Proponiamo una sentenza di merito, pronunciata dal Tribunale di Lecce con la quale l'imputato, accusato del reato previsto dall'art. 612 c.p., è stato assolto poiché il fatto non sussiste.
Tribunale Lecce sez. I, 20/07/2023, (ud. 27/04/2023, dep. 20/07/2023), n.1583
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 21.06.2018 è stato emesso decreto penale di condanna di RO.GI.
L'imputata ha proposto opposizione e con il successivo decreto del 17.12.2019 è stata citata a giudizio per rispondere dei reati indicati nel capo d'imputazione. Co.Al. si è costituito parte civile.
Nel corso del dibattimento sono stati escussi Co.Al. (di cui su concorde richiesta delle parti è stato acquisito e dichiarato utilizzabile l'atto di querela), Co. ed altri (…). L'imputata ha reso l'esame nell'udienza del 27.04.2023. Nella stessa udienza del 27.04.2023, le parti hanno proceduto alla discussione.
Il termine di prescrizione dei reati è stato sospeso dal 20.03.2023 al 27.04.2023 perché il processo è stato differito per impedimento a comparire del difensore dell'imputato.
(…) ha dichiarato nell'atto di querela e nel corso del suo esame, di aver avuto l'incarico di procedere alla costruzione di un immobile in Castrignano del Capo (Le) - e con precisione nella marina di Santa Maria di Leuca - da parte di tale sig.ra (…). La RO. ed il marito sarebbero i gestori dell'Hotel (…), posto nelle immediate vicinanze del terreno su cui si realizzava" la costruzione.
Ebbene la RO. si sarebbe opposta in tutti i modi ai lavori edili. Avrebbe detto all'indirizzo del (…): "Vi faccio arrestare tutti, siete abusivi, delinquenti ve ne dovete andare". Avrebbe poi lanciato una pietra che però non colpiva alcuno. Inoltre sarebbe intervenuto un controllo dei Carabinieri e successivamente gli operai del cantiere, avrebbero notato una telecamera posta a riprendere i lavori edili. Le riprese sarebbero state trasmesse dall'emittente locale (…) e pubblicate su di un profilo del social network Facebook denominato "Leuca nel cemento".
Il (…) ha poi aggiunto che in una occasione era stata strappata la cartellonistica del cantiere ed in più occasioni era stata strappata la rete che era stata da lui apposta a tutela del cantiere.
Nel capo d'imputazione, alla RO. è contestato di aver minacciato il Co. oltre al reato contravvenzionale di getto pericoloso di cose che sarebbe integrato dal getto di una pietra.
Nel corso del suo esame l'imputata ha negato gli addebiti.
Ha spiegato di essersi lamentata in più occasioni dei lavori edili che riteneva abusivi. La sig.ra (…) era venuta da me in albergo pur non conoscendomi a chiedere se li poteva fare o meno (i lavori edili, ndr). Anche un bambino delle scuole elementari avrebbe capito che se era diritto di farlo non veniva a me a chiedermi, (così la RO., pag. 10 della trascrizione della fonoregistrazione dell'udienza del 27.04.2023). Inoltre si sarebbe lamentata del fatto che gli operai lavoravano anche in orari non consentiti, richiedendo l'intervento delle Forze di Polizia.
Ha escluso invece di aver utilizzato le espressioni a lei addebitate, sostenendo: "No, io non arrivo a tanto, come improperi non arrivo a tanto perché rispetto la classe operaia in genere e quindi non avrei mai potuto dire niente del genere", (così la RO., pag. 9 della trascrizione della fonoregistrazione dell'udienza del 27.04.2023).
Ha escluso del pari che siano state lanciate pietre. Anzi abbiamo ricevuto minacce continue, anche pesanti, (così la RO., pag. 7 della trascrizione della fonoregistrazione dell'udienza del 27.04.2023).
Non vi è dubbio sul fatto che fosse in corso una costruzione in prossimità del mare e che la RO. la ritenesse illegittima.
E' necessario quindi passare all'esame delle espressioni che sarebbero state utilizzate dall'imputata:
- "delinquenti, vi faccio arrestare, ve ne dovete andare" - così il teste (…), pag. 8 della trascrizione della fonoregistrazione dell'udienza del 16.05.2022;
- "Dovete andare via, dovete andare via! Vi denuncio, mando i Carabinieri - così il teste (…), pag. 10 della trascrizione della fonoregistrazione dell'udienza del 16.05.2022;
- "Vi faccio chiudere il cantiere, vi faccio arrestare" - così il teste (…), pag. 14 della trascrizione della fonoregistrazione dell'udienza del 16.05.2022;
- "Vi rovino, vi faccio chiudere il cantiere, qui non lavorate più" - così il teste (…), pag. 22 della trascrizione della fonoregistrazione dell'udienza del 16.05.2022.
Le indicazioni dei testi sono attendibili perché riferite in maniera conforme. Sono poi espressioni che ben si conciliano con l'affermazione dell'imputata di contestare le legittimità della costruzione in corso.
Quindi la "minaccia" utilizzata dalla RO., sarebbe quella di rivolgersi alle Forze di Polizia. Ciò perché il (…) con gli altri operai starebbe commettendo un reato edilizio e non starebbe rispettando una prescrizione amministrativa in merito al divieto di lavorare in determinate condizioni.
Sono stati prodotti vari provvedimenti di Autorità Giudiziarie Amministrative che si sono occupate della questione. E' stato poi prodotto un decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza (competenza individuata ex art. 11 c.p. perché uno degli imputati è magistrato in servizio nel distretto di Lecce) in cui alla (…) ed altri soggetti è stato contestato il reato di cui agli artt. 110,81 c.p., 44 lettera c) DPR 380/01, 181 D.L.vo 42/2004 in relazione alla costruzione realizzata e contestata dalla RO.
E' stato inoltre prodotto un verbale di contestazione di violazione amministrativa del 16.09.2016 con cui i Carabinieri della stazione di Castrignano del Capo (Le) hanno contestato al (…) la violazione di Ordinanza Sindacale nr. 8 del 6.07.2001 perché alle ore 13,20 del 16.09.2016, proseguiva i lavori edili nonostante il divieto imposto dalla predetta ordinanza Sindacale, (così testualmente nel predetto verbale di contestazione). Orbene, non è questa la sede per stabilire se la (…) e quindi i soggetti dalla stessa incaricati stessero commettendo un reato edilizio. Non è questa la sede nemmeno per stabilire se il (…) abbia violato o no, l'Ordinanza Sindacale n. 8 del 6.07.2001. Tuttavia quei provvedimenti innanzi menzionati, sono importanti perché permettono però di stabilire che le istanze della RO. non erano palesemente infondate: l'imputata "minacciava" di rivolgersi alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria (così come ha fatto) per fermare quei lavori che riteneva abusivi e illegittimi; e non si può ritenere fossero sicuramente legittimi, alla luce della successiva contestazione amministrativa e delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria inquirente. Ma tale "minaccia" non costituisce reato perché non è accompagnata da alcuna prospettazione di "ingiusto danno" richiesta dall'art. 612 c.p.; la possibilità di denunciare quelli che erano ritenuti reati o illeciti amministrativi, costituisce una facoltà del Cittadino che non pone in essere certo il reato di minaccia nel prospettarla. Né il Tribunale ha elementi da cui desumere non solo l'infondatezza delle convinzioni della RO., ma anche una sicura coscienza di tale infondatezza da parte dell'imputata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che l'aver prospettato di far chiudere il cantiere o di far arrestare (per il reato che sarebbe in corso di consumazione) non costituisce minaccia penalmente rilevante e l'imputata dovrà esser assolta dal reato contestato come violazione dell'art. 610 c.p., perché non sussiste.
Rimane il reato di getto pericoloso di cose.
Dall'istruttoria non risulta evidente che il fatto non sussista (in senso contrario le dichiarazioni dei testi (…) e (…) o altro motivo per cui l'imputata dovrebbe esser assolta.
Trattasi però di reato contravvenzionale commesso il 7.09.2016. La prescrizione ordinaria sarebbe maturata il 7.09.2020; quella prorogata è maturata il 7.09.2021. Occorrerà riconoscere quanto precede.
P.Q.M.
Visto l'art. 530 c.p.p.,
assolve RO.GI. dal reato contestato al capo a) dell'imputazione perchè il fatto non sussiste;
Visto l'art. 531 c.p.p.,
dichiara non doversi procedere nei confronti di RO.GI. per il reato contestato al capo b) dell'imputazione perché estinto per prescrizione; riserva gg. 90 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Lecce il 27 aprile 2023.
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2023.