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Mandato di arresto europeo e adattamento della pena: la Corte riduce la pena per conformità all’ordinamento italiano (Cass. Pen. n. 9945/2025)

Con la sentenza n. 9945/2025, la Corte di Cassazione interviene in tema di esecuzione del mandato di arresto europeo (MAE), ribadendo l’obbligo per la Corte d’appello di procedere all’adattamento della pena straniera in conformità ai limiti edittali previsti per reati analoghi dalla legge italiana. In assenza di tale adattamento, la sentenza va annullata.


Il fatto

S. era stato destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria romena per l’esecuzione di due condanne:

  • Una pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione per guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) e guida senza patente (con recidiva);

  • Una pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione per guida in stato di ebbrezza (con tasso inferiore a 1,5 g/l).

La Corte d’Appello di Roma, pur rifiutando la consegna per via del radicamento del condannato in Italia, disponeva l’esecuzione in Italia della pena complessiva di 3 anni e 6 mesi di reclusione, detratto il presofferto.


La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da S., rilevando l’omesso adattamento delle pene:

La condotta di guida in stato di ebbrezza, con tasso superiore a 1,5 g/l, corrisponde in Italia all’art. 186, co. 2, lett. c) Codice della strada, punita con pena massima di 1 anno di arresto.

La condotta con tasso inferiore a 1,5 g/l corrisponde alla lett. b) dello stesso articolo, punita con pena massima di 6 mesi di arresto.

La Corte ha quindi rideterminato la pena applicabile in Italia:

  • 1 anno e 4 mesi per il primo episodio (1 anno per la guida in stato di ebbrezza + 4 mesi per la guida senza patente);

  • 6 mesi per il secondo episodio.

  • La pena complessiva, in luogo dei 3 anni e 6 mesi, è stata quindi fissata in 1 anno e 10 mesi, da cui detrarre i 181 giorni di presofferto.


Il principio di diritto

Nel procedimento di riconoscimento di sentenze straniere ai fini dell’esecuzione in Italia, la Corte d’appello deve procedere all’adattamento della pena, commisurandola ai limiti edittali previsti per i reati analoghi dalla legislazione italiana. L’omesso adattamento integra violazione dell’art. 10, comma 5, d.lgs. n. 161/2010 e comporta l’annullamento della decisione.


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