale , sez. I , 05/11/2020 , n. 32727

In tema di sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato previsto dall' art. 572, comma secondo, cod. pen. , costituisce causa ostativa alla sospensione dell'ordine di esecuzione, nonostante l'abrogazione di detta norma, operata dall' art. 1, comma 1-bis, del d.l. 14 agosto 2013, n.93 , convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 , attesa la natura mobile del rinvio contenuto nell' art. 656, comma 9, cod. proc. pen. all' art. 572, comma secondo, cod. pen. e la continuità normativa tra l'ipotesi formalmente abrogata e l'analoga previsione di cui agli artt. 572, comma primo e 61, comma primo, n.11-quinquies, cod. pen.


Cassazione penale , sez. I , 08/11/2016 , n. 52181

In tema di sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato previsto dall'art. 572, comma secondo, cod. pen., costituisce causa ostativa alla sospensione dell'ordine di esecuzione, nonostante l'abrogazione di detta norma, operata dall'art. 1, comma primo bis, del D.L. 14 agosto 2013, n.93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n.119, attesa la natura mobile del rinvio contenuto nell'art.656, comma nono, cod. proc. pen. all'art. 572, comma secondo, cod. proc. pen. e la continuità normativa tra l'ipotesi formalmente abrogata e l'analoga previsione di cui agli artt. 572, comma primo e 61, comma primo, n.11-quinquies, cod. pen.


6. I rapporti con gli altri reati

Cassazione penale , sez. VI , 10/03/2022 , n. 20013

La condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all' art. 570, comma 2, n. 2, c.p. , nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall' art. 12-sexies, l. 1 dicembre 1970, n. 898 , come richiamato dall' art. 3, l. 8 febbraio 2006, n. 54 , oggi confluita nell' art. 570-bis c.p.


Cassazione penale , sez. V , 04/02/2022 , n. 12190

Sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall' art. 12-sexies l. 1 dicembre 1970, n. 898 (trasfuso nell' art. 570-bis c.p. ) e quello previsto dall' art. 570, comma 2, n. 2, c.p. , in quanto l' art. 12-sexies l. n. 898 del 1970 fornisce tutela penale all'inadempimento dell'obbligo di natura economica imposto dal giudice civile, mentre l' art. 570, comma 2, n. 2 c.p. preserva l'interesse a garantire al minore i mezzi di sussistenza, ove la loro mancanza determini lo stato di bisogno.


Cassazione penale , sez. VI , 12/10/2021 , n. 43560

Sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall' art. 12-sexies, l. 1 dicembre 1970, n. 898 (oggi trasfuso nell' art. 570-bis c.p. ), e quello previsto dall' art. 570, comma 2, n. 2, c.p. in quanto l' art. 12-sexies fornisce tutela penale all'inadempimento dell'obbligo di natura economica imposto dal giudice civile, mentre l' art. 570, comma 2, n. 2, c.p. preserva l'interesse a garantire al minore i mezzi di sussistenza, ove la loro mancanza determini lo stato di bisogno.


Cassazione penale , sez. VI , 03/11/2020 , n. 33165

Nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall' art. 570-bis cod. pen. - il quale ha integralmente sostituito il disposto dell'art. 12-sexies, conservandone il trattamento sanzionatorio - il generico rinvio, quoad poenam, all' art. 570 cod. pen. , deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest'ultima disposizione.

Cassazione penale , sez. VI , 05/02/2020 , n. 8612

Sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall' art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970,n. 898 , e quello previsto dall' art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen.


Cassazione penale , sez. VI , 18/12/2019 , n. 3491

La condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all' art. 570, comma 2, n. 2, c.p. , nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall' art. 12-sexies, l. 1 dicembre 1970, n. 898 , come richiamato dall' art. 3, l. 8 febbraio 2006, n. 54 (oggi dall' art. 570-bis. c.p. ).

Cassazione penale , sez. VI , 10/04/2019 , n. 18572

Sussiste concorso formale eterogeneo e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall' art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (attualmente dall' art. 570-bis cod. pen. ) e quello previsto dall' art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen. , in quanto il primo richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell'assegno divorzile o di separazione, mentre il secondo presuppone che tale inadempimento abbia fatto mancare al beneficiario i mezzi di sussistenza.


Cassazione penale , sez. VI , 20/02/2018 , n. 10772

Sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall' art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898 , e quello previsto dall' art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. ; ne consegue che, in caso di concorso tra tali fattispecie, può essere applicata la disciplina della continuazione ai sensi dell' art. 81, comma secondo, cod. pen. in considerazione del medesimo interesse tutelato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello che aveva escluso il vincolo della continuazione in considerazione della diversa struttura delle due fattispecie di reato, desunta dalla fonte dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori, individuata, in un caso, nel matrimonio, e, nell'altro, nel provvedimento del giudice civile che aveva pronunciato il divorzio).

 



bottom of page