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Omesso versamento dell’assegno di mantenimento e continuazione: necessaria la verifica del disegno criminoso (Cass. Pen. n. 23216/2024)

Con la sentenza n. 23216/2024, la Corte di Cassazione ha annullato la condanna inflitta per il reato di omesso versamento dell’assegno di mantenimento, imponendo alla Corte d’Appello di rivalutare la sussistenza del vincolo della continuazione con un precedente giudicato. La decisione chiarisce che, in caso di condotte seriali identiche, il giudice deve verificare l’unitarietà del disegno criminoso anche se i fatti sono stati oggetto di procedimenti distinti.


Il fatto

La Corte d’Appello di Salerno aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarando improcedibile l’azione penale per il reato di cui all’art. 570-bis c.p. limitatamente ai fatti fino a marzo 2016, già coperti da precedente giudicato del Tribunale di Lecce.

Aveva tuttavia riconosciuto la penale responsabilità dell’imputato, S.F., per l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge e del figlio minore nel periodo successivo, dal 1° aprile 2016 al 27 luglio 2018.

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli già giudicati, nonché l’assenza di motivazione nella scelta della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria.


La decisione della Corte

La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso:

  • Ha confermato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 570-bis c.p. e ha ritenuto infondate le doglianze sull’assenza di danno per i familiari o sull’allontanamento volontario della ex coniuge.

  • Ha invece ritenuto fondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento della continuazione: trattandosi di condotta omissiva protratta nel tempo, la scissione tra i due periodi (ante e post marzo 2016) è dipesa solo da circostanze processuali.

  • Ha affermato che la Corte d’Appello avrebbe dovuto verificare se l’inadempimento successivo fosse riconducibile a un medesimo disegno criminoso.

Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che dovrà valutare:

  1. La sussistenza del vincolo della continuazione;

  2. La congruità del trattamento sanzionatorio, motivando in caso di applicazione della pena detentiva e quantificazione dell’eventuale aumento.


Il principio di diritto

In tema di omesso versamento dell’assegno di mantenimento, il mancato riconoscimento della continuazione con fatti già giudicati può essere dedotto per la prima volta in Cassazione, se la questione diventa attuale solo a seguito della sentenza d’appello.

Il giudice del rinvio deve verificare se la reiterazione della condotta sia espressione di un disegno criminoso unitario, anche quando le vicende siano state trattate in procedimenti distinti.

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