Notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. al difensore d’ufficio: senza assenso la domiciliazione è inefficace (Cass. pen. n. 28903/2025)
- Avvocato Del Giudice

- 4 ott
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Indice:
1. – Il caso
4. – Conclusioni
1. – Il caso
Con ordinanza del 26 marzo 2025, il Tribunale di Torino, in sede di udienza predibattimentale, disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero, rilevando l’irregolarità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p., notificato presso il difensore d’ufficio nonostante l’assenza del suo assenso all’elezione di domicilio.
Avverso tale provvedimento ricorreva il pubblico ministero, deducendo l’abnormità della decisione.
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso.
2. – La questione giuridica
Il ricorso poneva il seguente quesito: la notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. presso il difensore d’ufficio è valida anche in mancanza dell’assenso del medesimo all’elezione di domicilio?
Il p.m. sosteneva di sì, ritenendo applicabile l’art. 157-bis c.p.p. in materia di notifiche successive alla prima; da ciò deriverebbe la validità della notifica e, conseguentemente, l’abnormità della restituzione degli atti.
3. – La soluzione della Corte
La Quinta sezione ha ritenuto infondato il ricorso.
Richiamando l’art. 162, co. 4-bis c.p.p., come modificato dal d.lgs. 150/2022, la Corte ha ribadito che l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se manca l’assenso espresso del difensore domiciliatario.
In assenza di tale requisito, l’atto notificato è invalido.
La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 157-bis c.p.p., osservando che tale norma disciplina esclusivamente le notifiche successive alla prima, presupponendo una sequenza procedimentale diversa, non ricorrente nel caso di specie.
4. – Conclusioni
La decisione si pone in linea con il precedente di Cass. pen., sez. V, 14 giugno 2022, n. 32586, secondo cui le notifiche al difensore d’ufficio in mancanza dell’assenso alla domiciliazione sono affette da nullità assoluta, poiché radicalmente inidonee ad assicurare la conoscenza effettiva del processo all’imputato.
Sul piano dogmatico, non è pacifica la riconducibilità del vizio tra le nullità assolute ex art. 179 c.p.p. o, piuttosto, tra le nullità a regime intermedio.
Una parte della dottrina (Marandola) sottolinea come il difetto attenga alle garanzie difensive ma non rientri espressamente tra le ipotesi tassative di nullità assoluta, sicché sarebbe più corretto parlare di nullità generale a regime intermedio.
La giurisprudenza di legittimità, viceversa, tende a qualificarla come nullità assoluta, valorizzando la connessione immediata con il diritto costituzionale di difesa.
La pronuncia ribadisce la centralità della conoscenza effettiva degli atti quale presupposto indefettibile del diritto di difesa.
L’assenso del difensore d’ufficio assurge così a condizione di efficacia della domiciliazione e a garanzia contro il rischio che il processo si celebri “in assenza inconsapevole” dell’imputato.
La questione aperta resta la qualificazione del vizio: la scelta tra nullità assoluta o a regime intermedio non è meramente nominalistica, ma incide sui tempi e sui modi della rilevabilità.
La sentenza, pur senza affrontare direttamente il nodo, conferma l’orientamento più rigoroso, volto a rafforzare le garanzie difensive.
5. – La sentenza integrale
Cass. pen., sez. V, ud. 8 luglio 2025 (dep. 5 agosto 2025), n. 28903
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 26 marzo 2025, il Tribunale di Torino, decidendo in sede di udienza predibattimentale, disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero rilevando la irregolarità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen. all'indagata Fi.Mo., perché effettuata presso il difensore di ufficio senza che questi fosse stato interpellato sulla accettazione dell'elezione di domicilio presso il suo studio da parte dell'indagato.
2. Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale deducendo, con l'unico motivo, l'abnormità del provvedimento del giudice.
Sostiene il ricorrente che la notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. era regolare essendo avvenuta, ai sensi dell'art. 157 bis cod. proc. pen., presso il domicilio eletto dall'indagata, lo studio del difensore.
Piuttosto, la mancata accettazione da parte del difensore d'ufficio dell'elezione di domicilio della medesima aveva comportato la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, posto che lo prevede espressamente l'art. 157 ter cod. proc. pen.
Si era così determinata una regressione non dovuta del procedimento (posto che la nuova notifica del decreto di citazione doveva essere ordinata dal giudice del dibattimento) ed una stasi del medesimo, dovendo il pubblico ministero ripetere la notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. con le medesime modalità.
3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte nella persona del sostituto Antonio Balsamo, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto la rimessione della questione della abnormità del provvedimento impugnato alle Sezioni unite o in subordine la restituzione degli atti al Tribunale di Torino.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1. L'art. 162 cod. proc. pen. detta le disposizioni sulle forme della comunicazione del domicilio eletto o dichiarato (ed ogni successivo loro mutamento) prescrivendo, al comma 1, che lo stesso debba avvenire con dichiarazione raccolta a verbale (come nel caso di specie, nel verbale di identificazione redatto l'8 ottobre 2023; o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore).
Al comma 4 bis (anche come da ultimo modificato con D.Lgs. n. 150 del 2022) si precisa tuttavia che:
"4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario. Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione."
Così da porsi, l'espresso assenso del difensore alla elezione di domicilio presso il suo studio, come condizione di efficacia della elezione stessa.
E, invece, nell'odierno procedimento, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari era avvenuta presso lo studio del difensore di ufficio che non aveva all'uopo assentito.
Né vale richiamarsi, come si è fatto nel ricorso, alle forme di notifica dettate dall'art. 157 bis cod. proc. pen. perché tale norma muove da una sequenza procedimentale diversa, che inizia con la prima notifica ai sensi dell'art 157 codice di rito e prosegue, appunto disciplinando, proprio all'art. 157 bis, le notifiche "successive alla prima" (ancorché afferenti gli atti introduttivi del giudizio) e, invece, non risulta affatto che, nel caso di specie, vi sia stata una notifica che abbia proceduto quella dell'atto previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen. (dato che si fa riferimento al solo verbale di identificazione) e che consenta, pertanto, la notifica al difensore di ufficio senza che presso il medesimo sia stato eletto domicilio.
Notifiche, peraltro, quelle disciplinate dall'art. 157 bis, che prescindono dall'avvenuta elezione di domicilio.
2. Se ne deduce così che corretta è stata la decisione impugnata che ha ritenuto invalida la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini presso lo studio del difensore.
Del resto, si è già avuto modo di affermare, in via più generale, che anche le notifiche ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore d'ufficio dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio dell'imputato che, in fase di indagini preliminari, abbia eletto domicilio presso tale difensore d'ufficio sono affette da nullità assoluta ove quest'ultimo abbia rifiutato la domiciliazione ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., in quanto, benché non omesse, ma solo effettuate in forma diversa da quella prescritta, sono radicalmente inidonee ad assicurare la reale ed effettiva conoscenza del processo all'imputato (Sez. 5, n. 32586 del 14/06/2022, Stroe, Rv. 283566 - 01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del p.m.




