Occultamento delle scritture contabili e prescrizione: il termine decorre dalla conclusione della verifica fiscale (Cass. Pen. n. 11469/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 31 mar
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11469/2025, ribadisce che, in tema di occultamento di scritture contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000), il termine di prescrizione non decorre dalla data indicata unilateralmente dall’imputato per la consegna della documentazione, bensì dalla conclusione della verifica fiscale. La sentenza riafferma inoltre i requisiti oggettivi e soggettivi del reato, anche nei casi di documentazione solo parzialmente mancante o lacunosa.
Il fatto
B. era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Benevento alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, per avere, quale legale rappresentante della B.S.n.c., occultato la documentazione contabile necessaria alla ricostruzione dei redditi e del volume d’affari, in relazione all’anno 2013.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza dell’11 aprile 2024, aveva confermato la condanna, concedendo però la sospensione condizionale della pena.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione sollevando eccezioni in merito alla prescrizione del reato, all’insussistenza della condotta di occultamento, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla misura della pena.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso:
Sulla prescrizione, ha ritenuto infondata la tesi difensiva che individuava il dies a quo nella data promessa dall’imputato per la consegna della documentazione (aprile 2013), affermando che la permanenza della condotta cessa solo con la conclusione dell’accertamento fiscale, momento in cui l’occultamento diventa definitivo.
Sulla configurabilità del reato, ha ribadito che l’occultamento può riguardare anche solo parte delle scritture, ove ciò renda difficoltosa la ricostruzione dei redditi. Nel caso concreto, mancavano registri obbligatori e le fatture erano incomplete, frammentarie o false.
Sulle attenuanti generiche, ha considerato legittimo il diniego motivato sulla base della gravità della condotta e della personalità dell’imputato.
Sulla pena, ha escluso la necessità di motivazione analitica, trattandosi di pena inferiore alla media edittale e congrua rispetto ai parametri dell’art. 133 c.p.
Il principio di diritto
Ai fini della prescrizione del reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili, il termine decorre dalla conclusione della verifica fiscale, momento in cui l’occultamento diviene definitivo.
La condotta è configurabile anche in presenza di documentazione solo parzialmente mancante o frammentaria, purché tale da impedire o rendere gravemente difficoltosa la ricostruzione del volume d’affari e dei redditi.