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Minaccia e lesioni: condanna a 9 mesi di reclusione (Tribunale di Taranto - Giudice Monocratico dott. Luana Loscanna)


Reato di minaccia (art. 612 c.p.)

Proponiamo una sentenza di merito, pronunciata dal Tribunale di Taranto, con la quale l'imputato è stato condannato per i reati di minaccia e lesioni personali.


Tribunale Taranto sez. I, 11/07/2023, (ud. 11/07/2023, dep. 11/07/2023), n.2715

Svolgimento del processo

Con decreto del 5.2.2020 Vi.Lu. viene tratto a giudizio per rispondere del reato di lesioni personali pluriaggravate (artt. 81,582,583,585 e 612 c.p.).

Commesso in Taranto il 23.9.2018.

L'udienza del 5.5.2020 è stata rinviata in applicazione del D.L. del 17.3.2020 n. 18.

All'udienza del 26.1.2021 il processo è stato rinviato dal giudice onorario per sua incompetenza funzionale.

All'udienza del 22.6.2022 verificata la regolare costituzione delle parti dichiarata l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p., ed alla presenza della costituita parte civile, dichiarato aperto il dibattimento, le parti formulavano le richieste di prova orale e documentale come da verbale, all'esito venivano acquisiti certificati medici del Pronto soccorso di Grottaglie di Vi.Gi. del 24.9.2018 e certificati medici vari nonché rilievi fotografici aventi ad oggetto le lesioni patite dalla vittima e il giudice autorizza la citazione dei testi.

All'udienza del 15.2.2022 il processo è stato rinviato dal giudice onorario per sua incompetenza funzionale.

All'udienza dell'11.10.2022 stante il mutamento della persona fisica del Giudicante, rilevato che l'istruttoria dibattimentale era stata già avviata dal precedente titolare del ruolo e che occorreva procedere alla rinnovazione ex art 525 del c.p.p. chiedeva alle parti di riformulare le rispettive richieste istruttorie, le parti reiteravano le medesime istanze già avanzate, il Giudice reiterava l'ordinanza ammissiva delle prove, a questo punto si esaminava il teste Vi.Gi. e si procedeva all'esame dell'imputato, all'esito veniva acquisito certificato del pronto soccorso del 23.9.20189 di Vi.Lu.; il difensore dell'imputato chiedeva di esaminare ai sensi dell'art 507 c.p.p. (…), coniuge di Vi.Lu., il Pubblico Ministero si opponeva, il giudice riservava la decisione.

All'udienza dell'11.7.2023, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, il giudice rigettava la richiesta della difesa dell'imputato di esaminare ex art. 507 c.p.p. (…) in quanto soggetto intervenuto in un momento successivo all'aggressione avvenuta in data 23.9.2018; le parti formulavano le conclusioni come da intestazione ed il tribunale, previa declaratoria di utilizzabilità di tutti gli atti regolarmente acquisiti, decideva come da dispositivo.

Diritto

Motivi della decisione

Dall'esame delle dichiarazioni rese dalle persone escusse nel corso del dibattimento, degli atti irripetibili acquisiti al fascicolo processuale e dei documenti, prodotti dalle parti si può ricostruire il fatto per cui vi è processo.

L'odierno processo nasce da un diverbio, poi degenerato in atti di violenza fisica, tra fratello e sorella per ragioni legate alla pensione del padre che accudivano insieme alternandosi.

In particolare, il 23.9.2018, Vi.Lu. si trovava a casa del padre insieme alla sorella e i due iniziarono a discutere di questioni legate alla pensione del padre.

Vi.Gi., escussa in giudizio ha narrato i fatti nel modo che segue: "io sono rientrata, mi sono cambiata e mentre mi accingevo a fare i piatti, ho iniziato a vedere mio fratello, il signor Vi.Lu., che era molto aitato. Ad un certo punto ha iniziato ad inveire contro di me perché voleva ancora soldi da mio padre, perché non gli bastavano quelli che lui veniva quotidianamente a chiedere sempre a mio padre e quindi lui ha iniziato ad inveire contro di me. Nel momento in cui gli ha detto: "Ma non ti bastano questi soldi"? Lui mi ha aggredita, mi ha riempita violentemente di pugni, caldi sulla gamba sinistra. Mi ha spaccato anche qui sulle labbra i denti e sono caduta a terra in una pò di sangue. E lui continuava ripetutamente, perché diceva: 'Ti devi fare i fatti tuoi, non ti devi mettere in mezzo", perché io mettevo in mezzo, perché dicevo: possibile che ancora tu debba chiedere sempre soldi"? E ha continuato. Nel momento in cui mi riempiva di botte, ho iniziato a vedere il sangue che mi usciva dappertutto e poi mi ha detto: "Ti devi fare i fatti tuoi altrimenti adesso io ti uccido". Io non so come ho fatto a cercare di andare, arrivare in camera per potermi chiedere da dietro perché avevo paura che lui mi ammassasse e non volevo essere l'ennesima vittima. Poi ho sentito la porta sbattere e andare via e lui e andato via. Poi ho chiamato la moglie, perché venisse, ma quando sono arrivati. Sono rimasta solo con mio padre, ero dolorante, piena di dolori. Papà non si è accorto di nulla, perché ho cercato di coprirmi con i capelli, di non fargli capire tutto quello che era successo. Però la notte ho avuto la febbre alta, ero diventata gonfia, ero dolorante e la mattina ho aspettato che mio padre si aliasse, l'ho sistemato un po', gli ho dato le sue medicine e sono andata, perché non ce la facevo più".

La Vi., a seguito dell'aggressione da parte del fratello, si è chiusa in camera perché aveva paura di essere ammazzata ("perché quando lui mi ha aggredita io sono caduta a terra. Lui mi ha detto: "lo ti uccido" e io ho avuto paura. E me ne sono andata in camera").

La persona offesa era a conoscenza che il fratello aveva una occupazione lavorativa come saldatore elettrico ("da quello che mi raccontava mio padre che lavorasse in uno stabilimento, quello che mi diceva il mio papà").

Vi.Lu. si è sottoposto ad esame dibattimentale affermando la sua versione dei fatti: "quell'uomo praticamente io ero seduto sulla sedia a sdraio e visto che io uso le cuffie, avevo le cuffie sulla televisione, stavo sentendo le partite. Ad un certo punto abbiamo avuto un pourparler con mia sorella. Sì, facevo il turno, ci alternavamo diciamo, o la mattina andavo io di giovedì o di martedì, ci dividevamo i compiti praticamente.

Quel giorno erano le due e mezza e stavo vedendo la televisione, e nel parlare ad un certo punto ho detto: "Cos'è successo? Cosa mi stai dicendo"? Disse: "La badante se ne deve andare il mese prossimo e c'è bisogno di una persona che deve sostituire la badante, non abbiamo trovato nessuno". Io gli ho detto: "Senti, l'unica cosa che ti posso dire, posso prendermi un mese di cassaintegrazione, parlando sempre con l'agenda, e sostituire io la badante, però tieni presente che io quel mese prenderò 600, 700, 800 euro, quindi un bilancio congruo per fare avanti e indietro col gasolio, permettere la benzina e per aiutarmi nelle spese, perché ho una famiglia da mantenere, cioè qualcosina mi devi, non perché giustamente non ci arrivo a fine mese. Allora chi precedentemente cosa ha fatto? Allora mia sorella che ha fatto? Si è girata, ha preso un cofanetto da sopra il mobile e ha detto: "Tu lo devi fare gratis perché è tuo padre"! Ha preso questo cofanetto di porcellana e l'ho sentito così, mi è passato cosi. Menomale che ero seduto, menomale perché se mi fossi alzato poco poco l'avrei preso in faccia. E' venuta, si è avventata, mi ha graffiato tutto, io cercavo di dimenarmi per toglierle le mani, perché non me le toglieva dalla faccia, avevo una paura pazzesca, perché detto: "Questa mò". In effetti io ho fatto così col braccio e giustamente lei la forza mia con la forza sua, e le ho urtato la faccia, il muso, però non volendo, non volendo. In effetti poi mi sono guardato allo specchio, perché c'era lo specchio nell'ingresso e avevo tutto il collo graffiato, ma graffiato di brutto, col sangue che mi usciva. Avevo ma paura pazzesca. Ma io, come le ho detto prima, le dico adesso: "Quando mi ha messo le mani, premeva forse in faccia". Tant'è che queste due dita andavano a finire agli occhi, in effetti avevo i graffi agli occhi qua.

Io ho dovuto togliere il braccio, ho dovuto togliere il braccio e forse ha urtato. Ma non ho fatto niente di che. Non mi ricordo che l'ho picchiata".

Ebbene, così ricostruito il fatto, non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità della persona offesa che ha descritto i fatti con coerenza e linearità, senza mai cadere in contraddizione.

In particolare, quanto emerge dai certificati medici del pronto è perfettamente compatibile con la versione dei fatti narrata dalla persona offesa.

La sintomatologia diagnosticata alla stessa in data 24.9.2014, consistente in "riferito trauma periorbitale dx e sx, trauma contusivo gamba sx, trauma arcata dentaria superiore" e l'esame obiettivo eseguito sulla persona che ha riscontrato, tra le varie lesioni una "abrasione superficie interna labbra superiori, parlale avulsione incisivi superiori" evidenziano un quadro clinico esattamente coincidente con la dinamica dell'aggressione subita dalla vittima e dalla stessa narrata al giudice con le seguenti dichiarazioni: "lui mi ha aggredita, mi ha riempita violentemente di pugni, caldi sulla gamba sinistra. Mi ha spaccato anche qui sulle labbra i denti e sono caduta a terra in una pò di sangue".

Non è in alcun modo rilevante la circostanza che la donna si sia recata al pronto soccorso solo il giorno dopo l'aggressione, ossia il 24.9.2018, in quanto la stessa non voleva lasciare incustodito l'anziano padre che assisteva insieme al fratello, odierno imputato.

Solo dopo aver trascorso la notte con dolori e febbre, la vittima ha deciso di recarsi il giorno seguente al Pronto Soccorso ove sono state diagnosticate le lesioni patite per come evidenziate nei certificati medici in atti.

Il carattere di verità di quanto affermato in tal senso da Vi.Gi. si ricava dal parziale riscontro del suo narrato con quanto affermato dall'imputato in sede di esame dibattimentale.

E' emerso in modo pacifico dalle dichiarazioni rese dai due soggetti che il padre fosse un soggetto anziano, bisognevole di cure e assistenza e che ci fosse una necessità di provvedere allo stesso in modo più assiduo a causa della mancanza temporanea di una badante.

E' emerso in modo altrettanto pacifico che i due avessero iniziato a discutere per ragioni legate al denaro e alla pensione del padre.

Tali considerazioni rendono la persona offesa credibile e le sue dichiarazioni sono idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli.

Peraltro la circostanza di avere riportato graffi sul corpo di cui ha parlato l'imputato in sede di esame dibattimentale può ritenersi assolutamente veritiera perché riconducibile ad una azione di difesa che verosimilmente la persona offesa ha posto in essere nel momento in cui il fratello l'aggrediva.

Parimenti integrata in fatto si presenta la contestata minaccia, avendo l'imputato più volte detto alla sorella che l'avrebbe ammazzata, mentre la picchiava; per questa ragione Vi.Gi. si era rifugiata nella sua stanza per la paura che la violenza del fratello, rafforzata dalla minaccia che l'avrebbe ammazzata, potesse realmente concretizzarsi.

Per tutte queste ragioni, deve pervenirsi ad una pronuncia di penale responsabilità nei confronti dell'imputato per i reati al medesimo ascritti.

Circostanze, pena e statuizioni civili.

Le attenuanti generiche possono essere riconosciute.

Nel caso che occupa paiono sussistere ragioni di natura soggettiva (la condotta processuale dell'imputato che si è sottoposto ad esame dibattimentale), che oggettiva (il rapporto conflittuale con la sorella) che consentono un'attenuazione della pena in concreto irrogabile.

Riguardo al calcolo della pena irrogata, in particolare, qui si deve individuare per il reato di lesioni personali, la pena base di mesi nove di reclusione, vicina al minimo edittale, con equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e le contestate aggravanti, (ritenute in fatto: in particolare, nel caso di specie, dal certificato medico versato in atti a firma del Dr. (…), si evince che la Vi. ha subito l'estrazione dell'elemento dentario nr. 11 e 21 che sono stati sostituiti con impianti e la giurisprudenza è costante nel ritenere che anche l'avulsione di un solo dente fa scattare l'aggravante di cui all'art. 583 c.p. perché produce una menomazione seppur minima di un organo ed è sufficiente per aversi indebolimento permanente, indipendentemente dalla possibilità di applicare protesi dentaria; parimenti integrata l'aggravante dell'art. 585 in relazione all'art 577 con riferimento al fatto commesso in danno di una sorella) con alimento per la continuazione con il reato di cui all'art 612 c.p. di euro 300 di multa, fino alla pena indicata in dispositivo.

Alla condanna segue l'obbligo per l'imputato di rifondere allo Stato le spese anticipate per la celebrazione del presente grado di giudizio.

Appare, poi, possibile formulare nei riguardi dell'imputato un giudizio prognostico favorevole in ordine ad un eventuale pericolo di reiterazione di condotte penalmente rilevanti e, dunque, concedergli il beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.

L'affermazione della responsabilità penale comporta l'obbligo risarcitorio in favore della costituita parte civile verrà liquidato in separata sede, che, in ragione della misura del danno accertato, può essere liquidato secondo equità nella misura indicata in dispositivo.

Va rigettata la richiesta di concessione di una provvisionale, in quanto l'attività dibattimentale non ha consentito di acquisire elementi che conducano a riconoscete in favore della parte civile, secondo un criterio di prevedibilità, una provvisionale immediatamente esecutiva ex lege (Cass. Sez. 4 n. 20318 del 10.1.2017 e Cass. Sez. 6 n. 49877 dell'11.11.2009).


P.Q.M.

Letti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara Vi.Lu. responsabile dei reati al medesimo ascritti, uniti dal vincolo della continuazione, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, lo condanna alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 300 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p.,

dichiara sospesa la pena alle condizioni di legge.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,

condanna Vi.Lu. al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento delle spese di costituzione nel presente grado del processo che si liquidano in euro 1.400,00 per onorario, oltre accessori di legge.

Rigetta la richiesta di concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva.

Così deciso in Taranto l'11 luglio 2023.

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2023.


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