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La decisione sulla consegna in esecuzione di mandato d’arresto europeo richiede il rispetto dell’art. 127 c.p.p. (Cass. pen. n. 22064/25)

Premessa

La sentenza della Corte di cassazione, sezione VI penale, n. 22064/2025, affronta una questione fondamentale nella procedura di consegna in esecuzione di un mandato d’arresto europeo (MAE): l’applicabilità dell’art. 127 c.p.p. al giudizio camerale dinanzi alla Corte di appello e la conseguente necessità di garantire il diritto alla difesa, anche mediante il rinvio dell’udienza per il deposito di memorie difensive.


1. Il fatto

La Corte di appello di Napoli aveva accolto la domanda di consegna presentata dall’Autorità giudiziaria tedesca nei confronti di Gr.An., indagato per aver fatto parte di un’associazione criminale operante, secondo l'accusa, anche in Germania, dedita a rapine di orologi di elevato valore. La Corte aveva rigettato la richiesta di rinvio formulata dalla difesa, che lamentava la tardiva ricezione del MAE, affermando l'inapplicabilità dell’art. 127 c.p.p. al procedimento.


2. I motivi di ricorso

Il ricorrente deduceva:

  • la violazione dell’art. 127 c.p.p., ritenuto applicabile all’udienza camerale sulla consegna;

  • l’incompetenza territoriale tedesca ex art. 18-bis, lett. a), L. n. 69/2005, essendo l’associazione operante in Italia;

  • l’omessa richiesta di informazioni integrative allo Stato estero (art. 16, L. n. 69/2005);

  • la lesione dei diritti familiari e relazionali in caso di consegna prolungata (artt. 6 §1 e 8 CEDU).


3. La decisione della Cassazione

La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo gli altri.


3.1 Applicabilità dell’art. 127 c.p.p.

Il giudizio camerale dinanzi alla Corte d’appello, ai sensi dell’art. 10, comma 4, L. n. 69/2005, si svolge "in camera di consiglio". Tale modalità comporta l’applicazione integrale dell’art. 127 c.p.p., come confermato anche dalla giurisprudenza (Sez. F, n. 36397/2023, Brunchea).

La Corte ha chiarito che il richiamo espresso all’art. 127 nel solo art. 22 L. n. 69/2005 riguarda esclusivamente la disciplina camerale in Cassazione, che altrimenti seguirebbe le regole dell’art. 611 c.p.p., dove la partecipazione delle parti è di regola esclusa.


3.2 Nullità a regime intermedio per lesione del diritto di difesa

La richiesta di rinvio dell’udienza era tempestiva e fondata, essendo il MAE stato ricevuto solo quattro giorni prima. La mancata concessione del termine per depositare memoria difensiva ha concretato una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. (v. anche Cass., sez. II, n. 5773/2019), comportando l’annullamento della sentenza.


4. Il principio di diritto

Nel procedimento camerale di consegna ex L. n. 69/2005 dinanzi alla Corte d’appello si applicano le regole di cui all’art. 127 c.p.p.; pertanto, la richiesta tempestiva di rinvio per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa, ove fondata, non può essere rigettata senza incorrere in nullità a regime intermedio.

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