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Minaccia e lesioni: confermata condanna per infondatezza dei motivi di appello (Tribunale di Taranto in funzione di giudice di appello- Giudice Monocratico dott. Filippo Di Todaro)


Reato di minaccia (art. 612 c.p.)

Proponiamo una sentenza di merito, pronunciata dal Tribunale di Taranto, in funzione di giudice di appello, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato, accusato dei reati di minaccia e lesioni personali.


Tribunale Taranto sez. I, 09/10/2023, (ud. 09/10/2023, dep. 09/10/2023), n.55

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione a giudizio del 07.11.2019 Ma.An. e Ca.Gi. venivano tratti a giudizio del Giudice di Pace per i seguenti reati:

"artt. 81,110,582 e 612 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aggredivano fisicamente Ca.Ma., colpendolo con schiaffi pugni e calci su tutto il corpo, facendolo cadere per terra, in tal guisa cagionandogli lesioni personali giudicate guaribili in giorni 7 (sette), minacciandolo di morte. In Laterza (TA) il giorno 12.03.2018".

Con sentenza n. 519/2022 emessa in data 27.12.2022 (depositata il 10.01.2023), il Giudice di Pace di Taranto dichiarava gli imputati colpevoli dei reati ascritti e, concesse le attenuanti generiche, li condannava alla pena di euro 650,00 ciascuno di multa, oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, liquidato in euro 350,00 e alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Il Giudice di prime cure, in particolare, fondava la propria decisione prevalentemente sul contenuto della querela sporta dalla persona offesa, acquisita con il consenso delle parti al fascicolo del dibattimento, nonché sulle dichiarazioni rese dal sig. Ca. all'udienza del 24.09.2021, nella quale veniva escusso a chiarimenti.

Nella querela il Ca., dapprima, premetteva di essersi separato di fatto dalla moglie Ma.An. e di non vivere più presso l'abitazione coniugale; poi raccontava che, nella notte precedente, alle ore 01.00 circa, nel mentre si trovava da un'amica, riceveva un messaggio con cui la ex moglie gli comunicava che la loro figlia era affetta da febbre alta. Preoccupato, il Ca. decideva di raggiungere la bambina ma, uscito in strada dall'abitazione, si trovava di fronte la Ma. insieme a suo nipote Ca.Gi. che lo accusavano di averlo scoperto con l'amante.

Nell'occasione la ex moglie sferrava uno schiaffo in faccia al Ca. e nel mentre quest'ultimo si recava verso l'auto lo afferrava per la giacca e lo strattonava.

Presa l'auto, la Ma. cercava di ostacolarne la ripartenza ed iniziava ad urlare verso il palazzo, finendo con il citofonare all'amica del marito. Riuscito a partire, il Ca. si recava presso l'abitazione della madre (posta nei pressi dell'abitazione della Ma.), ma anche qui veniva raggiunto dalla ex e dal Ca.Gi.

Nell'occasione il Ca. veniva nuovamente aggredito fisicamente dalla moglie e mentre cercava di entrare nel portone dell'abitazione veniva colpito sul collo dal Ca..

Per il dolore cadeva per terra. Rialzatosi a fatica veniva nuovamente colpito con calci che lo facevano ricadere a terra ed in quel momento il Ca. lo colpiva ripetutamente con calci e pugni, nel mentre la Ma. incitava il nipote a proseguire ed entrambi ingiuriavano il Ca., minacciandolo di morte.

Per le lesioni riportate il Ca. era costretto alle cure del pronto soccorso del nosocomio di Castellaneta. Come risulta dall'acquisita relazione di pronto soccorso, la p.o. riferiva ai sanitari "di essere stato aggredito da persone note in Laterza alle h 01.00 circa" e veniva dimesso con diagnosi di "trauma cranico non commotivo, trauma distrattivo rachide cervicale, contusione emitorace ed anca sx, riferito episodio di dolore toracico in stato ansioso reattivo" e prognosi di 7 giorni.

Alla udienza del 24.09.2021 il Ca., escusso a chiarimenti, confermava l'accaduto.

Nel corso del dibattimento si procedeva all'ascolto dei testi Be.Mi. (teste PM escussa a chiarimenti dopo l'acquisizione del verbale di SIT del 13.3.2019) e Do.Ma. (teste a discarico).

La Mi. confermava che nel corso della notte precedente si trovava presso la sua abitazione con Ca.Ma. Alle ore 01.00 circa, il Ca. aveva ricevuto un messaggio dalla ex moglie che lo rendeva edotto che sua figlia era affetta da febbre e appreso ciò, era immediatamente andato via per recarsi dalla figlia. Immediatamente la Mi. aveva sentito delle urla in strada, comprendendo che sotto la sua abitazione vi era la Ma.. Di lì a poco il Ca. la contattava telefonicamente per riferirle che era stato aggredito fisicamente dalla ex moglie e dal nipote e che si sarebbe portato in ospedale per ricevere le cure del caso per le lesioni patite.

Il teste Ma., in ordine all'accaduto, dichiarava che nell'occasione si trovava in macchina col Ca. e sua zia. Asseriva di avere visto litigare in strada il Ca. e la Ma. e che il litigio era durato alcuni minuti sin quando il Ca. non aveva convinto sua zia a risalire in auto. Il teste riferiva di non ricordare precisamente il giorno dell'accaduto ma di essere certo che il tutto fosse avvenuto tra le 23.00 e la mezzanotte.

All'udienza del 27.12.2022 il difensore degli imputati chiedeva l'acquisizione di documentazione inerente al procedimento penale a carico del Ca. per maltrattamenti nei confronti della moglie, che veniva acquisita come mero fatto storico.

Completata l'istruttoria ed esaurita la discussione delle parti, il Giudice di Pace emetteva sentenza di condanna nei confronti di entrambi gli imputati.

Il Giudice di Prime Cure riteneva le dichiarazioni del Ca. "ben circostanziate e precise" ovvero tali da superare il vaglio critico "per la linearità, non contraddittorietà e genuinità". Pertanto, le valutava "logiche, coerenti e dunque credibili".

Il Giudice di Pace rilevava come il Ca., in udienza, avesse confermato il contenuto della querela in ogni punto, riferendo i fatti nelle medesime modalità, senza incertezze, con linearità e chiarezza. Per il primo Giudice, poi, l'accaduto trovava conferma anche nel referto di pronto soccorso acquisito in atti, nel quale venivano riportate le dichiarazioni rese nell'immediatezza dalla p.o.. Pertanto, riteneva che le dichiarazioni del Ca. fossero tali da far ritenere provate, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale degli imputati.

Riguardo alla prova testimoniale, il Giudice di Pace riteneva le dichiarazioni della teste Be.Mi. in linea con il racconto della p.o. mentre, le dichiarazioni rese dal teste a discarico Ma.Do. nulla aggiungevano al quadro ricostruito.

Avverso tale sentenza ha proposto rituale impugnazione il difensore degli imputati che ha contestato la decisione del Giudice di Pace, lamentando l'erronea ricostruzione dei fatti, l'erronea valutazione delle prove, nonché la omessa valutazione di elementi probatori utili a far pervenire ad una pronuncia di assoluzione. Secondo l'assunto difensivo la testimonianza resa dal Ma.Do., nonché la documentazione inerente al giudizio avente ad oggetto i maltrattamenti del Ca. nei confronti della ex moglie avrebbero consentito di ricostruire i fatti in maniera differente rispetto all'accusa.

Gli appellanti hanno contestato, poi, il difetto di motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei delitti contestati, nonché il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 52 c.p. e dell'art. 131 bis c.p. Infine, il difensore degli imputati ha contestato la determinazione della pena del Giudice di Prime Cure.

All'odierna udienza si è celebrato il giudizio di secondo grado in cui in esito alla discussione, il P.M., il difensore di Parte Civile e la difesa hanno concluso come in epigrafe.

Tanto premesso in fatto, si ritiene che il proposto appello sia infondato e che, pertanto, come tale, per le considerazioni che di seguito si esporranno, non possa trovare accoglimento.

Infatti, il Tribunale ritiene che la motivazione della sentenza di primo grado sia senza dubbio corretta e condivisibile.

Il Giudice di prime cure ha sicuramente fatto buon governo delle risultanze processuali, partendo proprio dal principio giurisprudenziale, oramai consolidato, secondo cui la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come prova della responsabilità penale, purché venga sottoposta ad indagine positiva circa la sua attendibilità, non trovando applicazione la regola prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p. riguardo alla presenza di riscontri.

Il Tribunale ritiene che la versione dei fatti e le dichiarazioni offerte dal Ca. siano coerenti e pienamente credibili nel loro nucleo essenziale.

È pacifico, per averlo ammesso tutti i dichiaranti, che il Ca. e la Ma.

fossero marito e moglie e che la coppia si fosse separata di fatto.

E pacifico anche che nella notte tra il 12 ed il 13 marzo del 2018 sia avvenuto un litigio tra i due, cui aveva partecipato anche il nipote della Ma., Ca.Gi.

Ebbene la versione dei fatti del Ca. è sicuramente attendibile nel momento in cui ha descritto di avere subito l'aggressione e le minacce dalla Ma. e dal Ca..

La persona offesa ha esposto in modo preciso gli eventi per cui è causa, collocando puntualmente gli accadimenti sotto il profilo spazio-temporale e descrivendo precisamente le modalità con cui ha subito l'aggressione dagli imputati nonché le loro minacce. Difatti, le dichiarazioni del Ca. sono prive di contraddizioni e non si riscontrano differenze tra quanto dichiarato in querela e quanto dichiarato in udienza al momento della sua escussione.

Peraltro, a riscontro della deposizione accusatoria depone il referto medico in atti emesso dai sanitari del nosocomio di Castellaneta attestante una diagnosi perfettamente compatibile e conforme con la dinamica denunciata dal Ca., che sin da subito aveva dichiarato ai medici di avere subito una aggressione da parte di persone note.

Le dichiarazioni della teste Mi. avallano la tesi accusatoria e confermano il racconto del Ca..

Le dichiarazioni del teste della difesa Ma.Do. non mutano il quadro probatorio dal momento che, da un lato, confermano il litigio avvenuto tra le parti mentre, dall'altro, il Ma. ha peccato di precisione non avendo ricordato il giorno dell'evento nonché se la Ma. fosse uscita dall'auto da sola o perché tirata fuori dal Ca.. Il teste, inoltre, non ha fornito una descrizione precisa del litigio e, peraltro, da quanto detto, non si comprende se abbia assistito solo al primo incontro tra le parti avvenuto sotto l'abitazione della Mi. e non anche al secondo incontro, avvenuto subito dopo.

Riguardo alla documentazione depositata dalla difesa alla udienza del 27.12.2022, è pacifico che il Ca. sia stato condannato in primo grado per maltrattamenti nei confronti della moglie. E pacifico anche che tra gli episodi sottoposti al vaglio del Tribunale sia presente anche quello per cui è processo avvenuto in data 13.03.2018.

Tuttavia, la condanna del Ca. in primo grado nel relativo giudizio non comporta tout court l'inattendibilità della sua versione nel presente giudizio, tenuto conto che tale condanna non è fondata esclusivamente sugli accadimenti di quella notte e tra l'altro diversamente non poteva essere atteso che si procedeva, in quel processo, per il delitto abituale di maltrattamenti in famiglia.

In sintesi il fatto che Ca. sia stato condannato in primo grado per il delitto di cui all'art. 572 c.p. nei confronti della moglie non esclude che quella sera abbia patito un'aggressione ad opera della donna e del di lei nipote. Peraltro, come detto, in questo giudizio, nessuno dei due imputati ha offerto alcuna giustificazione per cui non è neanche prospettabile la scriminante invocata che non può essere opposta in maniera generica rispetto al delitto di cui all'art. 572 c.p. trattato in altro processo ma bensì specifica cioè sull'episodio contestato.

Alla luce di quanto precede, allora, ritiene il Tribunale che la fattispecie de quo integri chiaramente sia il delitto di minaccia ex art. 612 c.p. sia quello di lesioni personali ex art. 582 c.p..

Sulla scorta di quanto precede, la sentenza impugnata deve, quindi, essere totalmente confermata.

Anche il trattamento sanzionatorio appare equo. Infatti, il Giudice di Pace, partendo dalla pena base del reato più grave prossima ai minimi, ha concesso le attenuanti generiche diminuendo la pena di un terzo e aumentandola in maniera minima per la continuazione tra i reati.

Gli imputati vanno, infine, condannati al pagamento verso lo Stato delle spese di questo grado di giudizio, nonché al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile.


P.Q.M.

Visti gli artt. 592, 605 c.p.p. e 37 D.lvo n. 274/00, decidendo sull'appello proposto nell'interesse di Ca.Gi. e Ma.An. avverso la sentenza n. 519/2022 emessa dal Giudice di Pace di Taranto in data 27.12.2022 (depositata il 10.01.2023), rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.

Condanna Ca.Gi. e Ma.An. al pagamento verso lo Stato delle spese di questo grado di giudizio.

Condanna, altresì, le predette parti appellanti alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile che liquida in Euro 1000 oltre accessori di legge da pagarsi in favore dello Stato.

Così deciso in Taranto il 9 ottobre 2023.

Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2023.

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