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Intercettazioni e procedimenti frazionati: quando non si applica il divieto dell’art. 270 c.p.p. (Cass. Pen. n. 4341/2025)

Le intercettazioni effettuate in un procedimento penale originariamente unitario possono essere utilizzate anche nei processi nati da uno stralcio processuale, purché sussista una connessione ex art. 12 c.p.p. e siano rispettati i limiti di ammissibilità di cui all’art. 266 c.p.p.

Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 4341/2025, fornendo chiarimenti essenziali sul perimetro applicativo del divieto di utilizzazione ex art. 270 c.p.p.


Il fatto

Nel procedimento noto come “Aemilia”, in seguito a uno sdoppiamento dovuto alla scelta processuale di alcuni imputati, erano state utilizzate nel processo secondario intercettazioni telefoniche acquisite nel procedimento principale. La Corte di Appello di Bologna aveva ritenuto legittima tale utilizzazione, fondandosi sulla connessione tra i due tronconi processuali.

Gli imputati hanno eccepito in Cassazione la violazione dell’art. 270 c.p.p., sostenendo che le intercettazioni provenivano da un diverso procedimento, rispetto al quale non era stata formalmente riconosciuta una connessione rilevante.


La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato tale eccezione, ritenendola infondata. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha affermato che il divieto previsto dall’art. 270 c.p.p. non si applica nei casi in cui il procedimento di destinazione delle intercettazioni derivi da uno stralcio del procedimento originario e in cui le captazioni risultino pertinenti a reati connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p.

Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza d’appello, che aveva rilevato la stretta derivazione del procedimento in oggetto da quello originario “Aemilia principale” e la sussistenza della connessione, anche in virtù dell’unicità iniziale del fascicolo e della confluenza nel nuovo procedimento delle perizie trascrittive, mediante consenso delle parti.


Il principio di diritto

“Il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni previsto dall’art. 270 c.p.p. non opera quando il procedimento in cui le captazioni vengono acquisite costituisce uno stralcio del procedimento originario, sdoppiato per ragioni processuali, purché sussistano le condizioni di connessione ex art. 12 c.p.p. e siano rispettati i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 266 c.p.p.”

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