Il termine lungo per impugnare non si applica se l’imputato è rappresentato da procuratore speciale: è da considerarsi presente ex art. 420, co. 2-ter, c.p.p. (Cass. pen. n. 20976/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 9 giu
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1. Premessa
La pronuncia in esame affronta una questione di notevole rilievo applicativo in tema di decorrenza dei termini per l’impugnazione, con particolare riferimento al differimento di 15 giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, c.p.p. per l’imputato giudicato in assenza.
La Corte chiarisce che tale proroga non si applica quando l’imputato, pur non presente personalmente in udienza, sia rappresentato da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale, anche se tale richiesta non sia poi effettivamente formulata.
2. Il fatto e le doglianze difensive
Ra.Lu. era stato condannato dal Tribunale di Locri a mesi otto di reclusione e € 1.550 di multa per detenzione ai fini di spaccio di cocaina ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
La difesa proponeva appello il 7 gennaio 2025. L’atto veniva però dichiarato inammissibile in quanto tardivo: la motivazione della sentenza era stata depositata entro i 30 giorni riservati dal giudice e il termine per proporre impugnazione era dunque spirato il 31 dicembre 2024.
Il difensore deduceva in Cassazione che, essendo l’imputato assente, si sarebbe dovuto applicare il termine lungo di 60 giorni previsto per tale ipotesi.
3. La qualificazione dello status dell’imputato
La Corte rigetta il ricorso come manifestamente infondato, chiarendo che Ra.Lu. non poteva ritenersi assente. In udienza era infatti presente un difensore munito di procura speciale ex art. 420, comma 2-ter, c.p.p., che gli conferiva anche la facoltà di richiedere riti alternativi. Ciò basta, secondo la Cassazione, a considerare l’imputato presente ai fini processuali.
Il Collegio valorizza espressamente la previsione dell’art. 420, comma 2-ter, c.p.p., come modificato dalla riforma Cartabia, che qualifica come “presente” anche l’imputato rappresentato in udienza da procuratore speciale per la richiesta di riti speciali, indipendentemente dalla effettiva proposizione della richiesta.
4. L’irrilevanza dell’indicazione formale di “assenza” in sentenza
È ritenuto del tutto ininfluente che nella sentenza di primo grado l’imputato fosse indicato come “assente”. La Corte afferma il primato della realtà processuale su eventuali errori redazionali e richiama costantemente il principio per cui la comparizione mediante procuratore speciale determina una presunzione assoluta di consapevolezza del processo da parte dell’imputato.
5. La funzione della procura speciale e il fondamento del rigetto
La Corte valorizza l’identificazione del procuratore speciale con il soggetto rappresentato (artt. 1387 ss. c.c.) e ricorda che la consapevolezza del processo da parte dell’imputato rappresentato in giudizio deve ritenersi piena, anche in assenza di una scelta effettiva del rito speciale.
Perciò, non si applica la proroga del termine per impugnare prevista per l’imputato “giudicato in assenza”.
6. Il principio di diritto
«In tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, c.p.p., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso una sentenza di primo grado emessa alla presenza in udienza del procuratore speciale dell’imputato nominato per la richiesta di un procedimento speciale, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia stato poi richiesto, dovendo l’imputato intendersi come presente in giudizio secondo il chiaro disposto dell’art. 420, comma 2-ter, c.p.p.»
7. Considerazioni conclusive
La sentenza conferma la linea interpretativa rigorosa introdotta dalla riforma Cartabia in tema di assenza e rappresentanza processuale.
L’imputato che nomina un procuratore speciale per la richiesta di riti alternativi è, in ogni caso, da considerarsi “presente”, con conseguente esclusione del termine lungo per l’impugnazione.
La Corte si preoccupa di ribadire il fondamento logico-sistematico della disposizione: la differenza non risiede tanto nella scelta del rito, quanto nel grado di consapevolezza dell’imputato rispetto al procedimento.
Ciò consente di distinguere situazioni effettivamente diverse, con un bilanciamento ragionevole tra accelerazione del procedimento e garanzie difensive.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. IV, 14/05/2025, (ud. 14/05/2025, dep. 05/06/2025), n.20976
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 16 ottobre 2024 il Tribunale di Locri ha condannato Ra.Lu. alla pena condizionalmente sospesa di mesi otto di reclusione ed Euro 1550 di multain quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309/90 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del medesimo D.P.R., illecitamente deteneva, occultati sulla sua persona, due involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente di tipo cocaina del peso di gr. 5,61 per quantità, modalità di confezionamento (in due involucri separati) e detenzione (presenza di 735 Euro in contantideve ritenersi destinata alla cessione a terzi. Commesso in Roccella Ionicaj il 5/3/2020.
Avverso la decisione di prime cure proponeva appello la difesa dell'imputato deducendo l'insussistenza del reato e, in via gradata; l'eccessiva entità della pena, da ridursi previa concessione dele circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.
L'appello, tuttavia, è stato dichiarato inammissibile con l'ordinanza in epigrafe poiché tardivamente proposto sul rilievo che la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 18 ottobre 2024 ed il giudice ha riservato giorni trenta per deposito della motivazione (avvenuto entro il suddetto termine l'11 novembre 2024). Il termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen. è spirato, quindi, il 15 novembre 2024 sicché quello (perentorio) di giorni 45 entro cui poter proporre appello è spirato il successivo 31 dicembre 2024(decorrenza 16 novembre), mentre l'atto di impugnazione risulta essere stato proposto, come da attestazione della cancelleria in atti, in data 7 gennaio 2025
3. Ra.Lu. propone ricorso, a mezzo del difensore nominato sostituto processuale deducendo violazione di legge sull'assunto che l'imputato sia stato giudicato in primo grado in assenza e, dunque, che il proposto appello non era tardivo, dovendosi al termine per l'impugnazione ordinario di quarantacinque giorni aggiungersi quindici giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi l'ordinanza impugnata
3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'unico motivo di ricorso sopra illustrato risulta manifestamente infondato e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Dall'esame degli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), emerge infatti - ed è peraltro incontestato-che la difesa di Ra.Lu. ha proposto appello il 7 gennaio 2025 avverso la sentenza emessa all'esito di giudizio ordinario dal Tribunale di Locri in composizione monocratica il 16 ottobre 2024, con termine per il deposito ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. indicato dal giudice in dispositivo in sentenza di 30 giorni, con motivazione depositata nel rispetto di tale termine l'll/ll/2024.
L'appello, dunque, è stato pacificamente proposto oltre l'ordinario termine di giorni 45 per impugnare previsto dall'art. 585, commi 1 e 2 lett. c), cod. proc. pen., termine che decorreva dalla scadenza dei 30 giorni indicati dal giudice per il deposito, quindi dal 15/11/2024, e scadeva il 31/12/2024.
Senza mettere in discussione la sopra ricordata scansione cronologica, il difensore ricorrente lamenta, tuttavia, che la Corte territoriale sia caduta in errore, dovendo considerarsi il proprio atto d'impugnazione tempestivo, trattandosi di imputato assente, come si rileva dall'intestazione della sentenza di primo grado, e dunque dovendo trovare applicazione la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.
3. La doglianza, tuttavia, è manifestamente infondata.
Al di là dell'errata (ed ininfluente) indicazione contenuta nella sentenza-documento di primo grado, ove effettivamente si legge che l'imputato era "libero assente", il Ra.Lu. non era tale.
L'imputato, infatti, era ed è difeso di fiducia dall'Avv. Salvatore Rodino del Foro di Locri in virtù di nomina e contestuale procura speciale rilasciatagli da Ra.Lu. in data 04/01/2025 con cui vengono conferiti allo stesso ampi poteri, tra cui quello di richiedere riti speciali e finanche di accettare eventuali remissioni di querela.
In virtù di tale procura speciale, dunque, come dava atto il giudice del dibattimento di Locri alla prima udienza, presente l'Avv. Salvatore Rodino, l'imputato non è stato mai dichiarato assente, ma doveva considerarsi presente (si legge, infatti a verbale: "Preliminarmente si dà atto che le notifiche sono regolari nei confronti di tutte le parti e che l'imputato è assistito da difensore minuto di procura speciale e come tale da considerarsi libero come presente").
4. Del resto, che la presenza in udienza di un difensore munito di procura speciale non comporti la dichiarazione di assenza dell'imputato è stato chiarito in più d'una occasione da questa Corte di legittimità, con conseguenze il più delle volte di favore per l'imputato stesso.
Così, ad esempio costituisce ius receptum (Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv. 286208; Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Procida, Rv. 285606; Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332), che, in tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trovi applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (disposizione parzialmente modificata dall'art. 2, comma 1 lett. o), I. 9 agosto 2024, n. 114, che ne ha circoscritto l'applicazione al "difensore di ufficio"), che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.; mentre anche negli arresti sopraricordati è stata ritenuta irrilevante la circostanza che l'imputato, nella sentenza di primo grado, fosse stato formalmente ma erroneamente indicato come assente
Da tale consolidato orientamento è stato recentemente, condivisibilmente, ritenuto che discende il lineare e logico corollario che la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., (inserito dall'art. 33 comma 1 lett. f del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150ja decorrere dal 30 dicembre 2022ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 20222 n. 162 conv. con modif. nella I. 30 dicembre 2022 n. 199) che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trovi applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato come assente (Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Corrado, Rv. 287199 - 01; conf. Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C. Rv. 285332 - 01).
5. Come ricorda Sez. 3 n. 43835/2023 in un caso in cui vi era stata dichiarazione di assenza dell'imputato, mai revocata, e solo in un momento successivo era comparso il difensore munito di procura speciale che aveva chiesto di accedere al rito abbreviato, l'assenza dell'imputato è una situazione di fatto che viene meno allorquando compare il difensore munito di procura speciale.
Si legge condivisibilmente in quella pronuncia: "Come già affermato dalla giurisprudenza in relazione alla contumacia (Sez. 5, n. 1784 del 26/10/2011, dep. 2012, Nappo, Rv. 251712 - 01), la verifica della condizione dell'imputato di presente o assente deriva dalla situazione di fatto esistente al momento della costituzione delle parti, allorché il giudice verifica l'esistenza dei presupposti ex art.420 e 420-bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. La comparizione in giudizio, anche mediante il deposito della procura speciale per la richiesta di riti alternativi, dell'imputato già dichiarato assente determina il venir meno della situazione di fatto che aveva dato luogo alla relativa declaratoria, sicché l'assenza viene a cessare indipendentemente dalla esistenza di un formale provvedimento di revoca. In tema di contumacia, la giurisprudenza affermò che il mutamento della situazione di fatto determinava la cessazione dello stato di contumacia, senza che fosse necessario il formale provvedimento di revoca della contumacia, con conseguenti effetti sia sui termini per l'impugnazione (Sez. 5, n. 1784 del 26/10/2011, dep. 2012, Nappo, Rv. 251712 - 01), che sulla notifica dell'estratto contumaciale, non più dovuta (Sez. 1, n. 20463 del 27/01/2015, Cristarelli, Rv. 263569). Dunque, la dichiarazione di assenza all'atto della costituzione delle parti - si legge ancora in quella pronuncia - è stata superata e tacitamente revocata dal deposito della procura speciale per la richiesta di giudizio abbreviato, poi effettuata dal procuratore speciale".
Sez. 3 n. 43835/2023 ha anche risposto in termini di manifesta infondatezza all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen, in relazione agli art. 3,24 e 111 Cost., sollevata dal difensore sul rilievo che la norma, come interpretata dalla Corte di appello, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento con gli imputati che non accedono ai riti alternativi. Vi si legge, condivisibilmente, che: "Il conferimento della procura speciale al difensore per la richiesta di riti alternativi dà garanzie maggiori sulla conoscenza del processo e della imputazione da parte dell'imputato, rispetto alla mera nomina del difensore. I due casi, l'assente ed il rappresentato in giudizio dal procuratore speciale nel giudizio abbreviato, sono oggettivamente diversi....".
In realtà la motivazione di Sez. 3 n. 43835/2023 che poi segue, ad avviso del Collegio non è condivisibile, perché sembraci delineare una diversità di situazione a seconda che il procuratore speciale dell'imputato eserciti o meno la scelta di fare processare il proprio assistito con il rito abbreviato. Vi si legge, infatti che: "Non vi è una obliterazione delle garanzie difensive nel caso dei riti alternativi, ma al contrario il legislatore ha previsto solo l'attribuzione di un tempo maggiore al difensore per la proposizione della impugnazione nel caso della assenza, collegandola anche a possibili difficoltà di ordine pratico ed ove non sia conferito il potere di rappresentanza per l'esercizio del rito alternativo.
I riti alternativi, poi, hanno indubbiamente una finalità deflattiva e garantiscono una maggiore celerità della decisione sicché, semmai, il prolungamento del termine per impugnare, in presenza della procura speciale per la richiesta di tali riti, si porrebbe in contrasto con la funzione acceleratoria che è compensata adeguatamente dai molteplici benefici premiali. Dunque, la norma non viola il principio di uguaglianza perché l'imputato è ritenuto presente ex lege per effetto della procura speciale avendo conferito al difensore il potere di rappresentanza; mediante il suo rappresentante ha chiesto il rito alternativo, mentre l'imputato assente ha scelto il rito ordinario: si tratta di situazioni del tutto diverse in fatto ed in diritto.... Non vi è una irragionevole scelta legislativa perché il mancato prolungamento del termine per impugnare per l'imputato assistito dal procuratore speciale è bilanciato dagli effetti premiali che possono determinare, nel tempo, anche l'estinzione del reato e che non si applicano all'assente nel giudizio ordinario. Il diritto di difesa dell'imputato presente perché assistito dal procuratore speciale, rispetto al termine per impugnare, è rimasto immutato., perché l'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. non ha ridotto i termini per impugnare per tale imputato ma li ha prolungati per l'assente, il quale si pone in una posizione di fatto e giuridicamente diversa dall'imputato presente. Non è corretto il riferimento alla volontà del legislatore, perché la definizione di assente è normativa".
In realtà, come si dirà ampiamente sub 6 -il che fuga ancor più qualunque perplessità di illegittimità costituzionale - il discrimine non risiede nella scelta del rito, ma nel fatto che, come testualmente recita l'art. 420, comma 2 ter, cod. proc. pen., l'imputato sia "rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale".
Sempre in tema di giudizio abbreviato, Sez. 2 n. 13714/2024 afferma: "Il principio, pur essendo stato affermato con riferimento ai termini ad impugnare, sottende, tuttavia, una ratio senz'altro riferibile anche ad altri istituti, quali il mandato ad impugnare, posto che l'esigenza avvertita dal legislatore alla base del comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. - volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis - non è ravvisabile nei casi di appello avverso sentenza emessa con rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale, in quanto la volontà impugnatoria deve ritenersi prosecuzione del mandato per quel procedimento, sull'esito del quale non sussistono dubbi di conoscenza. Si desume, infatti, in virtù del potere di rappresentanza conferito, che il difensore sia certamente in contatto con il proprio assistito e possa fornirgli tutte le informazioni necessarie sulla definizione del procedimento e sugli adempimenti da porre in essere per poter contestare la decisione sfavorevole, mediante proposizione dell'impugnazione".
6. Orbene, il caso che ci occupa è diverso da quelli che hanno originato gli arresti giurisprudenziali sopra ricordati, in quanto è comparso in udienza un difensore munito di procura speciale che lo facultava anche a richiedere riti alternativi, ma non lo ha fatto. E si è, dunque, proceduto con rito ordinario.
Ad avviso del Collegio, tuttavia, come si anticipava in precedenza, gli effetti non sono diversi e portano, comunque, all'inapplicabilità dell'ulteriore termine di 15 giorni per appellare previsto per l'imputato assente dall'art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen.
Come ricordava la stessa sez. 3 n. 43835/2023 - che pure, come Sez. 2 n. 13714/2024, sembra ancorare, anche nella predetta declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, le conseguenze dell'inapplicabilità dell'art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen. all'imputato che abbia scelto di farsi processare con il rito abbreviato - "l'imputato non comparso resta rappresentato da un difensore investito dei poteri conferitigli da procura speciale, necessaria per accedere al rito alternativo. Per tale ragione il difensore è certamente in contatto con il proprio assistito e può fornirgli tutte le informazioni necessarie sulla definizione del procedimento e sugli adempimenti da porre in essere per potere contestare la decisione sfavorevole mediante proposizione dell'impugnazione": Sez. 1, n. 31049 del 22/05/2018, Careri, Rv. 273485-01, e Sez. 2, n. 57918 del 25/09/2018, A., 274473-01" (Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470-01)".
Un caso come quello all'odierno esame induce, dunque, a puntare l'attenzione sul chiaro disposto dell'art. 420, comma 2 ter, cod, proc. pen. secondo cui; "Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore: È altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale".
L'introduzione di tale disposizione ad opera dell'art. 23, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 150 del 2022 - come indicato anche nella Relazione a cura del Massimario della Corte di cassazione del 5 gennaio 2023 e ancor prima nella Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 150 del 2022 - costituisce attuazione del criterio indicato dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge delega n. 134 del 2021, secondo il quale può procedersi in assenza quando vi sono elementi idonei a dare certezza che l'imputato era consapevole della pendenza di un processo nei suoi confronti e che la sua mancata partecipazione sia frutto di una scelta consapevole.
La nomina di un procuratore speciale va nel senso esattamente contrario.
Del resto, anche a leggere l'art. 585, comma 1 bis , cod. proc. pen. si evince chiaramente che il termine aggiuntivo di 15 giorni è previsto "per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza", cioè per il difensore di quegli imputati dichiarati assenti secondo la previsione di cui agli artt. 420 e 420 bis cod. proc. pen.
Orbene, tornando alla specificità del caso che ci occupa, ad avviso del Collegio, a fronte di un difensore munito di procura speciale, che lo faculta, tra l'altro, anche a richiedere lo stesso giudizio abbreviato, lo status dell'imputato non può mutare in ragione del fatto che poi la scelta del rito alternativo sia effettivamente operata oppure no. Non è quest'ultima, infatti, che fa sì che l'imputato debba essere considerato presente - come correttamente aveva esplicitato il giudicante di Locri a quello stesso difensore appellante, presente, che oggi, attraverso il suo sostituto processuale, ritiene che il suo assistito sia stato giudicato in assenza- ma è la presenza in udienza "di un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale".
Tale conclusione è del tutto coerente con il conferimento della procura speciale che attribuisce al rappresentante il potere di esercizio del diritto in quanto, come correttamente osservato da Sez. 1, n. 35703 del 29105/2019, Rv. 276808, in motivazione "il procuratore speciale agisce come se fosse l'imputato... il procuratore speciale esercita i propri poteri secondo lo schema dettato dagli artt. 1387 e segg. cod. civ. ed è tenuto a giustificarli, similmente a quanto previsto dall'art. 1393 cod. civ., depositando l'atto presso l'ufficio giudiziario".
Va dunque affermato il principio di diritto secondo cui: "In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso una sentenza di primo grado emessa alla presenza in udienza del procuratore speciale dell'imputato nominato per la richiesta di un procedimento speciale, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia stato poi richiesto, dovendo l'imputato intendersi come presente in giudizio secondo il chiaro disposto dell'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., ed essendo irrilevante che nella sentenza-documento lo stesso sia indicato come assente".
Quanto a tale ultima circostanza, è del tutto irrilevante che l'intestazione della sentenza riporti la dicitura "assente", poiché l'imputato era ben consapevole d| avere conferito con la procura speciale al proprio difensore poteri che andavano oltre quelli di mera rappresentanza processuale e il difensore, a sua volta, era stato anche edotto dal giudice in maniera esplicita che lo status del proprio assistito era del tutto assimilabile a quello dell'imputato presente.
7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 maggio 2025.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2025.