Sentenze

Indice:
La massima
Cassazione penale , sez. VI , 15/12/2021 , deposito: 16/12/2021 , n. 46140
Nella sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che ai fini della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel mandato di arresto Europeo processuale, al di là del tenore letterale della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1, lett. f, deve aversi riguardo alla sola indicazione della pena detentiva edittale massima, l'unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia in base alla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, sia in base alla legge italiana attuativa, tanto che nell'"Annex" della decisione quadro 2002/584/GA, tra le informazioni da indicare per il m.a.e. processuale, in relazione alla pena, vi è la sola indicazione della "durata massima" della pena detentiva edittale (Sez. 6, n. 45364 del 01/12/2011, Piatek, Rv. 251187).
La sentenza
Fatto
1. Con sentenza emessa in data 3 novembre 2021, la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna di S. all'autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania in relazione al M.A.E. contenente l'ordine di arresto n. (OMISSIS) emesso il 17 ottobre 2021 dalla European Public Prosecutor's Office ("EPPO") su decisione della Amtsgericht di Monaco di Baviera, a condizione che dopo essere stato processato sia inviato in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale.
La decisione impugnata evidenzia che il M.A.E. a carico di S., cittadino italiano, è stato emesso in relazione ai reati di associazione criminale finalizzata alla frode fiscale (puniti dal par. 129 codice penale tedesco e dall'art. 370 codice finanziario della Repubblica Federale della Germania), fatti commessi tra il 1 marzo 2018 ed il 31 marzo 2021.
La Corte di appello ha evidenziato che il 20 ottobre 2021 S. è stato tratto in arresto dalla Guardia di Finanza di Milano, che il 22 ottobre, alla presenza del Procuratore generale e dei difensori di fiducia, si è proceduto all'audizione di S. che rifiutava la consegna e non prestava il consenso alla rinuncia della garanzia del principio di specialità; convalidato l'arresto, veniva applicata la custodia cautelare degli arresti domiciliari.
La Corte territoriale, preso atto del sopraggiungere in data 25 ottobre 2021 del mandato di cattura estero ed il mandato di arresto Europeo del 15 ottobre 2021, rilevava l'esistenza di una contestazione provvisoria in ordine al reato di associazione a delinquere e frode fiscale corrispondente alle fattispecie italiane di cui all'art. 416 c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, comma 1 (rectius: 2, comma 1), che prevede la reclusione da quattro ad otto anni di reclusione allorché l'ammontare degli elementi passivi fittizi superi gli Euro 100.000.
I fatti risulterebbero commessi dal 1 marzo 2018 al 31 marzo 2021 e coinvolgerebbero la società (OMISSIS) s.r.l. di cui S., come emerso a seguito di perquisizione eseguito su delega da parte della Procura Europea di Milano delegata dalla procura Europea con sede in Germania, era stato dirigente e rappresentante legale dal 11 aprile 2015 al 19 aprile 2018. La Corte di appello, avendo ritenuto sussistenti i presupposti per la consegna, ha giudicato ininfluente la mancanza di indicazione nel MAE del minimo edittale richiesto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, ed ha disposto la consegna di S. anche in ragione dell'assenza di condanne o procedimenti pendenti in Italia.
2. S., per mezzo del difensore avvocato Stefano Castrale, ricorre avverso la suindicata sentenza deducendo i motivi di ricorso di seguito indicati.
2.1. Violazione di legge L. 22 aprile 2005, n. 69, ex art. 6, comma 1, lett. f), ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
Secondo la citata disposizione il mandato di arresto Europeo, tra le varie disposizioni, deve contenere l'informazione della durata della pena minima stabilita dalla legge dello Stato richiedente la consegna; informazione che, se mancante, deve formare oggetto di informazione integrativa rivolta allo stato emittente da parte della Corte di appello.
Erronea risulterebbe, pertanto, la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale nella parte in cui, alla specifica deduzione formulata in quella sede, ha ritenuto non rilevante che la legge penale tedesca non prevedesse la pena minima; osserva che il ricorrente non è stato messo in condizione di conoscere quale sia la esatta pena prevista dall'ordinamenti straniero, onere che la legge pone espressamente per mezzo della chiara disposizione dell'art. 6, D.Lgs. cit. in capo allo Stato richiedente e che, se mancante, deve essere richiesta. Ne' può essere condiviso quell'orientamento pur espresso da questa Corte secondo cui il riferimento contenuto nella citata disposizione non troverebbe conferma nella decisione quadro 2002/584/GA che è stata attuata per mezzo della L. n. 69 del 2005, che invece prevede esclusivamente l'indicazione della "scala di pene", testo della legge che, in quanto chiaramente difforme, dovrebbe formare oggetto di declaratoria di incostituzionalità ad opera della Corte costituzionale.
2.2. Violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18 bis, comma 1, lett. a), ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
Il ricorrente osserva che la Corte di appello di Torino, avverso l'eccezione formulata in udienza tesa a far rilevare come parte della condotta fosse stata realizzata in Italia, ha erroneamente confutato il rilievo osservando come non fossero apprezzabili condanne o comunque procedimenti penali pendenti in Italia
per i medesimi fatti; risposta fornita dalla Corte territoriale che si palesa eccentrica in ragione della differente norma che governa la materia: l'eccezione rivolta dal ricorrente in sede di merito era tesa a rilevare la presenza di elementi che deponessero per il rifiuto facoltativo di consegna previsto dall'art. 18 bis, comma 1, lett. a), e non di quello previsto dalla L. n. 69 del 2005, lett. b).
Diritto
1. Il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.
2. Il primo motivo di ricorso che censura l'omessa indicazione della pena minima per i reati inclusi nel mandato di arresto Europeo risulta manifestamente infondato.
Come riportato dallo stesso ricorrente, deve richiamarsi il principio di diritto espresso da questa Suprema Corte ed ormai consolidato, secondo cui ai fini della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel mandato di arresto Europeo processuale, al di là del tenore letterale della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1, lett. f, deve aversi riguardo alla sola indicazione della pena detentiva edittale massima, l'unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia in base alla decisione quadro 2002/584/GA