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L'utilizzabilità delle intercettazioni nei procedimenti diversi dopo la riforma del 2020: le Sezioni Unite chiamate a dirimere il contrasto (Cass. Pen., ord. n. 46832/2023)

L'ordinanza della Cassazione penale, Sezione V, n. 46832 del 2023, ha rimesso alle Sezioni Unite una questione di particolare rilevanza sistematica in tema di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quelli in cui sono state disposte. Il nodo interpretativo concerne l'applicazione dell'art. 270 c.p.p., nella versione introdotta dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 (conv. con mod. dalla l. 28 febbraio 2020, n. 7), e modificata dal d.l. 10 agosto 2023, n. 105 (conv. con mod. dalla l. 9 ottobre 2023, n. 137).


2. Il fatto processuale

L'ordinanza nasce nell'ambito di una complessa indagine riguardante una presunta associazione per delinquere finalizzata alla commissione di falsi in atti pubblici mediante la presentazione seriale di ricorsi per decreto ingiuntivo contenenti procure false, con coinvolgimento di diversi avvocati.


L'attività investigativa ha preso avvio da un diverso procedimento, iscritto prima del 31 agosto 2020, in cui furono autorizzate intercettazioni per fatti distinti (tra cui una tentata estorsione). Successivamente, a valle delle risultanze captative, fu iscritto un nuovo procedimento per associazione per delinquere e falso, in cui si è fatto ampio uso delle intercettazioni originarie.


3. La questione giuridica e il contrasto

Il cuore del contrasto giurisprudenziale risiede nella corretta interpretazione della locuzione "procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020", contenuta nella disciplina transitoria del d.l. n. 161/2019.

Secondo un primo orientamento (Cass. Pen., Sez. V, n. 37169/2022; Sez. II, n. 37143/2023), la nuova disciplina si applica a tutti i procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020, anche quando le intercettazioni provengano da procedimenti più risalenti. La ratio risiederebbe nella volontà del legislatore di uniformare le regole probatorie ai fini dell'utilizzo nei procedimenti "utilizzatori".

Un secondo e più garantista indirizzo (Cass. Pen., Sez. VI, n. 9846/2023; n. 47235/2021) afferma invece che la disciplina del 2020 può applicarsi solo se entrambi i procedimenti (quello delle captazioni e quello utilizzatore) siano stati iscritti dopo il 31 agosto 2020. In mancanza, si applica il testo previgente e si impone la verifica del legame di connessione ex art. 12 c.p.p., secondo la nota pronuncia Cavallo (Sez. U, n. 51/2020).


4. Le ragioni della rimessione alle Sezioni Unite

La Sezione V ha ritenuto non risolvibile in via interpretativa il contrasto e ha dunque sollevato la questione: se l'art. 270 c.p.p., nel testo del 2020, debba applicarsi anche nei casi in cui le intercettazioni siano state disposte prima del 31 agosto 2020, ma il procedimento in cui si intendono utilizzare sia successivo; oppure se sia necessaria una doppia iscrizione post-riforma.

La questione assume rilievo anche alla luce delle garanzie costituzionali (art. 15 Cost.), e delle pronunce della Corte costituzionale (n. 366/1991; n. 63/1994), che escludono ogni forma di "autorizzazione in bianco" alle captazioni e richiedono un legame sostanziale tra reato e provvedimento autorizzativo.


5. Conclusioni

La decisione delle Sezioni Unite sarà determinante per fissare il regime transitorio di utilizzabilità delle intercettazioni tra procedimenti diversi. In attesa del verdetto, si moltiplicano i casi in cui le ordinanze cautelari vengono contestate proprio sulla base del regime probatorio applicabile.

La sentenza Cavallo è destinata a rimanere un faro interpretativo, ma occorrerà comprendere se la nuova disciplina del 2020 abbia inciso sul perimetro della "connessione sostanziale" o se, viceversa, l'estensione dell'utilizzabilità ex art. 270 c.p.p. debba comunque rispettare il principio di legalità e le garanzie della riserva di legge e di giurisdizione in materia di intercettazioni.

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