L'omesso avviso della facoltà di nominare un difensore invalida il prelievo ematico su richiesta della polizia giudiziaria (Cass. pen. n. 6277/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 17 apr
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La Corte di Cassazione, Sezione IV penale, con la sentenza 23 gennaio 2025, n. 6277, ha affermato che il prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico è inutilizzabile se l'interessato non è stato previamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p. La violazione determina una nullità di ordine intermedio, deducibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
Il fatto
La Corte d’Appello di Ancona aveva confermato la condanna di Ci.Ma. per guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 1 e 2, lett. c), e comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in relazione a un incidente stradale avvenuto nel marzo 2021, con tasso alcolemico rilevato pari a 2,02 g/l. L’accertamento del tasso alcolemico era avvenuto presso il Pronto Soccorso, su richiesta della polizia giudiziaria, mediante prelievo ematico.
La questione processuale
Con ricorso per cassazione, la difesa ha censurato:
l'inosservanza dell'obbligo di avviso della facoltà di nominare un difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.);
la violazione delle regole sulla conservazione e attendibilità dei campioni biologici;
il rigetto dell’istanza di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri.
La decisione
La Cassazione ha stabilito che:
anche se il prelievo ematico è materialmente eseguito da personale sanitario su richiesta della polizia giudiziaria (ai sensi dell’art. 186, comma 5, C.d.S.), l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore deve essere dato dalla polizia giudiziaria e non può essere delegato al personale sanitario;
l'omissione dell'avviso determina una nullità di ordine intermedio, deducibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (Cass., S.U., 29 gennaio 2015, n. 5396, Bianchi);
l'avviso interno prestampato dall’ospedale non è sufficiente, in quanto non proviene dall’autorità legittimata a rendere l’avvertimento.
Essendo il prelievo inutilizzabile e mancando altri elementi idonei a dimostrare l’effettivo stato di ebbrezza, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza, dichiarando che il fatto non sussiste. Gli atti sono stati trasmessi al Prefetto per le determinazioni relative alla patente di guida.
Principio di diritto
In tema di accertamento del tasso alcolemico ai sensi dell’art. 186 C.d.S., l’avviso della facoltà di nominare un difensore, previsto dall’art. 114 disp. att. c.p.p., deve essere formulato direttamente dalla polizia giudiziaria e non può essere delegato a personale sanitario. In difetto, l’accertamento è inutilizzabile.
Riferimenti giurisprudenziali
Cass. pen., Sez. Un., v, Bianchi
Cass. pen., Sez. IV, 4 luglio 2019, n. 40807, Pignataro
Cass. pen., Sez. IV, 19 febbraio 2020, n. 8862, Zanni
Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2021, n. 10400, De Biasio