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L’archivio delle intercettazioni: istituzione e gestione.

In questo articolo si analizzano le novità in materia di archivio delle intercettazioni introdotte dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7

Intercettazioni: le novità in materia di tecniche di redazione dell'ordinanza cautelare

L’art. 2 del d.l. n. 161 del 2019, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 7, ha modificato la disciplina dell’archivio delle intercettazioni introdotta agli artt. 269 cod. proc. pen. e 89-bis disp. att. cod. proc. pen. dal d.lgs. n. 216 del 2017 (artt. 2, comma 1, lett. f), e 2, comma 2, lett. b).

L’istituzione di tale archivio, infatti, era prevista dall’art. 1, comma 84, lett. a), n. 2 della legge delega (legge 23 giugno 2017, n. 103) ove si indicava al legislatore delegato la necessità che gli atti “non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti”.

È stato previsto, pertanto, un unico archivio centralizzato, nel quale devono confluire tutte le intercettazioni disposte nell’ufficio di Procura.

Più precisamente, l’archivio in questione è destinato alla conservazione integrale dei verbali, delle registrazioni e di ogni altro atto ad esse relativo; la gestione e tenuta di tale archivio sono affidate alla direzione e sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell’ufficio che ha richiesto le intercettazioni (artt. 269, comma 1, cod. proc. pen. e 89-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Dall’art. 89-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. emerge che l’archivio a cui la legge fa riferimento è uno spazio “digitale” (“Nell’archivio digitale ….”) e, dunque, non fisico, in cui sono raccolti in modo sistematico e ordinato gli atti relativi al mezzo di ricerca della prova e le relative registrazioni.

Su questo punto, che di seguito verrà approfondito, è opportuna subito una precisazione.

L’art. 2, comma 6, dello stesso d.l. n. 161 del 2019 prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, adottato previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, sono stabilite le modalità e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Da questa disposizione che, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del d.l. n. 161 del 2019, come modificato dalla legge di conversione n. 7 del 2020, si applica ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020, si desume che, fino a quando non interverrà il predetto decreto del Ministro della giustizia - che per giunta presuppone l’accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione - il deposito degli atti e dei documenti non sarà esclusivamente telematico.

Con provvedimento del 5 dicembre 2019 del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, infine, sono state adottate le specifiche tecniche per il conferimento nell'archivio riservato delle intercettazioni di cui all'art. 269, comma 1, cod. proc. pen.

Appare opportuno chiarire che l’archivio delle intercettazioni è strumento diverso dal “registro riservato” previsto dall’art. 267, comma 5, cod. proc. pen. Secondo questa disposizione, “in apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni”.

Anche il “registro riservato” può essere gestito con modalità informatiche; in esso sono annotati, in ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni. Il registro è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica. Nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione è precisato che si tratta del registro riservato già in uso nelle Procure della Repubblica, di cui è prevista una strutturazione “tendenzialmente” informatica.


Fonte: Relazione n. 35/2020, a cura dell'Ufficio del Massimario, sulle novità normative apportate dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

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