Minorenni e mandato d’arresto europeo: solo il giudice minorile può decidere sulla consegna (Cass. Pen. n.33850/25)
- Avvocato Del Giudice
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Il principio di diritto
È competente a decidere sulla richiesta di consegna nell’ambito di un mandato di arresto europeo emesso per fatti commessi da soggetto minorenne all’epoca dei fatti la Sezione per i minorenni della Corte d’appello.
La competenza si fonda sull’art. 18 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, che attribuisce al giudice minorile tutte le funzioni della Corte di appello nei procedimenti riguardanti imputati minorenni, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 alla legge n. 69/2005.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. VI, 14/10/2025, (ud. 14/10/2025, dep. 15/10/2025), n.33850
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale veniva disposta la consegna all'Autorità giudiziaria francese, in esecuzione del mandato di arresto esecutivo emesso per fatti commessi allorquando il ricorrente era minorenne.
2. Nell'interesse della ricorrente sono stati formulati due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce l'incompetenza funzionale della Corte di appello posto che, essendo stati i fatti per i quali si procede commessi allorquando il ricorrente era minorenne, sulla richiesta di consegna avrebbe dovuto provvedere la Sezione per i minorenni della predetta Corte di appello.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'omesso accertamento dell'esistenza, nel sistema giuridico dello Stato richiedente, di un trattamento differenziato per i soggetti minorenni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'incompetenza della Corte di appello, nella composizione ordinaria, a pronunciarsi sulla richiesta di consegna, sul presupposto che i reati posti a fondamento del mandato di arresto europeo sono stati sicuramente commessi allorquando Se.AJ. era minorenne.
Premesso che la minore età del ricorrente all'epoca dei fatti non è contestata, si pone la questione di stabilire se fosse o meno competente a pronunciarsi la sezione per i minorenni della Corte di appello di Bari.
2.1. La risposta al quesito è sicuramente positiva, dovendosi ribadire quanto affermato da questa Corte, sia pur con risalenti pronunce.
Con specifico riferimento al mandato d'arresto europeo, si è affermato che è competente a decidere sulla richiesta di consegna di soggetti minorenni all'epoca dei fatti la sezione per i minorenni della Corte d'Appello (Sez.6, n. 21005 del 22/5/2008, Rv. 240199).
Analogo principio, peraltro, è stato affermato anche in relazione alle procedure estradizionali (Sez. 1, n. 36757 del 17/9/2008, Rv. 241342; Sez.6, n. 48008 del 3/12/2008, Rv.242006).
2.2. Il principio sopra esposto deve essere confermato, avendo anche trovato l'avallo della giurisprudenza costituzionale che, con una sentenza interpretativa di rigetto (Corte cost., n. 310 del 2008) ha valorizzato la portata generale dell'art, art. 18 del D.P.R. 22 settembre 1988, n.449 (Ordinamento giudiziario), lì dove, nel disciplinare le funzioni della Corte di appello prevede che, nell'ambito della stessa, la sezione per i minorenni "giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni".
Sulla base di tale norma, deve ritenersi che il legislatore ha inteso attribuire alla Corte di appello, sezione per i minorenni, tutte le competenze del giudice di appello nei procedimenti a carico dei minori, in tal modo valorizzando la necessità che, nei confronti di tali soggetti, sia sempre chiamato a pronunciarsi il giudice specializzato.
2.3. Quanto detto consente di ribadire la competenza della Sezione per i minorenni della Corte di appello, pur dovendosi dare atto che il quadro normativo in tema di mandato di arresto europeo, vigente all'epoca della richiamata pronuncia della Corte costituzionale, è significativamente mutato.
Il previgente art.18, lett. i), l. 22 aprile 2005, n.69, demandava alla Corte di appello una complessa valutazione circa la sussistenza di motivi ostativi alla consegna del minore, dovendosi verificare "i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere".
A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n.10, il quadro normativo è sostanzialmente modificato, posto che il novellato art. 18, I. 22 aprile 2005, n.69, alla lett.c), si limita a prevedere un motivo ostativo della consegna "se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato".
Pur a fronte del notevole ridimensionamento dell'ambito di valutazione rimesso alla Corte di appello, allorché il mandato di arresto sia emesso nei confronti di minori, la ragione che continua a fondare la competenza della Sezione per i minorenni è ancora ravvisabile nella disciplina generale dettata in materia di ordinamento giudiziario.
Ribadendo quanto affermato nella citata sentenza della Corte costituzionale, la competenza attribuita alla Sezione per i minorenni della Corte di appello ha una valenza generale, con la conseguenza che ogni procedimento riguardante i minori deve essere necessariamente devoluto alla cognizione della sezione specializzata.
2.4. La fondatezza del motivo di ricorso e la conseguente individuazione della competenza funzionale in favore della Sezione per i minorenni della Corte di appello di Bari, determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
3. L'esito del presente giudizio, nella misura in cui dà luogo all'annullamento senza rinvio in considerazione del fatto che il procedimento risulta viziato ab origine, stante la trattazione affidata ad un organo giudiziario incompetente, pone la questione della perdurante validità della misura cautelare della custodia in carcere, cui è attualmente sottoposto il ricorrente.
Sul punto, si ritiene condivisibile il principio secondo cui in tema di mandato di arresto europeo, spetta al presidente della corte di appello la competenza funzionale - e dunque anche nell'ipotesi di persona ancora minorenne all'epoca dei fatti - alla convalida dell'arresto di polizia giudiziaria e, ove richieste, alla emissione di misure cautelari di cui all'art. 13 I. 22 aprile 2005, n. 69, spettando alla sezione per i minorenni della Corte d'Appello (cui gli atti devono essere trasmessi dal presidente della corte, esaurita la fase cautelare) il solo giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la consegna (Sez.6, n. 23259 del 19/5/2016, Rv. 266799; Sez.6, n. 62 del 16/12/2008, dep.2009, Rv. 242462; in tema di estradizione, Sez.6, n. 6996 del 18/2/2011, Rv. 249348).
Quanto detto comporta che la convalida dell'arresto, essendo stata regolarmente disposta, determina la perdurante validità del titolo cautelare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari sezione per i minorenni.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 L.n. 69 del 2005.
Dispone, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma il 14 ottobre 2025.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2025.