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Omesso versamento delle ritenute e confisca obbligatoria del profitto del reato (Cass. Pen. n. 11468/2025)

La sentenza n. 11468/2025 della Corte di Cassazione ribadisce che, nei reati tributari, la confisca del profitto è una misura obbligatoria.

In caso di condanna, il giudice non può ometterne l’applicazione, trattandosi di una misura a contenuto vincolato.

L’omissione comporta l’annullamento della sentenza nella parte relativa alla mancata confisca.


Il fatto

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 18 aprile 2024, aveva condannato T., legale rappresentante della T. S.r.l.s., alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000, per aver omesso il versamento delle ritenute dovute quale sostituto d’imposta per l’anno 2019, per un importo pari a 187.226,48 euro.

Tuttavia, il giudice di merito non aveva disposto la confisca del profitto del reato.

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, che prevede l’obbligatorietà della confisca.


La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che:

  • La confisca del profitto, nei reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000, è sempre obbligatoria in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • Tale misura non è subordinata ad alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice di merito, trattandosi di statuizione a contenuto vincolato.

  • L’omessa applicazione della confisca comporta una violazione di legge, con conseguente annullamento della sentenza nella parte in cui non è stata disposta.

  • Poiché l’accertamento del profitto è riservato al giudice di merito, la Corte ha rinviato al Tribunale di Ascoli Piceno per il relativo accertamento e la conseguente applicazione della confisca.


Il principio di diritto

In caso di condanna per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, il giudice deve sempre ordinare la confisca del profitto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1. L’omessa applicazione costituisce violazione di legge e comporta l’annullamento della sentenza limitatamente a tale punto, con rinvio al giudice di merito.

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