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Non pagare il mantenimento dei figli è reato, anche se la madre riesce a mantenerli da sola

4 ore fa
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VIOLAZIONE OBBLIGHI ASSISTENZA / Cass. pen. n. 36101/26

La capacità di un genitore di provvedere da solo ai bisogni dei figli non libera l'altro dall'obbligo di mantenerli. Né la disoccupazione, da sola, trasforma l'inadempimento in una condotta penalmente incolpevole.

La Cassazione affronta il caso di un padre condannato per avere omesso, per oltre un anno e mezzo, il versamento dell'assegno mensile di 600 euro stabilito dal giudice civile a favore dei figli minorenni. L'imputato aveva invocato le proprie difficoltà economiche, sostenendo di avere comunque acquistato alimenti, vestiti e piccoli regali per i bambini.

La Corte ribadisce che l'impossibilità economica idonea a escludere la responsabilità penale deve essere oggettiva, assoluta, perdurante e incolpevole. Non basta allegare uno stato di disoccupazione: occorre documentare una condizione che renda concretamente inesigibile l'adempimento, anche in relazione all'impossibilità di procurarsi un reddito.

Gli acquisti occasionali, inoltre, non sostituiscono il versamento dell'assegno giudizialmente stabilito. Quanto allo stato di bisogno dei figli minorenni, esso è considerato in re ipsa, indipendentemente dalla capacità dell'altro genitore di assicurare loro i mezzi di sussistenza.

La pronuncia affronta anche la particolare tenuità del fatto.

Il protrarsi dell'inadempimento determina un progressivo aggravamento dell'offesa, incompatibile, nel caso concreto, con l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. La tutela del superiore interesse del minore impone di considerare non soltanto il valore economico delle singole omissioni, ma la continuità della lesione.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Il mantenimento non è una liberalità verso i figli, né un favore concesso all'altro genitore. È un obbligo che non si estingue perché qualcun altro riesce, nonostante tutto, a sostenerne il peso.

Cass. pen., sez. VI, ud. 22 settembre 2026 (dep. 14 ottobre 2026), n. 36101


Ritenuto in fatto


1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa il 27 giugno 2025 dal Tribunale di Patti che ha riconosciuto la responsabilità di Mu.Er. per il reato dì cui all'articolo 570 cod. pen. per omesso versamento, a titolo di mantenimento dei figli minorenni, dell'assegno disposto dal Tribunale Civile di Patti nel 2022 fino al dicembre 2023, con condanna al risarcimento dei danni.


2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Mu.Er. tramite il proprio difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito indicati:

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