Il conducente non risponde dell'incidente solo se il comportamento del pedone è imprudente e non prevedibile (Cass. Pen. n. 10898 del 2025)
- Avvocato Del Giudice
- 26 mar
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10898 del 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da S. contro la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, che aveva confermato la condanna per il reato di omicidio stradale ai sensi dell’art. 589-bis c.p., in relazione ad un incidente stradale avvenuto a Locri il 3 aprile 2018.
Il fatto
L'imputata, alla guida di una Fiat Panda, percorrendo la strada statale 106 nell'abitato di Locri, procedeva ad una velocità superiore al limite consentito di 50 km/h.
L'incidente si è verificato quando l'imputata ha investito il pedone C., che camminava in prossimità della linea longitudinale di delimitazione della carreggiata.
L'impatto ha provocato il lancio del corpo della vittima sul cofano della vettura, lo sfondamento del parabrezza e la successiva proiezione di C. per circa 26 metri in avanti, dove è stato successivamente arrotato dall’autovettura Fiat Grande Punto condotta da R., sopraggiunto sul posto.
Il pedone è deceduto a seguito delle gravi lesioni riportate.
Le censure della difesa
Il ricorso presentato dal difensore di S. si articolava su due motivi principali:
Violazione di legge e vizio di motivazione: La Corte di Appello avrebbe erroneamente addebitato all'imputata la violazione delle regole cautelari, senza adeguata motivazione circa l’effettivo superamento dei limiti di velocità e senza considerare le condizioni ambientali al momento dell’incidente (tratto di strada non illuminato, pedone vestito con abiti scuri e camminante a ridosso della carreggiata).
Diniego delle circostanze attenuanti generiche: Secondo la difesa, la Corte d’appello aveva respinto la concessione delle attenuanti generiche senza adeguatamente motivare la decisione.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando come la motivazione della Corte di Appello fosse pienamente coerente con la ricostruzione dei fatti e conforme ai principi giurisprudenziali.
In particolare, è stato rilevato che:
L'eccesso di velocità dell'imputata è stato desunto da precisi dati tecnici, tra cui la rottura del paraurti, la deformazione del cofano motore, lo sfondamento del parabrezza e la deformazione del tetto.
La violazione delle prescrizioni dell'art. 141 Codice della Strada è stata confermata sulla base della condotta di guida non adeguata alle caratteristiche della strada (assenza di illuminazione, presenza di edifici e segnale di pericolo “abitato”).
Il rispetto del limite massimo di velocità non esonera il conducente dalla responsabilità quando l’evento sia comunque riconducibile alla violazione delle norme di comune prudenza (Cass. Pen. n. 7093/2021).
La Corte ha inoltre precisato che, in tema di investimento del pedone, il conducente del veicolo risponde dell'incidente anche se il comportamento del pedone è imprudente, purché tale comportamento rientri nel limite della prevedibilità. Solo l’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone può escludere la responsabilità dell’automobilista (Cass. Pen. n. 33207/2013; Cass. Pen. n. 10635/2013).
Conclusione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e S. è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.