Patrocinio a spese dello Stato: legittimo il diniego per reati fiscali anche se estinti ex art. 445, comma 2, c.p.p. (Cass. Pen. n. 4816/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 1 apr
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Con la sentenza n. 4816/2025, la Corte di Cassazione ha confermato il diniego del patrocinio a spese dello Stato nei confronti di P., rigettando il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di Teramo.
La pronuncia chiarisce che la presunzione legale di superamento del limite reddituale derivante da condanna definitiva per reati fiscali non è superabile mediante autocertificazione e non è esclusa dall’estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p.
Il fatto
P. aveva presentato istanza per il patrocinio a spese dello Stato, rigettata per effetto della condanna definitiva per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti).
Il Tribunale di Teramo, con ordinanza del 13 giugno 2024, ha rigettato l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 115/2002.
P. ha quindi proposto ricorso per Cassazione lamentando:
l’erronea applicazione degli artt. 76 e 91 d.P.R. 115/2002, sostenendo che l’autocertificazione sarebbe stata sufficiente a vincere la presunzione relativa;
l’illegittimo rigetto dell’istanza in quanto il reato, oggetto di patteggiamento, si era nel frattempo estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p.
La decisione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso con motivazione articolata:
Presunzione di superamento dei limiti di reddito: ai sensi dell’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002, nei confronti dei condannati per determinati reati fiscali opera una presunzione relativa di superamento dei limiti reddituali per l’accesso al patrocinio. Tale presunzione non può essere superata dalla sola autocertificazione, ma richiede l’allegazione di elementi concreti e documentati.
Effetti dell’estinzione del reato: la preclusione al patrocinio prevista per i condannati in via definitiva per reati fiscali non rientra tra gli effetti penali soggetti a estinzione ex art. 445, comma 2, c.p.p. Essa ha natura amministrativa e trova fondamento nella presunzione di accumulo di ricchezze illecite. Pertanto, anche una condanna estinta continua a produrre effetti ostativi alla concessione del beneficio.
Conferma della giurisprudenza costituzionale: la Corte richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2010 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, nella parte in cui non consentiva prova contraria, ma ha ribadito la legittimità della presunzione di capacità economica per i condannati per reati economicamente remunerativi.
Il principio di diritto
La condanna definitiva per reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto fa sorgere una presunzione relativa di superamento del limite di reddito ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002).
Tale presunzione non è superabile mediante semplice autocertificazione e non viene meno per effetto dell’estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p.