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Anche nel patteggiamento il giudice deve sempre applicare la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza (Cass. Pen. n. 22457/25)

Premessa

La sentenza in commento ribadisce un principio consolidato in materia di guida in stato di ebbrezza e patteggiamento: la sospensione della patente di guida costituisce una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria, che deve essere applicata d’ufficio anche in caso di sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., indipendentemente dall’accordo delle parti e dalla conversione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità.


Il fatto

Con sentenza del 19 novembre 2024, il Tribunale di Firenze aveva applicato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena concordata di mesi 4 di arresto ed € 2.000 di ammenda nei confronti di Be.Mi., imputato del reato di cui all’art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-sexies, Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l). La pena era stata convertita in lavoro di pubblica utilità, ma non era stata disposta la sospensione della patente di guida.

Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, in quanto la sospensione della patente, sanzione amministrativa accessoria prevista ex lege, non era stata applicata.


La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, annullando la sentenza del Tribunale di Firenze limitatamente all’omessa applicazione della sospensione della patente di guida, con rinvio al medesimo Tribunale per un nuovo giudizio sul punto.

La Suprema Corte ha richiamato il principio, ormai definitivamente sancito dalle Sezioni Unite (sent. n. 21369/2020, Melzani), secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione contro il patteggiamento quando si deduce l’erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative, come la sospensione della patente.

In particolare, ha ribadito che:

  • la sospensione della patente è obbligatoria e si applica anche se non prevista nell’accordo tra le parti (Cass. pen., Sez. II, n. 49461/2013);

  • in caso di conversione della pena in lavoro di pubblica utilità, il giudice deve comunque disporre la sospensione della patente ma può differirne l’efficacia fino alla verifica dell’esito del lavoro di pubblica utilità (Cass. pen., Sez. IV, n. 12262/2018; n. 48330/2017);

  • l’utilizzo del termine "ripristino" nella norma (art. 186, comma 9-bis, Cod. Strada) conferma che la sanzione accessoria deve essere prima irrogata e poi eventualmente sospesa, in attesa del buon esito dell’attività sostitutiva.


Il principio di diritto

In tema di guida in stato di ebbrezza, anche in caso di patteggiamento e conversione della pena in lavoro di pubblica utilità, il giudice deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disponendone la sospensione dell’efficacia solo in attesa della verifica del buon esito del lavoro sostitutivo.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. IV, 10/06/2025, (ud. 10/06/2025, dep. 14/06/2025), n.22457

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO


1. In data 19/11/2024 il Tribunale di Firenze ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc. pen., applicando a Be.Mi. la pena di mesi 4 di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett. c) e 2-sexies D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285.

La pena applicata era convertita nel lavoro di pubblica utilità.


2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, deducendo violazione di legge per non avere il giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - per un periodo compreso da uno a due anni - la quale obbligatoriamente consegue all'accertamento del reato.


Il Procuratore Generale presso la Suprema Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame.


3. Il motivo è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.


In primis, il ricorso è ammissibile. Sebbene la impugnazione abbia ad oggetto una sentenza di applicazione della pena, è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio, definitivamente sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte in procedimento PG c/ Melzani, in base al quale "È ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative" (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279349).


Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui sopra. All'accertamento del reato consegue, anche in caso di applicazione della pena, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni (cfr. ex multis Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Rv. 257871:"Con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti. (Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza, nella quale la Corte ha annullato con rinvio limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida)).


Pertanto, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Firenze perché il giudice disponga la sospensione della patente di guida entro i limiti edittali.


Deve aggiungersi come, in tema di conversione della pena in lavoro di pubblica utilità, questa Sezione abbia più volte affermato che, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la durata della sospensione della patente di guida nei limiti edittali, ordinando contestualmente la sospensione dell'efficacia di tale statuizione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Ove lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità abbia un esito positivo, potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, Rv. 272531; già prima Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Rv. 271040).


Si è affermato che l'immediata esecutività della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di rendere vani gli effetti della successiva riduzione della metà della predetta sanzione amministrativa, dati i tempi fisiologici di fissazione della nuova udienza necessaria per la dichiarazione dell'estinzione del reato. Milita, a favore di tale tesi, il testo della norma in parola secondo cui, nell'ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con "ripristino" di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente.


Il significato del termine "ripristino" presuppone che, in epoca anteriore, l'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida sia stata sospesa.


4. Da quanto precede discende l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio sul punto.


P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Firenze, diversa persona fisica.


Così deciso in Roma, il 10 giugno 2025.


Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2025.

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