Mandato d’arresto europeo e contumacia senza difensore: inammissibile il ricorso, pena da eseguire in Italia (Cass. Pen. n. 9171/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 2 apr
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Con la sentenza n. 9171/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da L. contro la decisione della Corte d’Appello di Milano che, nel giudizio di rinvio, aveva rifiutato la sua consegna al Belgio e disposto l’esecuzione in Italia della pena inflittagli per truffa e vendita di prodotti contraffatti.
La pronuncia affronta il delicato tema dell’esecuzione del MAE in caso di condanna contumaciale senza assistenza difensiva, negando la possibilità di sollevare nuovamente questioni già decise nella sentenza rescindente.
Il fatto
L. era stato destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dal Belgio per l’esecuzione di una condanna a 3 anni e 1 mese di reclusione per reati commessi tra il 2014 e il 2019.
La Corte d’appello di Milano aveva inizialmente disposto la consegna, ma tale decisione era stata annullata dalla Cassazione (sent. n. 46360/2024) per mancata applicazione dell’art. 18-bis della legge n. 69/2005, che consente di opporsi alla consegna per l’esecuzione in Italia della pena da parte del cittadino italiano.
Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello ha accolto tale motivo, rifiutando la consegna e disponendo l’esecuzione della pena in Italia.
Tuttavia, L. ha proposto un nuovo ricorso per Cassazione:
in via principale, sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 legge n. 69/2005, per non prevedere il rifiuto obbligatorio della consegna in caso di condanna contumaciale senza difensore;
in via subordinata, chiedendo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per verificare la compatibilità del MAE con i diritti fondamentali, qualora la sentenza sia stata resa in contumacia e venga eseguita nello Stato di cittadinanza senza diritto alla riapertura del processo.
La decisione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso:
La censura principale è non consentita ex art. 628, comma 2, c.p.p., poiché riguarda un punto già deciso nella precedente sentenza rescindente. La Corte aveva già ritenuto legittima l’applicazione del MAE anche in caso di contumacia senza difensore, se è garantita la possibilità di riesame del merito della condanna.
La questione pregiudiziale UE è stata ritenuta priva di interesse attuale, poiché la Corte d’appello, in esecuzione del precedente annullamento, ha già disposto che L. sconti la pena in Italia, accogliendo integralmente la richiesta avanzata dallo stesso imputato nel primo ricorso.
Il ricorrente, pertanto, non può contraddirsi proponendo ulteriori doglianze su un assetto favorevole alla sua posizione.
Il principio di diritto
Nel giudizio di rinvio, il ricorso per cassazione è inammissibile se ripropone censure già decise dalla sentenza rescindente della Cassazione. Inoltre, non sussiste interesse a ricorrere avverso una decisione che ha accolto integralmente la richiesta dell’imputato, come nel caso di esecuzione della pena in Italia in luogo della consegna allo Stato estero.